Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21436 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. I, 06/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 06/10/2020), n.21436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5696/2019 proposto da:

J.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Della Giuliana,

32, presso lo studio dell’avvocato Gregorace Antonio, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

03/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Venezia, con decreto depositato in data 3.1.2019, ha rigettato la domanda di J.M., cittadino del (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero in capo al ricorrente dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo le sue dichiarazioni state riconosciute credibili (il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dal suo paese dopo essere stato denunciato dai suoi congiunti per avere venduto un terreno di proprietà della famiglia paterna e quindi per il timore di finire in carcere, non potendo restituire i soldi ricavati da tale vendita).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza del pericolo per il ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel suo paese di provenienza.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione J.M. affidandolo a cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per vizio di motivazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla mancata audizione della teste D..

2. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. (Cass. n. 5654 del 07/03/2017).

Nel caso di specie, il ricorrente non ha neppure allegato che la prova testimoniale non ammessa sarebbe stata idonea a ribaltare, con un giudizio di certezza e non mera probabilità, la decisione del giudice di merito, limitandosi ad affermare che la teste D., madre del richiedente “poteva suffragare” le sue dichiarazioni.

Ne consegue che il ricorrente non ha in alcun modo dimostrato la decisività del mezzo istruttorio non ammesso.

3. Con il secondo motivo è stata censurata la violazione della direttiva 2004/83/CE recepita dal D.Lgs. n. 251 del 2007, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta il ricorrente che il Tribunale, nel rigettare la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, ha omesso di svolgere un ruolo attivo nell’istruttoria della domanda, non acquisendo d’ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari ai fini della decisione.

4. Il motivo è inammissibile.

Deve essere evidenziata l’estrema genericità delle censure del ricorrente che, nel dolersi del mancato accoglimento della domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, non ha avuto cura di indicare sotto quale profilo ed in relazione a quali sue allegazioni il giudice di merito sarebbe venuto meno al dovere di cooperazione e non si è neppure minimamente confrontato con le precise argomentazioni svolte dal Tribunale di Venezia nel ritenere la non credibilità delle sue dichiarazioni.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale ai fini della valutazione delle condizioni del suo paese di origine.

Si duole il ricorrente che la Commissione Territoriale ed il Tribunale non hanno correttamente valutato le sue dichiarazioni ed allegazioni.

6. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione alla mancata concessione al richiedente della protezione sussidiaria.

Lamenta il ricorrente l’attuale sussistenza di una grave condizione grave di pericolo per la sicurezza individuale nel suo paese di provenienza, essendo soggetto, in caso di rimpatrio, al rischio di essere lasciato alla mercè di un sistema giudiziario che non è garante dei diritti, tenuto conto che per il reato allo stesso contestato è prevista nel suo paese una pena da considerarsi inumana.

7. Il terzo ed il quarto motivo, da esaminare unitariamente in relazione alla connessione delle questioni trattate, sono inammissibili.

Va, in primo luogo, osservato che il Tribunale di Venezia, dopo aver rilevato la non verosimiglianza ed attendibilità delle dichiarazioni del ricorrente in ordine alla vicenda che avrebbe determinato il suo allontanamento dal paese di origine, non ha correttamente svolto ulteriori approfondimenti in ordine al sistema giudiziario del Gambia. In proposito questa Corte ha più volte statuito che qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; e v. ancora, fra le altre, Cass. 31 maggio 2018, n. 13858 e n. 14006; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340).

Peraltro, il ricorrente non si è minimamente confrontato con le precise ed articolate argomentazioni con cui il Tribunale di Venezia non ha ritenuto credibile che lo stesso fosse stato denunciato dai suoi familiari per la questione della vendita del terreno – la narrazione non è stata ritenuta sufficientemente dettagliata e circostanziata – limitandosi a contestarne la ricostruzione fattuale ed a riproporre genericamente il proprio racconto.

8. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Lamenta il ricorrente che il permesso di soggiorno per motivi umanitari deve essere rilasciato allo scopo di tutela dei diritti umani, dovendosi comunque tenere conto dell’integrazione sociale nel paese di accoglienza.

In particolare, il ricorrente evidenzia di aver intrapreso un percorso di integrazione nel nostro paese, come si evince dall’attestato di frequenza scolastica.

9. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che questa Corte ha già affermato che, ai fini della concessione del permesso umanitario, pur dovendosi partire, nella valutazione di vulnerabilità del richiedente,dalla situazione oggettiva del paese d’origine, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale, atteso che, diversamente, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, e ciò in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in questi termini sez. 1 n. 4455 del 23/02/2018).

Nel caso di specie, il ricorrente ha genericamente fatto riferimento all’esigenza di tutela dei dritti umani, ma senza correlare tale affermazione alla propria condizione personale, se non con riferimento alla sua vicenda ritenuta non credibile dal Tribunale di Venezia.

Infine, il richiedente si duole che non si è tenuto conto del suo percorso di integrazione, non considerando che tale elemento, secondo il costante insegnamento di questa Corte, può essere sì considerato in una valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza della situazione di vulnerabilità, ma non può, tuttavia, da solo esaurirne il contenuto (vedi Cass. n. 4455 del 23/02/2018).

La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida

in Euro 2.100,00 oltre alle spese prenotate a debito (S.P.A.D.).

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

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