Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21434 del 24/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 01/07/2016, dep. 24/10/2016), n.21434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1056/2015 proposto da:

ERRE-TI RAPPRESENTANZE TERMOTECNICHE SNC di D.V.A. E C., in

persona del legale rappresentante pro tempore, D.V.A.,

FREEDOM DI LORENZO GRANESE & C. SAS, nonchè G.L.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo

studio legale PERROTTA – CASAGRANDE, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARIO ANZISI giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

FALLIMENTO (OMISSIS) SAS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 180/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’01/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l’Avvocato Mario Ansizi difensore dei ricorrenti che si riporta

agli scritti.

Fatto

PREMESSO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – Con sentenza 6 dicembre 2013 il Tribunale di Napoli dichiarò, su istanza della Parthenope Immobili s.r.l., il fallimento della (OMISSIS) s.n.c. di (OMISSIS), di D.V.A., D.G.A. e Freedom di Lorenzo Granese & C. s.a.s., quali soci illimitatamente responsabili della prima società, nonchè di G.L. quale socio accomandatario della seconda società.

La Corte d’appello di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da tutti i soggetti dichiarati falliti ad eccezione del D., osservando, per quanto ancora rileva:

che i reclamanti non avevano fornito la prova, su di essi incombente, dell’insussistenza di tutti i requisiti dimensionali per l’assoggettabilità a fallimento, di cui alla L. Fall., art. 1, comma 4, onde nessuna indagine officiosa era tenuto a svolgere in proposito il giudice;

che era inammissibile il motivo di reclamo riguardante l’ordinanza 17 dicembre 2013 di correzione di errore materiale contenuto nella sentenza dichiarativa del fallimento, articolato sul rilievo della omessa convocazione dei reclamanti nel relativo procedimento: in proposito, infatti, difettava nei reclamanti l’interesse ad agire, non mirando essi ad ottenere la pura rescissione del provvedimento di correzione (con ritorno al testo originario della sentenza), nè una sua modifica sostanziale.

2. – I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

Le parti intimate non hanno resistito.

3. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si lamenta che la Corte d’appello abbia omesso di prendere in considerazione i documenti contabili (“una relazione tecnica asseverata, i bilanci dell’ultimo triennio, le dichiarazioni IVA ed i documenti contabili giustificativi”) prodotti in sede di reclamo, sulla base dei quali era stata “chiesta istruttoria mediante indagini della G.d.F. e C.T.U. contabile” senza tuttavia ricevere alcuna risposta da parte della Corte.

3.1. – Il motivo è inammissibile per genericità, non essendo puntualmente indicati i documenti di cui trattasi, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6; nè, soprattutto, essendo precisato il contenuto di essi rilevante ai fini dell’accertamento in questione, nonchè l’oggetto delle indagini da affidare alla Guardia di Finanza o al consulente tecnico di ufficio.

4. – Con il secondo e il terzo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, si deduce la nullità della sentenza impugnata (a) per difetto assoluto di motivazione (art. 132 c.p.c., n. 4) in ordine alla sussistenza dei requisiti dimensionali di assoggettabilità a fallimento e (b) per l’omessa comunicazione del procedimento di correzione della sentenza dichiarativa del fallimento.

4.1. – I motivi, conessi e perciò esaminati congiuntamente, sono inammissibili sotto entrambi i profili dedotti. Sotto il primo, perchè la sentenza impugnata contiene, all’evidenza, una motivazione della ussistenza dei requisiti dimensionali di assoggettabilità a fallimento (motivazione consistente nel difetto di prova contraria da parte dei reclamanti); sotto il secondo, perchè i ricorrenti non indicano quale sia il contenuto della correzione che li danneggerebbe, onde radicare il loro interesse ad impugnare (vanamente invocato con il terzo motivo), che è necessariamente legato alla sostanza della decisione;

che tale relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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