Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21436 del 17/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 17/10/2011), n.21436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14102-2009 proposto da:

COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA AMBIENTALE TERRITORIO REGIONE

CALABRIA, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

L.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI

27, presso lo studio dell’avvocato SPERATI RAFFAELE, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati TAGLIAFERRO CHIARA,

PERUGINI SALVATORE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1817/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 30/12/2008 R.G.N. 1340/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato SPERATI RAFFAELE per delega PERUGINI SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Catanzaro, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda di L.V., dipendente del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle dei Crati con la qualifica di Segretario di direzione, proposta nei confronti del Commissario in epigrafe, presso il quale era stato comandato dal 23 dicembre 1997 al 31 maggio 2000: domanda avente ad oggetto la condanna del predetto Commissario al pagamento della retribuzione concernente 2513 ore di lavoro straordinario e ferie non godute.

A fondamento del decisum la Corte del merito poneva il principio di diritto secondo il quale il lavoratore, a fronte di una liquidazione forfettizzata del lavoro straordinario, aveva diritto a ricevere la retribuzione per le maggiori ore di lavoro straordinario prestato fornendo la relativa prova. Rilevava, poi la Corte del merito che l’orario di lavoro risultava provato dai prospetti vistati dall’Amministrazione ed allegati al ricorso e non contestati dalla controparte e che analogamente alcuna contestazione la controparte aveva mosso a in ordine all’avverso assunto concernente il. mancato godimento delle ferie.

Contro tale sentenza il nominato Commissario propone ricorso per cassazione sostenuto da un’unica censura.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente, deducendo omessa e/o insufficiente motivazione, allega che la Corte del merito ha omesso di motivare o comunque insufficiente motivato in ordine ai motivi di gravame concernenti segnatamente: 1. l’assenza di autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario eccedente il limite massimo predeterminato; 2. l’erronea qualificazione come ore di lavoro straordinario del cd. tempo di trasferta; 3. l’erroneo assunto della mancata contestazione del compenso dovuto per ferie non godute; 4.

l’omessa valutazione della documentazione versata agli atti dall’Amministrazione.

La censura è infondata.

Mette conto, innanzitutto, rilevare che, per quanto attiene la dedotta omessa e/o insufficiente motivazione in punto di mancata autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario in difetto della quale, assume il Commissario ricorrente, il dipendente non ha diritto alla corresponsione della retribuzione per le ore di lavoro straordinario prestato oltre quello cd. forfattizzate, il ricorrente per correttamente investire questa Corte di legittimità della relativa questione avrebbe dovuto dedurre la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Infatti secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello – così come, in genere, l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3 o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo “error in procedendo” – ovverosia della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello. La mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro “ex actis” dell’assunta omissione, rende, pertanto, inammissibile il motivo (Cfr. Cass. 27 gennaio 2006 n. 1755 e Cass., S.U., 27 ottobre 2006 n. 23071).

Deve poi, considerarsi del tutto nuova la questione della qualificazione come ore di lavoro straordinario del c.d. tempo di trasferta e conseguentemente la relativa censura è inammissibile.

Invero è giurisprudenza di questa Corte qualora una determinata questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto ed in quali termini, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (V. Cass. 2 aprile 2004 n. 6542r Cass. Cass. 21 febbraio 2006 n. 3664 e Cass. 28 luglio 2008 n. 20518).

Nella specie la questione in esame non risulta trattata in alcun modo nella sentenza impugnata ed il ricorrente, in violazione del richiamato principio di autosufficienza del ricorso, non ha indicato in quali termini ed in quale atto del giudizio precedente ha dedotto la questione. Circa l’assunta avvenuta contestazione, contrariamente a quanto accertato nella sentenza impugnata dalla Corte del merito, del mancato godimento delle ferie, la relativa critica incorre nella violazione del richiamato principio di autosufficienza, non essendo precisato, da parte del ricorrente, i termini con i quali la predetta contestazione sarebbe stata dedotta. Analoghe considerazioni valgono, infine, in ordine alla documentazione che, secondo la prospettazione del Commissario ricorrente, non sarebbe stata considerata dalla Corte territoriale. Il ricorrente, infatti,omette del tutto di trascrivere nel ricorso, in violazione del precitato principio di autosufficienza il contenuto dei richiamati documenti, impedendo, al riguardo, in tal modo a questa Corte qualsiasi sindacato di legittimità (V. per tutte Cass. 25 maggio 2007 n. 12239, e, nello stesso senso, da ultimo, Cass. 19 febbraio 2009 n. 4056).

Il ricorso, in conclusione, va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorario ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

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