Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21438 del 19/09/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 21438 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 23994-2007 proposto da:
FABRIS LUCIANA FBRLCN56H50M103I, BREGALDA ENRICO
BRGNRC54P09A627A, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA G.B. VICO l, presso lo studio dell’avvocato
CERQUETTI ROMANO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ALESSIO GIUSEPPE;
– ricorrenti –

2013

contro

1699

TECHNINVEST

s.r.l.

C.F.

00753430156

(gia’

in

liquidazione) in persona dell’Amministratore Unico e
legale
:•1

rappresentante

signor

ANDREA

COLOMBO,

Data pubblicazione: 19/09/2013

elettivamente domiciliato in ROMA, Via Ns. SIGNORA DI
LOURDES 25, presso lo studio dell’avvocato FARRELL
PETER, rappresentato e difeso dall’avvocato CARBONI
GIANFRANCO;

controricorrente

avverso la sentenza n. 982/2006 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 19/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/06/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO
ANTONIO BURSESE;
udito l’Avvocato GIANFRANCO CARBONI difensore della
resistente che ha chiesto l’inammissibilita’ o,
comunque, il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del secondo, terzo, quinto, dodicesimo
motivo e per l’assorbimento del sesto, del settimo e
del decimo motivo di ricorso e per il rigetto degli
altri motivi; in subordine per l’accoglimento del
terzo, del sesto e del dodicesimo motivo di ricorso e
per l’assorbimento del

seYtteé

del decimo motivo e per

il rigetto degli altri motivi. In ulteriore subordine,
per l’eventuale trasmissione degli atti alla Procura
Generale.

I
t

Bregalda-Techinvest
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione regolarmente notificata la srl Techinvest conveniva in giudizio
avanti al tribunale di Vicenza i coniugi Enrico Bregalda e Luciana Fabris

ad acquistare, un’unità immobiliare facente parte del complesso Nuova Darsena in
Portorotondo per il prezzo di L. 721.500.000 ( oltre IVA), versando L. 20.000.000 a
titolo di caparra confirmatoria e L. 124.300.000 a titolo di deposito cauzionale;
deduceva quindi che i medesimi non avevano fatto gli ulteriori pagamenti
contrattualmente previsti, e si erano rifiutati di stipulare l’atto definitivo; chiedeva
pertanto dichiararsi risolto o in via subordinata sentir risolvere l’anzidetto
preliminare in data 3.7.92. I convenuti non si costituivano ed erano dichiarati
contumaci

L’adito Tribunale con sentenza n, 90/1999, ritenuto comprovato l’inadempimento
dei convenuti che non avevano eseguito i pagamenti concordati,neppure nella

forma dilazionata loro concessa dai promittenti venditori; che inoltre essi si erano
rifiutati di stipulare il rogito, dichiarava la risoluzione del preliminare de quo,
respingendo tuttavia le domande risarcitorie avanzate dall’attrice. A tal fine rilevava
il tribunale che la venditrice era rimasta nel possesso del bene, mentre le voci di
spesa richieste erano tutte legate al perdurante possesso dell’immobile, né
riteneva provata la provvigione dedotta per l’asserita mediazione, né infine poteva
ritenersi prevedibile ex art. 1325 c.c. il sopraggiunto calo sul mercato del prezzo

Corte Suprema di

azione — 11 sez. civ. – est. dr. G. A. Bursese-

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premettendo di avere promesso in vendita ad essi convenuti che si erano impegnati

dell’immobile promesso in vendita, ascrivibile invece a contingenze straordinarie,
mentre non si versava nell’ ipotesi d’inadempimento doloso come pretendeva la
stessa attrice.
La sentenza era appellata dalla Techninvest che insisteva per la condanna dei

colpevole e voluto inadempimento, danno che indicava in L. 433.953.338 ( pari ad
€ 224.118,20) con interessi e rivalutazione o altra somma da determinarsi anche in
via equitativa, che riteneva dovuta sia a titolo di danno emergente ( per pagamento
quote consortili, spese condominiali, ICI, provvigione al mediatore ed interessi
passivi) che di lucro cessante ( diminuzione valore commerciale dell’immobile e
valore locativo ). Nel corso del giudizio d’appello si costituivano entrambi i
promissari acquirenti che rilevavano l’insussistenza del danno dedotto atteso che il
bene promesso in vendita era sempre rimasto nella disponibilità della venditrice.
Espletata la CTU l’adita Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 982/06
depositata in data 19 giugno 2006, accoglieva l’appello e condannava i BregagliaFabris al risarcimento del danno complessivo che liquidava in € 313.511,83,
riconoscendo tutte le voci richieste sia per danno emergente che per lucro
cessante.
Per la cassazione

lie) a suddetta decisione ricorrono Enrico Bregalda e

Luciana Fabris sulla base di 16 mezzi; la Techinvest resiste con controricorso,
illustrato da memorie ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLE DECISIONE

Corte Suprema di Cass

e — 11 se iv. – est. dr. G. A. Bursese-

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promissari ai danni conseguenti alla risoluzione del contratto connessa con il loro

1 – Con il primo motivo gli esponenti denunzi/la violazione e falsa applicazione
degli artt. 111 e 132 c.p.c.
Essi sottolineano come la motivazione della sentenza impugnata in realtà sia
stata redatta ” riportando fedelmente ed integralmente i motivi svolti dalla difesa

2006 che è divenuta, in tal modo, la parte motiva della sentenza che …s’impugna.”

Così operando il giudice ad quem avrebbe violato l’ obbligo di motivare la sentenza
imposto dall’art. 132 c.p.c. oltre che dall’art. 111Cost.
Rileva il Collegio che dal diretto esame degli atti — consentito nell’indicata
fattispecie – emerge il dato denunciato: la parte motiva della sentenza è in gran
parte pedissequamente copiata dalla conclusionale della Techninvest, salvo piccoli
adattamenti , come peraltro evidenziato nel ricorso, attraverso la trascrizione a
confronto del testo della motivazione della pronuncia con quello della comparsa
conclusionale ( da pagg. 9 a pag. 49 ). In effetti nella sentenza sono state
trasfuse e fatte proprie dal giudice tutte le tesi e le argomentazioni dell’appellante
contenute nella conclusionale, senza alcun autonomo cenno critico di adesione.
Si rileva però che l’evidenziato comportamento del giudice d’appello di per sé non
viola alcuna norma processuale e in particolare l’art. 142 c.p.c. prospettato dai
ricorrenti, anche s’è potrebbe avere risvolti disciplinari a carico del redattore della
sentenza, come peraltro sottolineato in udienza dal P.G., che, a tal fine, ha
richiesto la trasmissione degli atti al suo ufficio.

Corte Suprema di Cassazione — Il sez. civ. – est. dr. G. A. Bursese-

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della società appellante nella comparsa conclusionale depositata il 10 febbraio

2 — Con il 2° motivo gli esponenti denunciano violazione di legge in ordine alla
determinazione del danno ( artt. 1123-1453 c.c.) nonché il vizio di motivazione
circa il danno derivato dal mantenimento del possesso dell’immobile.
Lamentano che la corte fiorentina abbia accolto e fatta propria la domanda della

titolo di danno emergente, le spese di gestione dell’immobile ed in genere per tutti
gli oneri derivanti dal mantenuto possesso del fabbricato da parte della venditrice
( quali: pagamento quote consortili, spese condominiali, ICI, ISI), trattandosi di
pagamenti effettuati a causa della mancata stipulazione del contratto definitivo.
Secondo la corte distrettuale, in effetti, se ci fosse stato il puntuale adempimento
dei promissari acquirenti (che si erano obbligati a concludere il contratto definitivo),
le spese predette, proprio perché connesse al possesso dell’immobile, sarebbero
state sopportate da costoro e non certo dal promittente venditore, che invece aveva
adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico.
Ad avviso degli esponenti le predette somme non sono dovute proprio perché
il bene è rimasto nel pieno possesso della promittente venditrice, mentre in
nessuna disposizione del preliminare, né degli atti che lo avevano preceduto ( c.d.
proposta irrevocabile di contratto preliminare del 24.3.92) è rinvenibile un obbligo
per i promissari acquirenti di pagamento delle spese stesse prima del trasferimento
del possesso dell’immobile, ma anzi risultano al riguardo disposizioni e clausole di
opposto contenuto ( art. 6 del preliminare del 3.7.92; art. 3 proposta irrevocabile
del 24.3.92). Tali voci di danno in ipotesi sarebbero dovute — sottolineano i

Corte Suprema di Cassazione — Il sez. civ. – est. dr. G. A. Bursese-

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Techinvest relativa alla condanna dei promissari acquirenti a corrispondere , a

ricorrenti — sol nel caso in cui la venditrice avesse optato non per la risoluzione,
bensì per l’esecuzione del contratto ( stipula tardiva del definitivo, ovvero domanda
ex art. 2932 c.c.) , giacché ” solo allora esse avrebbero costituito un aggravio
ulteriore rispetto all’ordinaria esecuzione di quest’ultimo”, per cui la Techinvest,

pagamento delle spese in questione, che dunque non le competevano.
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: ” Dica la Corte se, a seguito
della risoluzione ex art. 1456 c.c. di un preliminare di vendita immobiliare senza
consegna anticipata del bene al promissario acquirente, costui, resosi
inadempiente, debba al promittente venditore a titolo di risarcimento di danno
emergente e relativamente al periodo intercorrente tra la data fissata per la stipula
del definitivo e quella della risoluzione, le spese ( condominiali e consortili) e le
imposte ( ISI ed ICI) correlate al possesso del bene, anche se quest’ultimo sia
rimasto, nell’anzidetto periodo, nella disponibilità del promittente.”
2.1 – La doglianza appare fondata.
Giova ricordare in premessa che ai sensi dell’art. 1223 c.c. il risarcimento del
danno per inadempimento – nella duplice forma del danno emergente e del lucro
cessante- dev’essere una “conseguenza immediata e diretta” della condotta del
debitore. Si è ritenuto invero che l’art. 1223 c.c. costituisca la norma chiave della
responsabilità giuridica, statuendo il principio cardine della risarcibilità dei danni che
costituiscono conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito del
debitore ovvero del contraente inadempiente ( v. Cass. n. 11629 del 15/10/1999).

Corte Suprema di Cassazione — Il sez. civ. – est. dr. G. A. Bursese-

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come ritenuto dal primo giudice, non aveva subito alcun pregiudizio conseguente al

Va tenuto presente al riguardo che, secondo questa S.C. “il principio della
“compensati° lucri cum damno” – in virtù del quale la determinazione del danno
risarcibile deve tener conto degli effetti vantaggiosi per il danneggiato che hanno
causa diretta nel fatto dannoso – è desumibile dalla regola generale, a base del

il danno non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve
superare quella dell’interesse leso. Pertanto, tale compensazione presuppone che il
vantaggio sia cagionato dall’inadempimento o dall’illecito, secondo il principio della
causalità giuridica di cui all’art. 1223 c.c., e che esso sia inerente al bene o
all’interesse leso, secondo il principio dell’omogeneità dei reciproci vantaggi ex art.
1243 cod. civ. ( Cass. n. 5650 del 19/06/1996; Cass. n. 15032 del 27/11/2001).
Tornando alla fattispecie in esame, i danni pretesi dalla Techninvest nelle voci
come sopra specificate, non possono porsi a carico dei ricorrenti per la semplice
ragione che non possono ritenersi conseguenza immediata e diretta del loro
specifico inadempimento fatto valere dalla promittente, come recita appunto l’art.
1223 c.c. Si potrebbe dire che l’inadempimento loro contestato funzionalmente
collegato alla richiesta risoluzione del contratto, non si atteggia tanto a causa
giuridica quanto a mera occasione del preteso danno di cui si chiede il
risarcimento.
In effetti le voci di danno pretese, trovano giustificazione soltanto nel possesso del
bene oggetto del preliminare, ma non nell’inadempimento dei promissari connesso
con la risoluzione del contratto oggetto specifico della domanda della società

Corte Suprema di Cassazion

ez. civ. – est. dr. G. A. Bursese-

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risarcimento integrale del danno contrattuale o extracontrattuale, secondo la quale

attrice, che non ha invece optato per l’adempimento coattivo del preliminare ai
sensi dell’art. 2932 c.c. Invero,come già correttamente sottolineato dal Tribunale,
la possibilità del promittente venditore di pretendere ” il rimborso di tali spese per il
periodo che va da quello ultimo stabilito per la stipula del definitivo , fissato al

azione ex art. 2932 c.c., solo se lo stesso avesse optato, anziché per la risoluzione
del contratto, per la sua esecuzione, svolgendo quindi l’azione ex art. 2932 c.c.,
giacché allora quelle spese avrebbero costituito , “”… un ulteriore aggravio rispetto
all’ordinaria esecuzione del contratto; ma avendo optato per la risoluzione dello
stesso, che comporta il venire meno dell’obbligo del trasferimento della proprietà, e
quindi il mantenimento della proprietà del bene promesso in vendita, Techninvest
non subisce alcun pregiudizio dal pagamento delle spese in questione.”
Quindi il danno richiesto è strettamente ed inevitabilmente connesso alla domanda
di trasferimento della proprietà che non era stata proposta dall’attrice, mentre,
d’altra parte neppure vi erano specifici obblighi contrattuali che trasferissero l’onere
di tali spese ai promissari. Invero con riferimento delle spese relative ai contributi
consortili e condominiali, il contratto ( art. 6 del preliminare del 3.7.92) prevedeva
che le stesse fossero a carico dei promissari, ma solo all’atto di trasferimento della
proprietà. Si desume di conseguenza, che, le stesse parti avevano convento che,
prima di tale data, detti oneri dovevano rimanere totalmente a carico della
venditrice.

Corte Suprema di Cassazione —11 s

G. A. Bursese-

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30.6.1993 nella lettera del 1.6.1993, alla stipula del tardiva del definitivo o alla

L’accoglimento del 2° motivo, comporta l’assorbimento del 3° motivo ( violazione di
legge: artt. 1223,1224,1453,1456 c.c. in ordine alla determinazione del danno e
vizio di motivazione, con riferimento alla domanda relativa alla corresponsione degli
interessi sulle somme che i compratori si erano impegnati a versare) e del e 4°

corrispondenza tra richiesto e giudicato (art. 112 c.p.c. 1223,1224,1453,1456 c.c.),
nonché dei motivi dall’8° al 16°.
3 — Passando all’esame del 5° motivo, con esso i ricorrenti denunciano la
violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.pc. nonché l’omessa motivazione
circa un punto controverso e decisivo, con riferimento alla voce di danno costituita
dalle somme asseritamente pagate a titolo di provvigione al mediatore ( FINTRE
spa) dalla Techinvest. Al riguardo, a fronte del diniego del primo giudice giustificato
dal fatto della mancata allegazione della prova di tale pagamento, essa società
aveva irritualmente prodotto in sede d’appello dei documenti , su cui si era
fondata la decisione, in violazione del divieto di cui all’art. 345 c.p.c. che tale
produzione consentiva solo se la mancata produzione non fosse imputabile alla
parte che intendeva avvalersene.
Il motivo si conclude con il seguente quesito: “…se alle c.d. prove precostituite per quanto interessa, ai documenti- si applichi, in appello il divieto di ammissione
stabilito dall’art. 345 comma 3° c.p.c. per i nuovi mezzi di prova e se la loro
produzione sia o meno subordinata, al pari delle prove c.d. costituende, alla verifica

Corte Suprema di C

– est. dr. G. A. Bursese-

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motivo ( violazione di norme in ordine alla determinazione del danno e della

della sussistenza di una causa non imputabile che abbia impedito alla parte di
produrle in primo grado ovvero alla valutazione della loro indispensabilità”.
La doglianza appare fondata. Non risulta infatti che la corte veneziana abbia
motivato circa la contestazione d’inammissibilità sollevata dagli appellanti per

esame. L’accoglimento de! suddetto motivo comporta l’assorbimento del 6° e del
7° motivo, nonché delle residue doglianze.
Conclusivamente: il ricorso va accolto per quanto di ragione; dev’essere cassata
la sentenza impugnata in ragione dei motivi accolti, con il rinvio della causa, anche
per le spese, &a Corte d’Appello di Brescia, che deciderà secondo i principi di
diritto sopra espressi.
P.Q.M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa !a sentenza impugnata, e
rinvia :a causa, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di
Brescia.
in Roma li 20 giugno 2013
IL PRESI E TE

IL CON 4GLi – EST.
Gaet1

ic Burse –

(dott. Robert

•0 Giudidirio
NERI

violazione deli’art. 345 c.p.c. con riferimento alla produzione dei documenti in

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