Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21437 del 17/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 17/10/2011), n.21437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19176/2009 proposto da:

B.E., già elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

BARBERINI 52, presso lo studio dell’avvocato GOLINO VINCENZO,

rappresentata e difesa dall’avvocato BRIGANTI IVANO, giusta delega in

atti e da ultimo domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

BSK SECURMARK SERVIZI FIDUCIARI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA GIUNONE REGINA 1, presso lo studio dell’avvocato

CARLEVARO ANSELMO, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLI

GIAMPIERO e STEFANO FRANCIA, giusta delega in atti, (GLI AVVOCATI

GIAMPIERO PAOLI e STEFANO FRANCIA depositano in data 2/12/09, ATTO DI

RINUNCIA AL MANDATO);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 178/2009 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 13/05/2009 r.g.n. 161/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

Udito l’Avvocato BRIGANTI IVANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Perugia del 27-1-2004, B. E. contestava la legittimità del licenziamento irrigatole dalla s.r.l. BSK Securmark Servizi Fiduciari – operante nel campo del trasporto e custodia valori per conto di clienti pubblici e privati – e chiedeva l’applicazione ne suoi confronti della tutela reale, garantita dalla L. n. 300 del 1970, art. 18.

La ricorrente esponeva di essere addetta all’inserimento al computer dei dati che il reparto contazione le forniva giornalmente e che la società con lettera del 13-6-2002 le aveva contestato di aver omesso la comunicazione al suo diretto superiore dell’ammanco, in un plico proveniente dalla Banca dell’Umbria, di cento banconote da cinquanta Euro, da lei riscontrato nel corso di un controllo seguito ad una prima contazione, effettuata da colleghi il 31 maggio, nella quale era risultata già mancante una mazzetta di duecento banconote da venti Euro.

In data 11-7-2002 le era stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni e, con successiva missiva del 25-7-2002, le era stata comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro.

La BSK si costituiva contestando la fondatezza del ricorso e chiarendo che la B. era la responsabile della sala contazione e che il licenziamento era avvenuto a seguito di un’ulteriore diversa contestazione disciplinare del 2-7-2002, con la quale le era stato addebitato, oltre all’omessa segnalazione che l’impianto di videoregistrazione presentava delle zone d’ombra nei punti di apertura e richiusura dei plichi di denaro, la mancata redazione di verbali di constatazione di differenze valori nonchè l’istruzione ai dipendenti di depositare le eccedenze – non denunciate e senza annotazione della provenienza – in un cassetto della sua scrivania personale, in modo da coprire eventuali ammanchi con tali eccedenze:

comportamenti che consentivano asportazioni di denaro senza possibilità di individuazione dei responsabili.

Il Giudice del lavoro del Tribunale adito, con sentenza del 30-1- 2007, respingeva la domanda e compensava le spese.

La B. proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

La BSK Securmark Servizi Fiduciari s.r.l. si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza depositata il 13-5-2009 rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese.

In sintesi la Corte territoriale, dopo aver accertato, al pari del primo giudice, che “la B. ricopriva di fatto le mansioni di coordinazione e di controllo delle operazioni di contazione svolte nella sede di (OMISSIS)”, in tale “ottica” confermava la sussistenza in concreto della giusta causa di licenziamento, in particolare negli addebiti relativi alla “omessa segnalazione delle carenze dell’impianto di videoregistrazione”, alla “mancata redazione di verbali di constatazione differenze valori” e all’aver consentito “che le eccedenze venissero conservate, indifferenziate, in un cassetto aperto alla portata di tutti”.

Per la cassazione di tale sentenza la B. ha proposto ricorso con cinque motivi.

La BSK Securmark Servizi Fiduciari s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso. Successivamente i difensori della stessa hanno depositato dichiarazione di rinuncia al mandato conferito dalla società.

Infine la B. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato che la “rinuncia al mandato” da parte dei difensori della controricorrente “non ha efficacia alcuna nel processo”, atteso che “la revoca della procura o la rinuncia alla procura da parte del difensore, a norma dell’art. 85 c.p.c., non fanno perdere al procuratore (rinunciante o revocato) lo “ius postulandi” e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo, fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro procuratore” (v. Cass. S.U. 28-10-1995 n. 11303, Cass. 11-4-2001 n. 5410, Cass. 14-4-2004 n. 7073, Cass. 28-7- 2010 n. 17649).

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c., (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), in sostanza deduce che la sentenza impugnata avrebbe omesso di esaminare il motivo di gravame consistente nella rilevazione dell’esaurimento del potere disciplinare del datore di lavoro, una volta che per i medesimi fatti era stata già irrogata la sanzione della sospensione per dieci giorni, e lamenta che la Corte territoriale non avrebbe preso alcuna decisione al riguardo.

Il motivo è infondato.

Come è stato affermato da questa Corte (v. Cass. 2-4-1996 n. 3039, Cass. 15-12-1999 n. 14112) e va qui ribadito, “il principio per cui il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere ormai consumato, essendogli consentito soltanto, a norma della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, u.c. di tenere conto della sanzione eventualmente applicata, entro il biennio, ai fini della recidiva, non si applica all’ipotesi in cui il nuovo esercizio del potere disciplinare riguardi fatti che, sebbene della stessa indole di quelli che hanno formato oggetto del pregresso procedimento, siano tuttavia diversi per le particolari circostanze di tempo e di luogo che li contraddistinguono, e come tali siano stati contestati nella loro specifica individualità, fermo restando che la brevità dell’intervallo temporale tra due infrazioni disciplinari della medesima natura commesse con azioni distinte, aventi autonoma individualità, non è sufficiente per attribuire carattere unitario alle due condotte”.

Orbene la sentenza impugnata ha espressamente basato la decisione circa la legittimità del licenziamento non già sui medesimi fatti posti a base della sanzione sospensiva, bensì sui diversi “ulteriori addebiti” contestati.

In particolare la Corte di merito, prima di esaminare e valutare questi ultimi, ha affermato che “quanto alla tardiva ed incompleta denuncia degli esiti del conteggio del 31 maggio, in realtà, è lo stesso primo giudice a definire “opinabile” la responsabilità della B. ed a ravvisarne la rilevanza solo quale episodio che ha dato il via alle indagini sulla più generale situazione esistente presso la sede di (OMISSIS) della SBK” e che “del resto, per tale fatto era già stata irrogata l’autonoma sanzione della sospensione per dieci giorni e poteva venire in considerazione solo quale precedente idoneo, insieme con gli ulteriori addebiti, a dimostrare che ormai il rapporto fiduciario fra le parti non esisteva più”.

In tal modo la Corte territoriale, in sostanza, ha respinto la eccezione di esaurimento del potere disciplinare, con una decisione che, in quanto chiaramente fondata sulla rilevanza di tali “ulteriori addebiti”, si è attenuta al principio sopra richiamato e resiste alla censura della ricorrente.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando vizio di motivazione, ribadendo che essa “era abilitata soltanto a sostituire le cassette ma non a visionarle”, lamenta che, in ordine alla omessa segnalazione della carenza dell’impianto di videoregistrazione, la Corte di merito ha valutato soltanto in parte la testimonianza P. ed ha omesso di considerare la testimonianza C..

Il motivo non può essere accolto.

Come è stato affermato da questa Corte (v. fra le altre Cass. 20-4- 2006 n. 9234) e va qui ribadito, “il disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione data dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, senza che lo stesso giudice del merito incontri alcun limite al riguardo, salvo quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, non essendo peraltro tenuto a vagliare ogni singolo elemento, o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata”.

Del resto, come pure è stato precisato,”il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso la autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa” (v., fra le altre, da ultimo Cass. 7-6-2005 n. 11789, Cass. 6-3-2006 n. 4766).

Orbene nella fattispecie la Corte di merito, sul punto, pur riconoscendo che “fu in presenza del Caroti” che la B. “assistette alla proiezione della registrazione relativa alla contazione del 31 maggio”, sulla base delle risultanze istruttorie ed in particolare della testimonianza P. (riportata nella parte ritenuta saliente), con una valutazione complessiva, ha affermato che non poteva negarsi che “in tanti anni di servizio (almeno dieci)” la stessa “sapesse che le telecamere erano posizionate in modo da non coprire adeguatamente proprio la zona di apertura e chiusura dei plichi e che, come responsabile della sala, dovesse riferire la circostanza a chi di dovere”.

Tale valutazione di fatto, che abbraccia un lungo periodo di tempo e che peraltro prescinde da qualsiasi formale conferimento di specifici poteri in capo alla B., in quanto si basa sul ruolo complessivo effettivamente svolto dalla stessa, risulta congruamente motivata e resiste alla censura della ricorrente.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c., (art. 360, comma 1, n. 4), in sostanza lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare il motivo di appello riguardante l’eccessività della sanzione espulsiva, omettendo una adeguata valutazione di proporzionalità della sanzione stessa.

Con il quarto motivo la ricorrente, denuncia altresì vizio di motivazione in ordine alla gravità delle infrazioni commesse, in considerazione delle circostanze oggettive e soggettive ed in particolare del fatto che le mansioni di coordinamento e controllo non le erano state formalmente affidate, di guisa che in sostanza, ella non aveva contezza di tale incarico e non ne sentiva la responsabilità.

Con il quinto motivo, denunciando violazione degli artt. 2106 e 2119 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 7 e L. n. 604 del 1966, art. 1 e ss.

sempre con riguardo alla proporzionalità della sanzione espulsiva, la B. lamenta che la Corte di merito avrebbe omesso di valutare le circostanze oggettive e soggettive della condotta sanzionata sotto il profilo della sussistenza di una giusta causa, tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

Tali motivi (dal terzo al quinto), che in quanto connessi ed in parte anche ripetitivi, possono essere trattati congiuntamente, risultano infondati.

Come è stato affermato da questa Corte (v. Cass. 12-8-2009 n. 18247, cfr. Cass. 13-12-2010 n. 25144, Cass. 2-3-2011 n. 5095) “la giusta causa di licenziamento, quale fatto “che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, configura una norma elastica, in quanto costituisce una disposizione di contenuto precettivo ampio e polivalente destinato ad essere progressivamente precisato, nell’estrinsecarsi della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, fino alla formazione del diritto vivente mediante puntualizzazioni, di carattere generale ed astratto. A tale processo non partecipa invece la soluzione del caso singolo, se non nella misura in cui da essa sia possibile estrarre una puntualizzazione della norma mediante una massima di giurisprudenza.

E consegue che, mentre l’integrazione giurisprudenziale della nozione di giusta causa a livello generale ed astratto si colloca sul piano normativo, e consente, pertanto, una verifica di legittimità sotto il profilo della violazione di legge, l’applicazione in concreto del più specifico canone integrativo, così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice di merito, e non è censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria”.

In particolare, poi, come è stato più volte precisato (v. fra le altre Cass. 3-1-2011 n. 35, Cass. 8-9-2006 n. 19270, Cass. 15-5-2004 n. 9299, Cass. 7-2-2004 n. 4061) e va qui ribadito, “per stabilire in concreto l’esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario e la cui prova incombe sul datore di lavoro, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all’intensità dell’elemento intenzionale, dall’altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare; la valutazione della gravità dell’infrazione e della sua idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato”.

Orbene nella fattispecie la sentenza impugnata, dopo aver accertato che la B. “ricopriva di fatto le mansioni di coordinazione e di controllo delle operazioni di contazione svolte nella sede di (OMISSIS)” e dopo aver verificato la sussistenza degli addebiti posti a base del licenziamento, attesa la “delicatezza dei compiti della SBK”, ha rilevato la “sistematica” “totale negligenza” della B., del tutto inammissibile da parte di chi svolgeva le dette mansioni, con conseguente lesione irreparabile del necessario vincolo fiduciario tra le parti.

In specie, mentre per quel che riguarda la omessa segnalazione delle carenze dell’impianto di videoregistrazione si è già detto, per quanto in particolare “attiene alla mancata verbalizzazione delle eccedenze di valori riscontrate ed alla loro conservazione in un cassetto aperto alla portata di tutti” la Corte di merito, alla luce delle stesse ammissioni contenute nella lettera di giustificazione, ha confermato la “risolutiva gravità del fatto, anche nell’ipotesi, meramente colposa, che la B. si sia limitata a tacere su di una circostanza di cui non poteva non essere a conoscenza”, nella sua qualità e nello svolgimento delle sue mansioni (dovendo essa curare che “tutte le operazioni venissero verbalizzate e che le eccedenze venissero munite di fascetta idonea ad identificare il plico ed il cliente di provenienza”). Peraltro sul punto la Corte territoriale ha altresì osservato che la “totale negligenza” della B., “a dir poco, è dimostrata inconfutabilmente dagli esiti della perizia penale, che ha accertato l’esistenza, nel caveau della SBK, di ben circa dieci milioni di Euro di non identificabile provenienza”.

Tale valutazione di merito, che in sostanza con i motivi di ricorso in esame viene censurata non con riguardo al parametro integrativo generale e astratto adottato dalla Corte territoriale, bensì sul piano della applicazione operata in concreto nella fattispecie, risulta congruamente motivato e resiste alle censure della ricorrente.

In particolare, infatti, va rilevato:

– sul terzo motivo che la sentenza impugnata ha chiaramente valutato anche la proporzionalità della sanzione espulsiva:

– sul quarto motivo che tale valutazione in specie è stata fatta con riferimento ai profili non solo oggettivi ma anche soggettivi, per nulla trascurando, tra l’altro, in particolare, lo svolgimento – di fatto sì ma per lungo tempo – delle mansioni di coordinazione e controllo delle operazioni di contazione e la conseguente indubbia posizione della B.;

– sul quinto motivo che la valutazione stessa ha considerato tutti gli elementi e le circostanze, in funzione della lesione irreparabile del rapporto di fiducia tra le parti, in un ambito così delicato.

Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese in favore della società controricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla controricorrente le spese, liquidate in Euro 40,00, oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

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