Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21435 del 16/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 16/08/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 16/08/2019), n.21435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6664/2018 proposto da:

P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. BORGATTI 25,

presso lo studio dell’avvocato ANTONGIULIO AGOSTINELLI,

rappresentato e difeso dal’avvocato GIUSEPPE GAMBARDELLA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIA

POLICASTRO, SAMUELA PISCHEDDA, ELISABETTA LANZETTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8795/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/12/2017 R.G.N. 1729/2017.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

P.T. proponeva reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 3352/17, con la quale era stata rigettata l’opposizione da lui presentata avverso l’ordinanza resa dal giudice della fase sommaria, con la quale, a sua volta, era stata rigettata l’impugnativa del licenziamento disciplinare intimatogli in data 24.6.2015.

Il primo giudice, come quello della fase sommaria ritenne che le condotte extralavorative poste in essere dal dipendente, di sicura rilevanza penale (fattispecie di cui agli artt. 110,624 bis e 625 c.p., come da sentenza ex art. 444 c.p.p., passata in giudicato), incidessero sui vincolo fiduciario in maniera irreparabile; che, inoltre, il datore di lavoro fosse venuto a conoscenza di tali condotte, certamente contrarie, tra l’altro, anche alle disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti dell’INPS, solo con la comunicazione del direttore della casa circondariale di (OMISSIS) avente ad oggetto l’avvenuto ingresso del P. per l’espiazione della pena di 2 anni e tre mesi di detenzione, per i reati di cui alla detta sentenza definitiva, senza che, quindi, il dipendente provvedesse, come suo specifico onere, a comunicare al datore di lavoro l’esistenza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria a suo carico. Sicchè il licenziamento intimato era da ritenersi legittimo.

L’INPS chiedeva il rigetto del gravame.

Con sentenza depositata il 20.12.17, la Corte d’appello di Napoli rigettava il reclamo, condannando il P. alle spese.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso quest’ultimo, affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., lamentando che la sentenza impugnata non aveva adeguatamente considerato che i reati commessi, in concorso con altri (plurimi furti all’interno di uffici o locali privati, con effrazione ed altre aggravanti, appropriandosi di ingenti quantità di beni altrui, di cospicuo valore), erano del tutto estranei all’attività lavorativa e dunque inidonei ad incidere sul vincolo fiduciario posto a base del rapporto di lavoro (con l’INPS); evidenziava anche che per tali fatti egli non venne condannato, avendo patteggiato la pena e dunque ottenuto sentenza di condanna a pena concordata ex art. 444 c.p.p., nonchè l’insussistenza della possibilità di reiterazione dei reati nell’ambito del rapporto di lavoro con l’INPS.

Il motivo è infondato. In primo luogo in quanto l’applicazione della pena su richiesta della parte, ex art. 444 c.p.p., costituisce, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte, una effettiva condanna dell’imputato con riconoscimento della sua responsabilità penale (sia da parte dei magistrati inquirenti che giudicanti, sia dello stesso imputato), cfr. per tutte Cass. n. 7130/17; il P. è del resto stato condannato alla reclusione pari a due anni e tre mesi, effettivamente scontata in assenza di benefici di legge; in secondo luogo in quanto è altrettanto pacifico che anche gravi fatti (nella specie delitti) compiuti al di fuori dell’ambiente lavorativo possono incidere sull’elemento fiduciario e legittimare dunque il licenziamento del dipendente quando essi assumono carattere di particolare gravità (cfr. Cass. n. 3136/15), come correttamente ed ampiamente accertato e motivato dalla Corte partenopea con riferimento al caso di specie, trattandosi peraltro di pubblico dipendente e di plurimi delitti contro il patrimonio. Risulta poi fuor di luogo discutere, come fa il ricorrente, del grado di colpevolezza e dell’elemento intenzionale in ipotesi di compimento di dolosi plurimi furti aggravati.

2.-Con secondo motivo il P. denuncia la violazione del principio del ne bis in idem da parte della sentenza impugnata, lamentando che la (massima) sanzione disciplinare interveniva per la seconda volta sui fatti menzionati e già oggetto di condanna in sede penale.

Il motivo è evidentemente infondato, stante la nota e pacifica diversità dei piani, quello penale e quello lavorativo, su cui il principio dovrebbe (simultaneamente ed erroneamente) operare.

3.- Con terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 444 c.p.p., e art. 445 c.p.p., comma 1 bis, in relazione all’art. 2119 c.c., lamentando la piena equiparazione effettuata dalla Corte di merito, sovrattutto sotto il profilo dell’accertamento del reato e della colpevolezza, tra la sentenza a pena patteggiata ex art. 444 c.p.p. e l’ordinaria sentenza penale di condanna.

Il motivo è infondato posto che, come sopra accennato, la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., contiene un accertamento del reato e della colpevolezza dell’imputato (Cass. n. 7130/17, Cass. n. 5313/17, Cass. n. 24828/15). A tale scopo occorre innanzitutto rammentare che l’art. 444 c.p.p., comma 2, stabilisce che il giudice dispone con sentenza l’applicazione della pena concordata dalle parti qualora non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p. (perchè il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, ovvero perchè il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato), e qualora ritenga che la qualificazione giuridica del fatto e l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti siano corrette.

La Corte Costituzionale (sent. 2.7.90 n. 313), nel dichiarare infondata la questione la legittimità dell’art. 444 c.p.p., comma 2, nella parte in cui poteva precludere al giudice di esercitare un sindacato sulla congruità della pena indicata dalle parti e di emettere una effettiva motivazione, nonchè ogni valutazione degli elementi previsti dall’art. 133 c.p., ebbe a ritenere che nell’esercitare il controllo sulla definizione giuridica dei fatti, il giudice, nel caso di sentenza a pena concordata, non valuta soltanto la correttezza di una operazione logico-giuridica, ma trae il suo convincimento proprio dalle risultanze degli atti e non dal modo in cui le parti le hanno valutate, ben potendo contestare che la definizione giuridica cui le parti si attengono non è quella che effettivamente discende dalle risultanze processuali.

Anche in caso di riconoscimento delle attenuanti e dell’eventuale bilanciamento con le aggravanti operato dalle parti del processo (P.M. e Imputato), il giudice deve pertanto verificare il risultato sulla base delle risultanze di causa, attenendosi ai criteri di cui all’art. 133 c.p.; a tal fine può liberamente ravvisare altre circostanze aggravanti o attenuanti, condizionando così l’eventuale giudizio di bilanciamento.

Nel negare la fondatezza della ventilata illegittimità della norma ex art. 102 Cost., comma 1, e art. 111 Cost., comma 1, la Corte ha chiarito inoltre che il giudice, nella sentenza a pena concordata, non può lasciare senza alcuna giustificazione l’apprezzamento della correttezza o meno della definizione giuridica del fatto che scaturisce dalle risultanze processuali, così come è tenuto ad esporre le ragioni per cui le circostanze, attenuanti o aggravanti, e l’eventuale prevalenza o equivalenza delle une rispetto alle altre, siano o non siano ritenute plausibili nei sensi prospettati dalla consensuale richiesta delle parti.

Ne discende, ad avviso della Corte, che il giudice, nella sentenza ex art. 444 c.p.p., non resta estraneo alla determinazione della pena, dopo avere anche accertato, come visto, che sussistano elementi che negano la responsabilità o la punibilità dell’imputato.

La Corte poi precisa, quanto alla prospettata illegittimità della norma ex artt. 13 e 24 Cost. – sotto il profilo che con essa sarebbe consentito all’imputato di attribuire una pena a sè stesso – che “col richiedere l’applicazione di una pena, l’imputato non nega sostanzialmente la sua responsabilità ed è, anzi, consapevole di rinunciare persino all’impugnazione se la richiesta viene accettata (art. 448 c.p.p., comma 2)”, fermo evidentemente restando che “se l’imputato ritiene di possedere elementi per l’affermazione della propria innocenza, nessuno lo obbliga a richiedere l’applicazione della pena ed egli ha a disposizione le garanzie del rito ordinario”.

Dal modello generale di sentenza di cui all’art. 546 c.p.p., lett. e), (secondo cui la sentenza penale deve contenere la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione delle prove poste a base della decisione stessa), la Corte evince poi che anche la sentenza ex art. 444 c.p.p., quando non è decisione di proscioglimento, non può prescindere dalle prove della responsabilità.

Non va infine trascurato che la Corte, nella pronuncia in esame, ha comunque dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 444 c.p.p., comma 2, nella parte in cui non preveda che il giudice possa valutare la congruità della pena indicata dalle parti, anche in caso di accordo delle stesse, rigettando la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione.

Se infatti prima dell’intervento della Corte si dubitava, in ragione del fatto che l’art. 448 c.p.p., comma 1, prevede un reale giudizio di congruità solo in caso di dissenso delle parti e non già nel caso di accordo (in tal senso anche la Relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale – in G.U. n. 250/88 – che in proposito affermava che “al giudice non viene riconosciuto alcun sindacato sulla congruità della pena richiesta, trattandosi di materia riservata alla determinazione esclusiva delle parti”), del potere del giudice di valutare la congruità o adeguatezza della pena indicata dalle parti, è evidente che oggi la pena applicata, ancorchè concordemente indicata, deve ritenersi aver superato il vaglio del giudice circa la sua congruità in relazione alle risultanze di causa, ed in primis ai fatti contestati.

La Cassazione penale ha di tal guisa ed in un primo tempo affermato che la sentenza con la quale il giudice applica la pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p., “presuppone l’accertamento della responsabilità dell’imputato in ordine al delitto contestato ed ha la stessa natura delle sentenze di condanna…infatti il giudice, nel pronunciare la sentenza di cui si discute, deve, ove sia acquisita la prova che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, pronunziare ex art. 129 c.p.p., sentenza di proscioglimento”, Cass. pen. sez. 1 26.3.91 n. 1481.

Anche se la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., non è in via teorica una vera e propria sentenza di condanna (come pure successivamente ritenuto dalla Corte Cost., sent. 11.12.95 n. 499), ma contiene tuttavia un accertamento ed un’affermazione di responsabilità impliciti (come pure ritenuto da Corte Cost. 8.2.90 n. 66), sulla base delle convergenti richieste dell’imputato e del p.m. sul merito dell’imputazione; infatti l’imputato non nega la sua responsabilità ed esonera l’accusa dall’onere della prova.

Occorre infine rammentare che la Corte Costituzionale, anche successivamente (sent. 20.5.96 n. 155), ha ribadito che la decisione di applicazione della pena concordata “integra un vero e proprio giudizio e non richiede un compito di mera ricezione o certificazione della volontà delle parti”, essendo il giudice piuttosto “chiamato a svolgere valutazioni, fondate direttamente sulle risultanze in atti, aventi natura di giudizio non di mera legittimità ma anche di merito, concernenti tanto la prospettazione del caso, quanto la responsabilità dell’imputato”.

Pur affermando, poi, che l’anzidetto accertamento non equivale di per sè, simmetricamente, ad una pronuncia positiva di responsabilità, la Corte rammenta che “tuttavia tale sentenza..in certo modo presuppone pur sempre la responsabilità”, tanto da dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 34 c.p.p., comma 2, nella parte in cui non prevede il divieto di disporre l’applicazione della pena su richiesta delle parti per il giudice delle indagini preliminari che si sia pronunciato in ordine ad una misura cautelare personale nei confronti del medesimo imputato, ovvero che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull’ordinanza che dispone una misura cautelare.

Le considerazioni che precedono inducono a ritenere che la sentenza a pena concordata ex art. 444 c.p.p., non possa ritenersi estranea ad un accertamento giurisdizionale di responsabilità in ordine ai fatti contestati all’imputato e comunque non sia tale – salvo il divieto, esplicitamente stabilito dall’art. 445 c.p.p., comma 1, ex art. 651 c.p.p., di fare stato nel giudizio civile – da imporre che di essa non possa tenersi alcun conto nel giudizio civile.

I successivi arresti della Cassazione hanno poi chiarito che la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., (cosiddetto “patteggiamento”) costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall’efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova dal giudice tributario o civile, Cass. 24.2.01 n. 2724, Cass. 21.3.03 n. 4193, Cass. 19.12.03 n. 19505, specie se unita ad altre risultanze processuali, Cass. 6.5.03 n. 6863, cfr. altresì Cons. Stato 9.8.05 n. 4244.

Non può poi che rimarcarsi che il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente (come nella specie), le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell’art. 444 c.p.p., potendo la parte, del resto, contestare, nell’ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (Cass. n. 2168/13, Cass. n. 132/08).

Sotto questo profilo deve evidenziarsi che il P. non ha contestato minimamente il compimento dei gravi reati per cui è stato condannato alla pena di due anni e tre mesi di reclusione, interamente scontata.

3.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. L’attuale condizione del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, esclude, allo stato, la debenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA