Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21439 del 15/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 15/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.15/09/2017),  n. 21439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26296/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.M., T.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1006/2011 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

TORINO, depositata il 29/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che T.A., deceduto il (OMISSIS), otteneva anticipazione sull’indennità di fine rapporto della società Fiat Ferroviaria Savigliano S.p.A., liquidata in complessive Lire 150.000.000, somma sulla quale venivano effettuate ritenute a titolo d’imposta IRPEF per Lire 40.957.280;

che avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso delle ritenute il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.T.P. di Torino, deducendo l’inesistenza dell’obbligazione tributaria, in quanto l’anticipazione sull’indennità non aveva natura di retribuzione differita, bensì natura previdenziale e come tale non imponibile;

che la decisione di rigetto emessa dalla commissione tributaria provinciale veniva riformata dalla C.T.R. del Piemonte. Nella sentenza il giudice di appello rilevava che “il contribuente ha precisato che il pagamento del saldo dell’indennità è avvenuto il 31/12/1985” e che “in tale sede dovrebbe essere stato effettuato il ricalcolo dell’imposta trattenuta al momento del pagamento dell’anticipo ed effettuati i relativi conguagli con l’IRPEF dovuta sul saldo secondo i criteri di cui alla L. n. 482 del 1985”; tuttavia, siccome “il controllo dell’avvenuto conguaglio non è possibile a questa Commissione, in mancanza dei dati necessari, mentre è possibile all’Ufficio che dispone di tali dati”; l’Ufficio “dovrà effettuare la riliquidazione secondo i criteri legislativi, disponendo il rimborso ove spettante”;

che il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la suddetta decisione veniva dichiarato inammissibile dalla C.T.C., con sentenza del 29 settembre 2011;

che contro tale pronuncia l’Ufficio propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo;

che A.M. e T.D., nella qualità di eredi di T.A., non hanno svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la C.T.C. ritenuto inammissibile il ricorso sul rilievo che non era stata formulata “alcuna argomentazione contraria a quella addotta nella motivazione della decisione impugnata”; e ciò nonostante l’atto di impugnazione dell’Ufficio fosse del seguente tenore “Trattasi di anticipazione sul trattamento di fine rapporto lavoro per cui non si applicano le disposizioni di cui della L. n. 482 del 1985, art. 4, comma 1, bensì quelle del comma 3 stesso articolo, come da circolare del Ministero delle Finanze – Direzione Generale IIDD n. 2 del 5/2/86. Pertanto la riliquidazione della nuova imposta va fatta ad opera del sostituto al momento del saldo e non anche ad opera dell’Amministrazione finanziaria a mezzo istanza di riliquidazione presentata dall’interessato”;

che il ricorso appare fondato, posto che la sentenza impugnata si pone in contrasto con l’orientamento espresso da questa Corte, in base al quale, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 3064 del 2012; nello stesso senso, Cass. n. 8335 e n. 13007 del 2015, in motivazione);

che il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla C.T.R. del Piemonte, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA