Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21435 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.15/09/2017),  n. 21435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. est. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif.

dall’Avvocatura Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi

uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

ELETTROMARKET DI L.P.G. & C. s.a.s.,

L.P.G., L.P.L.P., L.P.P.A., G.R.,

rappr. e dif. dagli avv. Vincenzo Bolazzi e Calogero Mancuso, elett.

dom. in Roma, presso lo studio dell’avv. Maurizio La Nigra, in via

Prati degli Strozzi n. 32, come da procura in calce all’atto;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza Comm. trib. reg. Sicilia, sez.

staccata Caltanissetta 19.9.2011, n. 483/21/2011 in RG 4081/09;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 21 giugno 2017 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Sicilia, sez. staccata Caltanissetta 19.9.2011, n. 483/21/2011 in RG 4081/09 che, respingendo il suo appello avverso la sentenza C.T.P. Caltanissetta n. 93/01/2008 in tema di impugnazione di avvisi di accertamento per l’anno 2004, riconobbe che il relativo annullamento era fondato, stante la condivisa illegittimità della notifica, poichè vi era stata apposizione della relata sul frontespizio degli atti, anzichè in calce agli stessi, conseguendone l’inesistenza;

2. secondo la C.T.R. la prevista apposizione in calce della relata di notifica, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e per il richiamo alle norme del codice di rito, assolve alla funzione di garantire che l’atto sia stato consegnato nella sua integralità, difettando esso altrimenti dei requisiti per raggiungere lo scopo;

3. il ricorso è articolato su unico motivo, cui resistono il contribuente società e i soci con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, art. 156 c.p.c., comma 2, avendo la notifica, così come eseguita, comunque raggiunto lo scopo di porre il contribuente nella condizione di difendersi dalla pretesa tributaria, come in concreto avvenuto;

2. il motivo è fondato, poichè vige in tema il principio, più volte declinato dopo Cass. s.u. 19854/2004, per cui “la natura sostanziale e non processuale (nè assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c.. Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza – previsto dalle singole leggi d’imposta – per l’esercizio del potere di accertamento”;

3. nella specie, la tempestività del ricorso dei contribuenti a far data dalla notifica per come avvenuta, l’assenza di altri vizi di quest’ultima attinenti alle persone destinatarie o ai luoghi di effettuazione rispetto ad esse e, soprattutto, la mancata puntuale denuncia di incompletezza o non integrità dell’atto, esigono che il tenore della imperfezione accertata – l’apposta relata di notifica sul frontespizio anzichè in calce – vada considerato un limite oggetto di sanatoria, per manifesto raggiungimento dello scopo (Cass. 23175/2016, anche ad evoluzione di Cass. 6749/2007); l’applicazione dell’art. 156 c.p.c., u.c., trova invero concreta causa giustificativa nell’avvenuto pacifico svolgimento, da parte dei contribuenti, delle difese di merito, nè essi hanno rappresentato e provato nel corso del giudizio, e la sentenza impugnata ha recepito, il tipo di pregiudizio alle attività difensive direttamente determinato dal cennato vizio, che dunque, per i richiami del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, agli istituti delle notificazioni, tra cui l’art. 138 e per esso l’art. 156 c.p.c., può dirsi del tutto sanato ex tunc (Cass. 15554/2009);

4. si può altresì ripetere infatti che “la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicchè il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l’atto abbia raggiunto lo scopo. (Nella specie, per essere stato l’atto impugnato dal destinatario in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l’esercizio del potere impositivo)” (Cass. 654/2014), così come non si può ammettere come causa di nullità della notificazione la deduzione in sè e per sè di una mera violazione processuale;

5. il ricorso va pertanto accolto, con cassazione e rinvio, anche per le spese del presente procedimento.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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