Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21439 del 24/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 24/10/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 24/10/2016), n.21439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11017/2012 proposto da:

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, in persona del Dott.

M.P., quale società incorporante ASPRA FINANCE SPA, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio

dell’avvocato ELIO LUDINI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALDO

BONGIARDO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ELIPSO FINANCE SRL, in persona del suo legale rappresentante

A.D. nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e

per essa la PRELIOS CREDIT SERVICING SPA, in persona del procuratore

speciale Avv. S.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA AQUILEIA 12, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MORSILLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GUIDO CONTRADA giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO, SERIT SICILIA SPA,

CONDOMINIO (OMISSIS), CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SUD, BANCO

POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA, CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS),

PIRELLI RE CREDIT SERVICING SPA, G.G.,

C.E., D.M.R., CI.AN.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4940/2011 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata

il 28/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato ANNA CHEOZZA per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, letto il ricorso straordinario proposto da Unicredit Credit Management Bank S.P.A. per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palermo, depositata il 18 ottobre 2011;

rilevato che il ricorso risulta notificato a mezzo posta ad Italfondiario S.p.A. (già Banca Sicula s.p.a.) e ad Ci.An., ma che questi non si sono difesi e non sono stati depositati gli avvisi di ricevimento comprovanti che le notificazioni siano andate a buon fine;

rilevato, inoltre, che sull’avviso di ricevimento dell’atto spedito a mezzo posta a C.E. risulta l’annotazione dell’avvenuto decesso del destinatario;

ritenuto che i predetti siano litisconsorti necessari, essendo, la Ci. ed il C., debitori esecutati ed, Italfondiario S.p.A. (già Banca Sicula s.p.a.), creditore intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare nell’ambito della quale l’odierna ricorrente ha proposto controversia distributiva;

ritenuta pertanto la necessità di rinnovare le notificazioni del ricorso, onde conseguire l’integrità del contraddittorio nella presente sede di legittimità (cfr. Cass. S.U. n. 14124/10), nei confronti di Italfondiario S.p.A. (già Banca Sicula s.p.a.), Ci.An. ed eredi di C.E..

PQM

La Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti dei destinatari indicati in parte motiva nel termine perentorio di giorni sessanta (60) dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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