Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2144 del 27/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 27/01/2017, (ud. 22/11/2016, dep.27/01/2017),  n. 2144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11922-2011 proposto da:

M.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato MARIO

VINCOLATO, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO BUDINI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE n. (OMISSIS) LANCIANO – VASTO – CHIETI (già

A.S.L. di CHIETI) p.i. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DELL’UNITA 13, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RICCI,

rappresentata e difesa dall’avvocato LAMBERTO GIUSTI, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 399/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 13/04/2010 R.G.N. 521/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. DI PAOLANTONIO ANNALISA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di Appello di L’Aquila, in riforma della sentenza di prime cure, ha respinto la domanda proposta da M.F., dipendente della Asl di Chieti (ora Azienda Sanitaria Locale (OMISSIS) Lanciano Vasto Chieti), il quale aveva chiesto, in sede cautelare e nel successivo giudizio di merito, l’accertamento del diritto ad essere inquadrato nell’area C, profilo di assistente amministrativo, e la condanna della Azienda a corrispondere le differenze retributive maturate a far tempo dal 1 luglio 1998.

2 – La Corte territoriale ha premesso che nell’impiego pubblico contrattualizzato lo svolgimento di fatto di mansioni superiori in nessun caso può legittimare la richiesta di un inquadramento diverso da quello riconosciuto al momento dell’assunzione o da quello conseguito a seguito di progressione professionale.

Ha aggiunto che il Tribunale aveva errato nel riconoscere le differenze retributive perchè l’appellato, inquadrato nell’area A, aveva svolto mansioni che, pur comportando “un quid pluris” rispetto a quelle tipicamente manuali della qualifica riconosciuta, non erano espressione di conoscenze teoriche specialistiche di base, di capacità tecniche elevate, di autonomia e di responsabilità, elementi, questi, caratterizzanti la qualifica superiore rivendicata.

3 – Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M.F. sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.. L’Azienda Sanitaria Locale (OMISSIS) Lanciano Vasto Chieti, già ASL Chieti, ha resistito con tempestivo controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con l’unico motivo di ricorso M.F. denuncia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25, D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15, e D.Lgs n. 29 del 1993, artt. 56 e 57, ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, art. 2103 c.c., e art. 36 Cost.; violazione e falsa applicazione del CCNL 7.4.1999 del settore sanità, allegato A; motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia”. Sostiene che la Corte territoriale ha errato nel ritenere necessario il requisito della prevalenza, perchè, in realtà, le differenze retributive per le mansioni superiori svolte richiedono solo la pienezza, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, della assegnazione. Aggiunge che le attività curate dal ricorrente, non contestate nella loro materialità dalla Azienda, non erano di tipo manuale, trattandosi di compiti di segreteria e di servizi di informazione dei cittadini, riservati al personale inquadrato nella categoria C.

2 – E’ infondata l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dalla difesa della controricorrente.

La sentenza impugnata, infatti, risulta depositata il 13 aprile 2010 ed il ricorso è stato spedito dall’Avv. Domenico Budini il 13 aprile 2011, nel rispetto del termine annuale previsto dall’art. 327 c.p.c., nel testo antecedente alla modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, non applicabile alla fattispecie.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che “il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed i destinatario, previsto dall’art. 149 c.p.c., è applicabile anche alla notificazione effettuata dall’avvocato, munito della procura alle liti e (fin quando la norma è stata in vigore, anche) dell’autorizzazione del consiglio dell’ordine cui è iscritto, a norma della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 1, sicchè, per stabilire la tempestività o la tardività della notifica, rileva unicamente la data di consegna del plico all’agente postale incaricato del recapito secondo le modalità stabilite dalla L. 20 novembre 1982, n. 890 (in tali espressi termini: Cass. 27 aprile 2015, n. 8489; Cass. 3 luglio 2014, n. 15234; sull’applicazione del principio della c.d. scissione degli effetti alla L. n. 53 del 1994, v. già: Cass. 20 febbraio 2013, n. 4242; Cass. 30 luglio 2009, n. 17748; Cass. 1 aprile 2004, n. 6402; Cass. 19 gennaio 2004, n. 709) e sempre, beninteso, che la notifica sia andata poi a buon fine” (Cass. 11.7.2016 n. 14112).

3 – E’, invece, fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità delle censure.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che “la proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al “decisum” della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione…” (Cass. 3.8.2007 n. 17125; negli stessi termini Cass. 25.9.2009 n. 20652 e Cass. 31.3.2016 n. 6270).

3.1 – Nel caso di specie difetta la necessaria riferibilità delle censure alla motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte territoriale non ha respinto la domanda solo per la mancanza di “prevalenza” delle mansioni riconducibili alla rivendicata categoria C, rispetto a quelle proprie del profilo di inquadramento del ricorrente. Al contrario da un lato ha evidenziato che grava sul lavoratore l’onere di provare di “avere svolto con pienezza i compiti che contraddistinguono la superiore qualifica, giacchè solo l’attribuzione prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale di detti compiti giustificano il riconoscimento del trattamento economico ad essa corrispondente”; dall’altro, dopo avere elencato le attività curate dal M. (prenotazione e riconsegna cartella clinica – attività di sportello pubblico; immissione e ricerca dati inerenti ricoveri sul supporto elettronico – PC – e su supporto cartaceo per quelli effettuati prima del 94; fotocopiatura cartelle cliniche; registrazione, controllo, archiviazione cartelle cliniche; organizzazione della conservazione delle cartelle; archiviazione materiale radiografico; ricerca lastre RX), ha ritenuto che le stesse pur comportando “un quid pluris rispetto alle mansioni tipicamente manuali della categoria, tuttavia non sono espressione di conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate, autonomia e responsabilità di cui alla categoria C rivendicata”.

Le censure non colgono la ratio decidendi in quanto il ricorrente, dopo avere riportato a pag. 6 uno stralcio della motivazione che non si rinviene nella sentenza impugnata, insiste sulla distinzione fra pienezza e prevalenza, priva di rilievo ai fini della decisione (la Corte territoriale, infatti, ha innanzitutto escluso la pienezza della assegnazione alle mansioni superiori); asserisce che il giudice di appello non avrebbe fatto alcun riferimento concreto alle attività espletate quando, in realtà, nella sentenza impugnata dette attività risultano analiticamente elencate; non censura in alcun modo la vera ratio decidendi, ossia la ritenuta assenza degli elementi caratterizzanti la professionalità della categoria C, individuati nei termini sopra trascritti.

4 – Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA