Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21435 del 17/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 17/10/2011), n.21435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7541-2009 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, e

DIREZIONE DIDATTICA CASTEL DI SANGRO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

D.F.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 18 0, presso lo studio dell’avvocato DE MIRO D’AJETA ROBERTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DELLI PAOLI CLORINDA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1888/2008 della CORTE D’APPELLO dell’AQUILA,

depositata il 21/01/2009 R.G.N. 534/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato DELLI PAOLI CLORINDA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello dell’Aquila, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda di D.F.V., proposta nei confronti del Ministero dell’Istruzione e della Direzione didattica Castel di Sangro, con la quale, sul presupposto di aver stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato con durata dal 16 novembre 1999 al 30 giugno 2000, chiedeva dichiarasi che la cessazione del rapporto sarebbe dovuta avvenire il 31 agosto 2000 e condannarsi, conseguentemente, i convenuti al pagamento delle relative differenze retributive ed al risarcimento dei danni, nonchè al riconoscimento del punteggio ai fini della posizione nelle graduatorie permanenti.

La Corte del merito poneva a base del decisum il rilievo fondante che non essendovi una distinzione legale tra vacanza di diritto e vacanza di fatto trattandosi di contratto stipulato per coprire un posto vacante sia pure di fatto la relativa disciplina ricadeva nell’ambito della previsione di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 che regolamentava il caso delle supplenze annuali per posti vacanti.

Avverso tale sentenza il Ministero dell’Istruzione e la Direzione didattica Castel di Sangro ricorrono in cassazione sulla base di un’unica censura.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di censura i ricorrenti, deducendo violazione della L. n. 124 del 199, art. 4 pongono il seguente quesito di diritto:” se alla copertura di un posto di personale amministrativo tecnico e ausiliario per fronteggiare esigenze particolari e straordinarie dell’anno scolastico, ed in assenza di una vacanza nell’organico di diritto l’Amministrazione scolastica debba provvedere mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche a norma della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2 e non mediante supplenze annuali, ai sensi della L. n. 1245 del 1999, art. 4, comma 1 (disposizioni applicabili al personale amministrativo tecnico e ausiliario ai sensi del comma 11 della medesima normativa), dovendosi definire tale posto disponibile di fatto ma non vacante, essendo determinato sul cd. organico di fatto e non già di diritto”.

La censura è fondata.

Occorre premettere che nella specie risulta accertato – e sul punto non vi è censura che il posto ricoperto dal D.F. risultava istituito nell’organico di fatto ed era privo di titolare. E’, altresì, incontestato che – ome affermato dalla Corte del merito l’organico di fatto è quello che si forma all’interno dell’Istituto scolastico all’inizio dell’anno scolastico e a seguito della popolazione scolastica che risulta iscritta, mentre l’organico di diritto è costituito dall’insieme del corpo docente e/o del personale ATA che il Ministero assegna ad un determinato Istituto scolastico in base alla popolazione scolastica che istituzionalmente dovrebbe essere iscritta presso quell’istituto.

La L.. 124 del 1999, art. 4 che disciplina le “supplenze”, ai primi tre commi testualmente dispone: “1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l’utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo.

2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1e 2 si provvede con supplenze temporanee”.

Lo stesso art. 4, comma 11 poi stabilisce che le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA).

Ritiene questa Corte che l’esplicito riferimento, nei primi due commi, della norma in esame ai posti vacanti (comma 1) e non vacanti (comma 2) e, quindi, al concetto giuridico di “vacanza” del posto implica che la relativa disciplina debba essere riferita necessariamente a quei posti previsti in pianta organica – cd. di diritto – dal Ministero per un determinato Istituto scolastico ricopribili o ricoperti da un titolare.

Nella specie, invece, non si tratta di un posto vacante ovvero non vacante ma disponibile di fatto previsto nella pianta organica predisposta dal Ministero, bensì di una carenza di fatto venutasi a creare in ragione della popolazione scolastica che risulta iscritta.

In tale ipotesi, ritiene la Corte, risulta applicabile la precitata L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 in virtù del quale “Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee”.

Si tratta di fattispecie residuale destinata a regolamentare tutti quei casi in cui, come quello in esame, la supplenza non sia riferibile ai posti assegnati dal Ministero – cd. pianta organica di diritto- ad un determinato istituto scolastico che come tali possono essere considerati vacanti e non vacanti.

Devesi, quindi, affermare il seguente principio di diritto: la L. n. 124 del 1999, art. 4, commi 1 e 2 che prevedono rispettivamente la supplenza annuale e temporanea per il personale docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), si riferiscono ai soli posti vacanti e non vacanti ma disponibili di fatto che siano previsti nella pianta organica. Per i posti non previsti in pianta organica si applica la supplenza temporanea di cui al precitato art. 4, comma 3.

Trattandosi di posto non previsto nella pianta organica correttamente al D.F. è stata conferita una supplenza temporanea.

Il ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza impugnata, che si fonda su di un diverso principio di diritto, va cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendosi, ex art. 384 c.p.c., comma 2 nel merito, la domanda va respinta.

Tenuto conto del diverso orientamento espresso dai giudici del merito e della novità della questione stimasi compensare tra le parti le spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda del D.F.. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

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