Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21440 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. I, 06/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 06/10/2020), n.21440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14860/2019 proposto da:

N.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Della Giuliana,

32, presso lo studio dell’avvocato Gregorace Antonio, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

01/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2020 da Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Venezia, con decreto depositato in data 1.04.2019, ha rigettato la domanda di N.M., cittadino della (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero in capo al ricorrente i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo le sue dichiarazioni state riconosciute credibili (il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dal suo paese in quanto, essendo omossessuale, era stato per questo motivo rifiutato dalla propria famiglia, temendo, altresì, di essere ucciso in caso di rimpatrio).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza del pericolo per il ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel suo paese di provenienza.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione N.M. affidandolo a cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata censurata la violazione della direttiva 2004/83/CE recepita dal D.Lgs. n. 251 del 2007, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta il ricorrente che il Tribunale, nel rigettare la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, ha omesso di svolgere un ruolo attivo nell’istruttoria della domanda, non acquisendo d’ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari ai fini della decisione.

2. Il motivo è inammissibile.

Deve essere evidenziata l’estrema genericità delle censure del ricorrente che, nel dolersi del mancato accoglimento della domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, non ha considerato che il mancato approfondimento istruttorio del giudice di merito è stato dovuto alla ritenuta non veridicità della dedotta inclinazione omosessuale, in relazione alla quale il richiedente non si è neppure minimamente confrontato con le precise argomentazioni svolte dal Tribunale di Venezia.

In proposito, questa Corte ha più volte statuito che qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; e v. ancora, fra le altre, Cass. 31 maggio 2018, n. 13858 e n. 14006; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340).

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 116 c.p.c., nonchè la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Lamenta il ricorrente l’omessa valutazione dal parte del giudice di merito delle prove documentali prodotte dallo stesso nel giudizio di primo grado, e, segnatamente, quelle riguardanti le dichiarazioni rese in ordine al suo orientamento omosessuale da suo fratello, dal suo compagno e da un amico.

4. Il motivo presenta profili di infondatezza ed inammissibilità.

Va osservato, in primo luogo, che – come ha dato atto lo stesso ricorrente – in realtà, il giudice di merito si è espressamente pronunciato sui documenti prodotti dallo stesso, ritenendoli, all’esito del loro esame, “irrilevanti perchè privi di traduzione, di data certa e di provenienza incerta”. Priva di fondamento è quindi la censura svolta, sul punto, dal ricorrente, il quale non si è neppure minimamente confrontato con la precisa argomentazione del giudice di merito, ignorandola.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale per la valutazione delle condizioni del suo paese di origine.

Si duole il ricorrente che la Commissione Territoriale ed il Tribunale non hanno correttamente valutato le sue dichiarazioni ed allegazioni.

6. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione alla mancata concessione al richiedente della protezione sussidiaria.

Lamenta il ricorrente l’attuale sussistenza di una grave condizione di pericolo per la sicurezza individuale nel suo paese di provenienza, il quale è caratterizzato da una forte instabilità.

7. Il terzo ed il quarto motivo, da esaminare unitariamente in relazione alla connessione delle questioni trattate, sono inammissibili.

Va, in primo luogo, osservato che il Tribunale di Venezia, come già sopra evidenziato, dopo aver rilevato la non verosimiglianza ed attendibilità delle dichiarazioni del ricorrente in ordine alla vicenda che avrebbe determinato il suo allontanamento dal paese di origine, correttamente non ha volto ulteriori approfondimenti sul punto.

In ordine alla mancata concessione della protezione sussidiaria in relazione alle condizioni generali della Costa d’Avorio, va preliminarmente osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c),, la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione/correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018, Rv. 648790).

Nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato, alla luce di una fonte internazionale qualificata (Human Rights Watch, World Report 2018), l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato in Costa d’Avorio e tale accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. del 12/12/2018 n. 32064).

Ne consegue che le censure del ricorrente sul punto si configurino come di merito, e, come tali inammissibili in sede di legittimità, essendo finalizzate a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal Tribunale di Venezia e ad accreditare una diversa ricostruzione dei fatti.

8. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Lamenta il ricorrente la mancata concessione della protezione umanitaria, istituto che risponde all’esigenza di tutela dei diritti fondamentali, tenuto conto anche del suo livello di integrazione nel paese di accoglienza.

9. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che questa Corte ha già affermato che, ai fini della concessione del permesso umanitario, pur dovendosi partire, nella valutazione di vulnerabilità del richiedente dalla situazione oggettiva del paese d’origine, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale, atteso che, diversamente, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, e ciò in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in questi termini sez. 1 n. 4455 del 23/02/2018).

Nel caso di specie, il ricorrente ha genericamente fatto riferimento all’esigenza di tutela dei dritti umani, ma senza correlare tale affermazione alla propria condizione personale, se non con riferimento alla sua vicenda ritenuta non credibile dal Tribunale di Venezia.

Infine, il richiedente si duole che non si è tenuto conto del suo percorso di integrazione, non considerando che lo stesso è stato, in primo luogo, escluso dal giudice di merito (sul rilievo che all’uopo non è sufficiente la partecipazione a corsi di italiano o ad attività sportive) e che, in ogni caso, tale elemento, secondo il costante insegnamento di questa Corte, può essere sì considerato in una valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza della situazione di vulnerabilità, ma non può, tuttavia, da solo esaurirne il contenuto (vedi Cass. n. 4455 del 23/02/2018).

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.100,00 oltre alle spese prenotate a debito (S.P.A.D.).

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

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