Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2144 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALLEGRA GAETANA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 250/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 14/03/2006 r.g.n. 23/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega GAETANA ALLEGRA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di prime cure che aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 6 aprile 1999 stipulato da Poste Italiane s.p.a. con D.M.;

2. per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso illustrato da memoria; la lavoratrice è rimasta intimata;

3. osserva il Collegio che il ricorso per cassazione è stato notificato a D.M. sia personalmente, sia presso il domicilio eletto, a mezzo del servizio postale; per nessuna delle due notifiche è stata peraltro depositata la cartolina relativa all’avviso di ricevimento, come accertato dal collegio attraverso l’esame dell’intero fascicolo processuale; inoltre nessuna richiesta sul punto è stata formulata dal difensore della parte ricorrente, presente in udienza;

4. sulle conseguenze del suddetto mancato deposito deve applicarsi il principio recentemente affermato da questa Corte (Cass. 4 giugno 2010 n. 13639; Cass. S.U. 14 gennaio 2008 n. 627), che questo collegio condivide pienamente, secondo cui la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo;

5. il ricorso de quo deve essere dichiarato, pertanto, inammissibile;

6. nulla deve essere statuito in ordine alle spese del giudizio di cassazione, atteso il mancato svolgimento di attività processuale da parte di D.M., rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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