Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21436 del 16/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 16/08/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 16/08/2019), n.21436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14428-2018 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE,

199, presso lo studio dell’avvocato ANTONIETTA GIANNUZZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANMATTEO DI FRONZO;

– ricorrente –

contro

ASP VALLONI MARECCHIA, (sorta dalla fusione tra la ASP CASA VALLONI e

la ASP “VALLE DEL MARECCHIA”, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato MAURO MONTINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SANDRO MAINARDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1169/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 03/11/2017 r.g.n. 859/2016.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con ricorso al Tribunale di Rimini, B.R., dipendente con mansioni di cuoco dell’ASP Casa Valloni dal 1987, deduceva di aver contratto nel 2013 una dermatite da contatto di origine professionale e che, nonostante vari mutamenti di mansioni (anche presso la soc.c.oop. Elleuno ed anche come addetto alle pulizie), era stato licenziato per giusta causa il 7.11.14 per assenza ingiustificata dal 28.7.14 sino alla data del recesso.

Lamentava l’illegittimità del licenziamento essendo la sua assenza giustificata dal grave comportamento datoriale (assegnazioni a mansioni incompatibili col suo stato di salute ed anche inferiori), chiedendo quindi la reintegra nel suo posto di lavoro L. n. 300 del 1970, ex art. 18 oltre a differenze retributive maturate ed al risarcimento del danno non patrimoniale subito.

Istruita la causa ed espletata c.t.u., il Tribunale rigettava la domanda, per essere risultate le mansioni assegnate al B. compatibili con le sue condizioni fisiche.

La sentenza veniva impugnata dal B.; resisteva la ASP Valloni. Con sentenza depositata il 3.11.17, la Corte d’appello di Bologna respingeva il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il B., affidato a quattro motivi, cui resiste la ASP Valloni Marecchia con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2087 e 2697 c.c., non avendo la sentenza impugnata ritenuto sussistere una responsabilità datoriale quanto alla nocività dell’ambiente di lavoro, nonostante i chiari elementi in tal senso emersi dalla c.t.u., e per aver finito per addossare al lavoratore la prova della violazione delle misure di sicurezza da parte della datrice di lavoro.

Il motivo è infondato.

Come esattamente notato dalla sentenza impugnata, la questione agitata nel presente giudizio non è quella del riconoscimento di una malattia professionale o della lesione dell’integrità fisica del lavoratore per violazione dell’art. 2087 c.c. da parte della ASP, quanto piuttosto l’accertamento della legittimità o meno del licenziamento per giusta causa da questa intimato al B. il 7.11.14 per effetto della ininterrotta assenza dal lavoro, ritenuta ingiustificata, dal 28.7.14 in poi.

A tale riguardo la sentenza impugnata ha rilevato che, com’è pacifico tra le parti, l’azienda, dopo essere venuta a conoscenza della dermatite da contatto con alimenti denunciata dal B., lo aveva adibito, in mancanza di altre mansioni confacenti o compatibili, alle diverse mansioni di operatore addetto alle pulizie ed al servizio sala, mansioni che, anche a non volerle ritenere rientrare nel medesimo profilo professionale di cui al c.c.n.l. di categoria, erano legittime in base al c.c.n.l. di categoria (art. 21 punto 4, richiamato dal ricorrente a pag. 24 del ricorso), ma soprattutto richieste dallo stesso B. con lettera del suo legale 25.11.13 (successivamente reiterata) ove si legge (cfr. pag. 14 ricorso): “Per tale ragione il mio assistito si renderebbe disponibile ad assumere (previo accordo) anche mansioni diverse da quelle espletate, mansioni che sebbene meno qualificanti, come quelle di centralinista e/o di usciere, eviterebbero al predetto di permanere a contatto con i cibi (in particolar modo la carne) che sembrano essere la causa scatenante della patologia”; considerata infine l’accertata (dal c.t.u.) compatibilità delle mansioni di operatore addetto alle pulizie ed al servizio sala, la sentenza impugnata ha ritenuto ingiustificata la lunga assenza dal lavoro del B..

2.- Con secondo e terzo motivo il B. lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e cioè il demansionamento del lavoratore (adibito presso la Elleuno a compiti di pulizia) e ciò anche al fine di valutare nel suo complesso il comportamento datoriale sfociato poi nell’illegittimo licenziamento. Denunciava inoltre la violazione del’art. 112 c.p.c. per la stessa ragione.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.

Sotto il profilo della dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. deve rilevarsi che la Corte di merito ha certamente esaminato la questione.

Quanto al dedotto demansionamento, non oggetto di specifica domanda giudiziale, esso risulta, come visto, richiesto dallo stesso B. tramite lettera del suo legale del 25.11.13, riportata nell’attuale ricorso, ove veniva richiesto un mutamento di mansioni (rispetto a quelle svolte a contatto col cibo, causa della malattia denunciata) anche come centralinista o usciere. Le mansioni infine reperite (addetto alle pulizie ed al servizio sala) non risultano deteriori nè, trattandosi di provvedimenti gestionali volti eccezionalmente a garantire al dipendente la conservazione del posto di lavoro evitando un licenziamento per inidoneità alle mansioni legittimamente assegnategli (cuoco), possono essere sindacate sotto il profilo della dedotta esistenza di altre possibili mansioni più gradite, finendosi così per sindacare inammissibilmente i poteri organizzativi e gestionali del datore tutelati dall’art. 41 Cost., che peraltro aveva reperito, al fine di evitare il licenziamento, mansioni compatibili con lo stato di salute del dipendente.

Tutto ciò senza considerare che la questione del dedotto demansionamento non poteva, per le ragioni sopra esposte e ben evidenziate dalla sentenza impugnata, che essere esaminata unicamente sotto il profilo della legittimità o meno del rifiuto del B. a proseguire il lavoro e dunque della sua prolungata, e per quanto detto ingiustificata, assenza dalla fine di luglio agli inizi di novembre del 2014.

3.- Con quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione del c.c.n.l. Regioni Autonomie Locali del 6.7.95, prevedente, in caso di inutilizzabilità del dipendente nelle mansioni proprie del suo profilo professionale, la possibilità di utilizzarlo, col suo consenso, anche in mansioni proprie del profilo professionale ascritto alla qualifica inferiore. Lamenta che nella specie tale consenso non vi fu.

Il motivo, che risulta nuovo non essendo menzionato dalla sentenza impugnata e non chiarendo il ricorrente in quale atto, termini e quando la questione sarebbe stata ritualmente sottoposta al giudice di appello (cfr. Cass. n. 7149/2015, Cass.n. 23675/2013), è comunque infondato, posto che, come già notato, un mutamento anche peggiorativo della qualifica di appartenenza venne chiesto proprio dal B., risolvendosi pertanto la doglianza nel gradimento o meno delle mansioni, in tesi inferiori ma in ogni caso col mantenimento del livello contrattuale posseduto (come accertato dal Tribunale), assegnategli su sua richiesta, e nuovamente nella questione dell’esistenza di altre possibili mansioni a lui più gradite che effettivamente non poteva giustificare la lunga assenza dal lavoro contestata, anche alla luce dell’art. 1460 c.c., richiamato dalla sentenza impugnata, invocabile solo in caso di totale inadempimento del datore di lavoro (cfr. ex aliis, Cass. n. 12696/12). Come affermato recentemente da questa Corte (Cass. n. 836/18), il lavoratore adibito a mansioni non rispondenti alla qualifica può chiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell’ambito della qualifica di appartenenza, ma non può rifiutarsi senza avallo giudiziario di eseguire la prestazione richiestagli, essendo egli tenuto a osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartite dall’imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., da applicarsi alla stregua del principio sancito dall’art. 41 Cost., e potendo egli invocare l’art. 1460 c.c. solo in caso di totale inadempimento del datore di lavoro, o talmente grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore medesimo (ciò che nella specie deve escludersi essendo, tra l’altro, stata accertata, anche tramite c.t.u., la compatibilità delle mansioni de quibus alle condizioni di salute del B.).

4.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2019

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