Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21438 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. I, 06/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 06/10/2020), n.21438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10573/2019 proposto da:

S.Y., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della

I sezione civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso

dall’avvocato IBRAHIM KHALIL DIARRA;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

27/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2020 da Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Venezia, con decreto depositato in data 27.2.2019, ha rigettato la domanda di S.Y., cittadino della (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato, non essendo stato il suo racconto ritenuto credibile (il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dalla Costa d’Avorio per il timore di essere arrestato dalla Polizia, a suo dire ingiustamente, in relazione ad presunto reato di furto di cui si sarebbe reso complice nell’ambito della propria attività lavorativa).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza del pericolo per il ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel paese d’origine.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione S.Y. affidandolo a due motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,6,7 e 8.

Espone il ricorrente che il Tribunale di Venezia non ha seguito i criteri normativi per valutare la credibilità delle sue dichiarazioni.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6,7,8 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, artt. 115 e 116 c.p.c., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5.

Lamenta il ricorrente che la situazione generale della Costa d’Avorio è caratterizzata da una criminalità diffusa alimentata dalla corruzione in tutti gli strati dell’amministrazione dello Stato e della giustizia, in particolare, con la conseguenza che è fondato il suo timore di essere incarcerato in condizioni disumane.

Censura, inoltre, che il giudice di merito non ha osservato le linee guida nella valutazione delle sue dichiarazioni provvedendo ad una scomposizione atomistica degli elementi indiziari utilizzati e non ad una valutazione per sintesi dei medesimi.

3. I due motivi, da esaminare unitariamente contenendo entrambi censure in ordine ai criteri seguiti dal giudice di merito nella valutazione delle sue dichiarazioni, presentano profili di infondatezza e inammissibilità.

Va, in primo luogo, osservato che il giudice di merito ha rispettato i criteri normativi introdotti per la valutazione della credibilità del richiedente, esaminando il suo racconto sotto il profilo della coerenza e della plausibilità del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) e tale giudizio non può essere solo apoditticamente contestato, come ha fatto il ricorrente.

In proposito, anche recentemente, questa Corte ha statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”, secondo i principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014, essendo state indicate in modo dettagliato le ragioni per le quali il richiedente non è stato ritenuto credibile (totale discrasia tra le dichiarazioni rese innanzi alla Commissione Territoriale e le informazioni fornite con il modulo C 3, nel quale era stata indicata come causa dell’espatrio la condizione di indigenza).

Il ricorrente ha formulato inammissibilmente dei meri rilievi di merito a tale ricostruzione, non allegando neppure la grave anomalia motivazionale del decreto impugnato – come detto, unico vizio attualmente censurabile in Cassazione – dando per pacifica una circostanza che il Tribunale, in ragione della valutazione di non credibilità del suo narrato, ha motivatamente escluso, ovvero che si fosse allontanato dalla Costa d’Avorio per il timore di essere arrestato.

Ne consegue che tutte le censure, peraltro generiche ed astratte, dallo stesso svolte in ordine al sistema giudiziario del paese di provenienza che, peraltro, neppure ha dedotto di aver sottoposto all’esame del giudice di merito – si fondano su un presupposto che il Tribunale di Venezia ha ritenuto insussistente.

Il rigetto del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in ragione della inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

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