Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21434 del 17/10/2011
Cassazione civile sez. lav., 17/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 17/10/2011), n.21434
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 4636-2009 proposto da:
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, in persona del legale rappresentante
pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
T.G., D.F.F., C.F.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 15/2008 della CORTE D’APPELLO de L’AQUILA,
depositata il 25/02/2008 R.G.N. 1233/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/09/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAETA Pietro che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello dell’Aquila, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda dei dipendenti in epigrafe, transitati, ex lege n. 71 del 1994, dall’Amministrazione delle Poste al Ministero delle Poste e telecomunicazioni (oggi Ministero delle Comunicazioni), avente ad oggetto l’accertamento del loro diritto a mantenere l’assegno ad personam, loro attribuito in sede d’inquadramento provvisorio presso il Ministero di destinazione, revocato all’atto dell’inquadramento definitivo per essere il relativo trattamento economico superiore a quello corrisposto alle dipendente dell’Amministrazione di provenienza.
La Corte del merito poneva a fondamento del decisum il rilievo secondo il quale, disponendo la L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57, che nei casi di passaggio di carriera al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attributo in assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile pari alla differenza tra lo stipendio o la retribuzione pensionabile in godimento all’atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione, erroneamente il Ministero convenuto aveva operato il riassorbimento dell’assegno in questione.
Avverso questa sentenza il Ministero delle Comunicazione ricorre in cassazione sulla base di un’unica censura.
Le parti intimate non svolgono attività di fensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso il Ministero, deducendo violazione della L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57 e del TU impiegati civili approvato con D.P.R. n. 3 del 1957, art. 202 formula il seguente quesito di diritto: “dica la Corte se nel concetto di passaggio di carriera di cui alla L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57, e di cui al TU impiegati dello Stato L. n. 3 del 1957, art. 202 rientri solo il passaggio del dipendente da un inquadramento definitivo dei ruoli dell’Amministrazione statale ad altro o superiore inquadramento definitivo sempre all’interno dei ruoli dell’Amministrazione statale ovvero – come ritenuto dalla Corte del merito – anche il transito dei dipendenti della ex Amministrazione delle Poste nei ruoli dell’Amministrazione statale (nella specie il Ministero delle Comunicazioni) per effetto della procedura di mobilità a domanda di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 10, e alla L. n. 448 del 1998, art. 43, comma 10, i quali siano stati dapprima inquadrati provvisoriamente e successivamente, in base a D.M. 10 luglio 1997, inquadrati definitivamente con effetto retroattivo dalla data del loro inserimento nei ruoli del Ministero”.
La censura è fondata.
Infatti questa Corte ha già affrontato, con riferimento a fattispecie del tutto analoga alla presente, la questione di cui al predetto quesito pervenendo ad una soluzione conforme alla tesi sostenuta dal Ministero ricorrente.
In particolare si è affermato, da parte di questo giudice di legittimità, che m materia di pubblico impiego, la L. n. 537 del 1997, art. 3, comma 57 – che prevede la non riassorbibilità dell’assegno ad personam spettante nei casi di “passaggio di carriera” di cui al T.U. L. n. 3 del 1957, art. 202 ad altra posizione con trattamento economico inferiore – non si applica in relazione alle assegnazioni al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni del personale dell’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, disposte ai sensi della L. n. 71 del 1994, art. 6 non essendovi in tal caso passaggio di carriera nella stessa o in altra amministrazione, ma solo un’assegnazione provvisoria con successivo reinquadramento nei ruoli organici del Ministero ( Cass. 19 novembre 2010 n. 23474 e Cass. 30 marzo 2011 n. 7282).
I compiti di nomofilachia, devoluti a questa Corte di Cassazione – che hanno trovato un rilevante riscontro nel D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che tali compiti ha provveduto a rafforzare in linea con quanto voluto dall’art. 65 dell’ordinamento giudiziario – inducono a ribadire anche in questa sede il principio sopra enunciato.
Di conseguenza poichè, nella specie, l’assegno ad personam è stato attribuito agli intimati a seguito di assegnazione provvisoria, in sede di transito, L. n. 71 del 1994, ex art. 6 dall’Amministrazione delle Poste al Ministero dell’allora Poste e Telecomunicazione, con successivo reinquadramento nei ruoli organici del Ministero, non trova applicazione la regola della non riassorbibilità dell’assegno ad personam essendo questa operante nei soli casi di “passaggio di carriera” di cui al cit. T.U. L. n. 3 del 1957, art. 202 ad altra posizione con trattamento economico inferiore.
Il ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza impugnata, che si fonda su di un diverso principio di diritto, va cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendosi, ex art. 384 c.p.c., comma 2, nel merito, la domanda degli originari ricorrenti va respinta.
Tenuto conto del diverso orientamento espresso dai giudici del merito e del recente formarsi sulla questione della giurisprudenza di legittimità, stimasi compensare tra le parti le spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda degli originari ricorrenti. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011