Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21437 del 24/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 01/07/2016, dep. 24/10/2016), n.21437
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4855/2016 proposto da:
B.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PASQUALE
LUIGI LAURENZANO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 2055/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA
dell’1/12/2015, depositata il 15/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’01/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
Fatto
PREMESSO
Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:
“1. – La Corte d’Appello di Bologna ha accolto il gravame proposto dal Ministero dell’Interno avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva riconosciuto alla sig.ra B.E., cittadina nigeriana, la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14.
La Corte ha ritenuto privo di credibilità intrinseca il racconto della ricorrente, asseritamente giunta in Italia dalla città di Jos, ma priva di documenti e incorsa in evidenti contraddizioni, in particolare annotando nella domanda di protezione internazionale di essere giunta in Italia dall’Albania il 1 dicembre 2010 e riferendo poi, in sede di audizione davanti alla Commissione per la protezione internazionale, di essere invece entrata in Italia provenendo dalla Libia il 5 agosto 2011; contraddizione in merito alla quale non aveva dato alcuna spiegazione nel giudizio di primo grado, non essendosi presentata a rendere l’audizione disposta dal Tribunale.
2. – La sig.ra B. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui l’amministrazione intimata non ha resistito.
3. – Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 342 c.p.c., si lamenta che la Corte non abbia accolto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità.
3.1 – Il motivo è infondato.
La Corte d’appello, come si è visto, ha riformato la sentenza di primo grado sull’assunto della inattendibilità del racconto dell’appellata a causa delle sue contraddizioni, e anche l’appellante aveva appunto specificamente dedotto – secondo quanto si legge nella sentenza di appello, non smentita in proposito dalla ricorrente – tale deficit di credibilità ricavandolo dalle evidenti contraddizioni dell’interessata sia quanto alla data del suo ingresso in Italia, sia quanto al percorso seguito.
4. – Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, si lamenta che la Corte d’appello, basandosi sull’asserita inattendibilità soggettiva della richiedente e sulla contraddittorietà del suo racconto, non abbia proceduto ad ulteriori indagini istruttorie per fugare i dubbi circa l’effettiva zona di provenienza della ricorrente.
4.1 – Il motivo è inammissibile. Posta, infatti, la accertata inattendibilità del racconto della ricorrente anche con riguardo alla di provenienza, non si vede su quali basi avrebbe potuto esplicarsi l’invocato dovere di cooperazione istruttoria del giudice, e del resto la ricorrente non chiarisce quali indagini avrebbero potuto disporre i giudici di merito per accertare la regione della Nigeria da cui proveniva”;
che tale relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;
che non sono state presentate memorie.
Diritto
CONSIDERATO
Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;
che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016