Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21435 del 24/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 01/07/2016, dep. 24/10/2016), n.21435
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4716/2015 proposto da:
M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DELLA
VALLE 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SCHILLACI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO NURRA, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
e contro
C.A.;
– intimata –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del 16/07/2014,
depositato il 13/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
01/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
Fatto
PREMESSO
Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:
“1. – La Corte d’appello di Trieste ha rigettato il reclamo proposto dal sig. M.C. avverso il decreto con cui il Tribunale di Gorizia, per rivedere le condizioni economiche del divorzio del reclamante con la sig.ra C.A., aveva, tra l’altro, posto a suo carico la metà della retta di una scuola privata – pari a complessivi Euro 9.500,00 – frequentata dal figlio maggiorenne della coppia, convivente con la madre.
2. – Il sig. M. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
L’intimata non ha svolto difese.
3. – Con il primo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, il ricorrente si duole che la Corte d’appello, ignorando il carattere alimentare, e non di mantenimento, dell’assegno di cui all’art. 155 quinquies c.c. (ora art. 337 septies), non abbia considerato che la frequenza di un istituto d’istruzione privato è un bisogno eccedente le fondamentali esigenze di vita.
3.1 – Il motivo è infondato perchè l’assegno di cui all’art. 155 quinquies, cit., non ha carattere alimentare, bensì appunto di mantenimento.
4 – Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, si censura la liquidazione delle spese del giudizio di reclamo, poste a carico del reclamante, in Euro 5.000,00, somma eccedente i limiti della tariffa allegata al D.M. 2 aprile 2014, individuati in relazione allo scaglione di valore di Euro 4.750,00 (pari alla metà di Euro 9.500,00) per le cause di volontaria giurisdizione.
4.1. – Il motivo è fondato nei sensi che seguono.
11 giudizio sulle condizioni economiche del divorzio ha carattere contenzioso, e non volontario come sostiene il ricorrente. Tuttavia è esatto che, nonostante ciò, la Corte d’appello ha superato il massimo dei compensi liquidabili anche per un giudizio contenzioso davanti a sè, che, considerato il valore della lite – pari appunto alla somma in contestazione di Euro 4.750,00,- ammonta ad Euro 2.775,00”;
che tale relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;
che l’avvocato di parte ricorrente ha presentato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta, non superato dalle osservazioni contenute nella memoria di parte ricorrente;
che pertanto il decreto impugnato va cassato in relazione alla censura accolta, contenuta nel secondo motivo, riguardante la liquidazione delle spese processuali;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., liquidando i compensi di avvocato in Euro 2.775,00;
che è equo dichiarare irripetibili le spese del giudizio di legittimità, non essendo stata l’erronea liquidazione delle spese del giudizio di reclamo sollecitata dalla parte soccombente.
PQM
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, liquida in Euro 2.775,00 i compensi di avvocato posti a carico della parte reclamante; dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016