Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21436 del 19/09/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 21436 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

Data pubblicazione: 19/09/2013

SENTENZA
sul ricorso 20562-2009 proposto da:
TELMAR SRL 01800481006, in persona del legale
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio
dell’avvocato RAPPAZZO ANTONIO, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente contro

EDS LAN SPA 09241360156, elettivamente domiciliato in
ROMA, V.TOMMASO ARCIDIACONO 209, presso lo studio
dell’avvocato NAPOLI GABRIELLA, che lo rappresenta e

o

ti-.

difende unitamente all’avvocato CLAUDIO ROSSI;
– cantroricorrente –

avverso la sentenza n. 935/2009 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 31/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

D’ASCOLA;
udito l’Avvocato NAPOLI Gabriella, difensore del
resisente che si riporta agli scritti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

udienza del 04/06/2013 dal Consigliere Dott. PASQUALE

Svolgimento del processo

L’odierna resistente s.p.a. Edslan corrente in Milano ha agito nel
febbraio 2004 per ottenere il pagamento di oltre 107.000 euro,
quale corrispettivo per la fornitura di merci e materiali eseguita

Quest’ultima ha eccepito i vizi delle forniture e ha chiesto il
risarcimento dei danni patrimoniali e di immagine, per la lesione
della sua “immagine di fornitore dell’esercito italiano”.
Il tribunale di Milano, ritenuta viziata la fornitura relativa a
sei chilometri di cavo multimodale, risultato monomodale, ha
rigettato la domanda principale ed ha accolto la domanda
riconvenzionale, relativa ai costi causati dai vizi del cavo.
La decisione è stata capovolta dalla Corte d’appello ambrosiana.
Con sentenza 31 marzo 2009 la Corte ha rilevato: a) che gran
parte delle fornitura (95.000 euro su 107.000 di corrispettivo
richiesto) riguardava merci diverse dal cavo asseritamente viziato
ed era stata eseguita in luoghi diversi dalla Caserma cui il cavo
era destinato; b) che con riferimento alla fornitura di questo
materiale la Telmar si era macchiata di comportamento contrattuale
contrario a buonafede, in quanto aveva omesso la restituzione del
cavo e aveva rifiutato di installare degli adattatori che lo
avrebbero reso idoneo all’uso.
Telmar srl, dichiarando di aver mutato sede (trasferimento in
Lussemburgo) e denominazione in Nimaco s.ar.l. ha proposto ricorso
per cassazione notificato il 16 settembre 2009.

n.20562-09 D’Ascola rei

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3

in favore di Telmar srl.

Eds Lan spa ha resistito con controricorso.
Il 18 marzo 2013 ha depositato istanza per cessazione della
materia del contendere, assumendo che era intervenuto il
fallimento della ricorrente, fallimento chiuso ex art. 102 L.F.,

Parte ricorrente in vista dell’udienza ha depositato memoria,
insistendo anche per la distrazione delle spese al procuratore
antistatario.

Motivi della decisione
2)Preliminarmente va disattesa la istanza volta alla declaratoria
di cessazione della materia del contendere, depositata il 18 marzo
2013 da parte resistente.
L’istanza si basa sull’avvenuto rigetto del reclamo contro la
sentenza dichiarativa del fallimento Telmar.
La produzione documentale non è stata però notificata a
controparte ex art. 372 c.p.c., ditalchè non è utilizzabile dalla
Corte; parte ricorrente in memoria non ha controdedotto
sull’istanza, evidentemente non conosciuta.
3) Va disattesa anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso
per tardività.
Parte controricorrente ha rilevato che la ricorrente Nimaco s.arl
non aveva curato la iscrizione della modifica statutaria del
19.6.08, concernente il trasferimento della sede della società

n.20562-09 D’Ascola rei

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per mancato accertamento del passivo.

Telmar in Lussemburgo e che nell’ottobre 2009 risultava da visura
camerale (prodotta come doc. 1) avere ancora la sede in Italia.
Ha pertanto dedotto che la notifica della sentenza impugnata,
eseguita il 6 maggio 2009
Largo Oriani,

alla sede risultante dal registri in

era idonea a far decorrere il termine breve per

l’impugnazione in cassazione, termine che non sarebbe stato

rispettato.
Il rilievo è errato per duplice ordine di motivi. In primo luogo,
la visura camerale a pag. 3 (parte iniziale) reca notizia del
trasferimento di sede in Lussemburgo e del relativo indirizzo.
In ogni caso la notifica della sentenza finalizzata al decorso del
termine per l’impugnazione

deve essere effettuata al domicilio

eletto presso il difensore ex art. 170 c.p.c., ditalchè
irrilevante a questi fini è la notifica, affetta da nullità
(Cass.9242/04; 20334/04), effettuata alla parte presso la sua
sede.
3.1)171~ rilevato che il ricorso è soggetto ratione temporis alla
disciplina di cui all’art. 366 bis cpc (Cass 26364/09).
La formulazione dei motivi del ricorso non soddisfa i requisiti di
ammissibilità.

A
Il primo motivo è suddiviso, spli.d in rubrica, in tre distinti
profili: il primo che denuncia omessa motivazione, il secondo e il
terzo che lamentano violazione di

legge e nullità della sentenza e

del procedimento ex art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.

rti/L
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Quanto a questi ultimi va rilevata l’omessa formulazione del
quesito di diritto, previsto a pena di inammissibilità dall’art.
366 bis c.p.c..
Quanto al vizio di motivazione, va rilevato: a) l’omessa
indicazione del fatto controverso mediante un chiaro momento di

doglianza senza argomentare la decisività della critica e senza
farsi carico delle ragioni della decisione.
La censura sembra riguardare il fatto che la Corte d’appello abbia
considerato i vizi della fornitura relativa al cavo e non anche la
esistenza di altre forniture quale oggetto della prestazione.
Non viene però indicato il perché le argomentazioni svolte dalla
Corte di appello, che ha contrato l’attenzione sulla fibra ottica
oggetto di contestazione da parte di Telmar non fossero
appropriate. Nel ricorso per cassazione non basta infatti dolersi,
come nella specie, di mancanza “di valutazione del contratto” o
affermare che andava stabilito

se

le forniture risalivano a

un’unica “fonte contrattuale”. La Corte di appello ha offerto una
valutazione coerente e logica dell’oggetto della controversia manifestato con l’eccezione di inadempimento – e il ricorso per
cassazione non si può limitare ad indicare possibili aree di
ulteriore sviluppo della motivazione, ma deve specificare il
perché la motivazione offerta sia errata alla luce di decisive
circostanze trascurate o erroneamente interpretate: in mancanza di
ciò la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile.

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sintesi x art 366 bis c.pc. (SU 20603/07). B)La formulazione della

3.2)11 secondo motivo denuncia: a) violazione e falsa applicazione
dell’art. 1460 c.c.; b) <

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