Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21433 del 27/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/07/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 27/07/2021), n.21433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27380/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, nella via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

V.F., rappresentato e difeso dagli Avvocati Alessandro

Giovannini e Valerio Cioni in virtù di procura speciale in calce al

controricorso ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. Valerio

Cioni in Roma, via Degli Scipioni n. 268/a;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana n. 1330/13/2014, depositata il 1 luglio 2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dal consigliere

Grazia Corradini.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso notificato in data 11.17/8/2011 alla SrI Residenza Turistico Alberghiera Le Pleiadi rappresentata dal Sig. V.F. ed al medesimo V.F. quale socio legittimato in proprio a ricevere gli atti sui rapporti ancora in essere relativi alla società Residenza Turistico Alberghiera Le Pleiadi nel frattempo estinta, la Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pisa accerto nei confronti della detta società, cancellata dal registro delle imprese a far data dal 23.12.2008 e del socio, maggiori ricavi ai fini IRES ed IRAP e rideterminò in conseguenza IRES, IRAP ed IVA per la annualità di imposta 2006 ancora soggetta ad accertamento. L’Ufficio emise altresì separato avviso di accertamento, notificato al socio V.F. in data 13.12.2011, con cui, sulla base della presunzione di distribuzione degli utili sociali ex art. 44 del TUIR ai soci di società a restretta base societario, imputò al V., quale socio al 50%, i maggiori redditi personali ai fini delle imposte dirette.

V.F. impugnò i due accertamenti con due separati ricorsi, eccependo, quanto all’accertamento emesso nei confronti della società, il proprio difetto di legittimazione passiva, non potendo lo stesso essere a lui indirizzato né in qualità di legale rappresentante della società ormai estinta, né quale liquidatore e neppure quale ex socio, e, quanto all’accertamento per i propri redditi personali, che la illegittimità dell’accertamento diretto alla società determinava anche la consequenziale illegittimità dell’accertamento dei redditi personali imputati al socio in virtù della presunzione di distribuzione degli utili occulti.

La Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, riuniti i due ricorsi, con sentenza n. 156/1/2012 li accolse ritenendo che il V. non potesse essere chiamato a rispondere dei debiti della società

ormai estinta se non nei limiti di quanto riscosso sulla base del bilancio finale di liquidazione.

Propose appello l’Agenzia delle Entrate adducendo la legittimità della notifica dell’accertamento nei confronti della società, pur se nel frattempo estinta, nonché la piena legittimità nel merito dei due accertamenti in quanto basati sulla ricostruzione della movimentazione dei conti correnti bancari che determinava una inversione dell’onere della prova nei confronti del contribuente.

Con sentenza n. 1330/13/2014, depositata in data 14 luglio 2014, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana rigettò l’appello ritenendo che sarebbe spettato all’Ufficio dimostrare che il V. era successore della società ed aveva ricevuto dei beni nella fase della liquidazione, nonché allegare il bilancio finale di liquidazione, chiamando a rispondere il V. nei limiti di quanto percepito. In ogni caso il sig. V. non era stato chiamato in giudizio come liquidatore per cui non poteva rispondere in tale veste ed inoltre, alla chiusura della liquidazione, non esisteva in alcun credito dell’Erario, perché ancora non accertato.

Contro la sentenza, notificata in data 15 settembre 2014, ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate con atto notificato a V.F. in data 14 – 18 novembre 2014, affidato a tre motivi, cui il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.La Agenzia delle Entrate, premesso che non intendeva coltivare il ricorso per cassazione quanto alla posizione di V.F. come liquidatore, deduce, quanto alla residua materia del contendere, con il primo motivo di ricorso, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 4, e della L. n. 212 del 2000, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza impugnata erroneamente affermato e ritenuto che spettasse all’Ufficio dimostrare che il V. era successore della società e che aveva ricevuto parte dei beni nella fase di liquidazione, così ponendosi in contrasto con le richiamate norme di legge ma anche con principi giurisprudenziali consolidati derivanti in particolare da pronunce della Sezione Unite della Corte di Cassazione, quale quella n. 6070 del 2013, pur rivista alla luce della successiva pronuncia n. 15295 del 2014, per cui alla estinzione della società consegue un fenomeno successorio in virtù del quale le obbligazioni si trasferiscono ai soci, cosicché nessuna prova doveva essere offerta quanto alla qualità di successore del V., al quale l’accertamento era stato notificato proprio quale socio, come risultava dalla intestazione dell’accertamento trascritta nel ricorso, come tale coobbligato ex lege per le obbligazioni tributarie il cui presupposto si era verificato anteriormente alla morte del dante causa; mentre non era necessaria alcuna prova della circostanza che il socio avesse ricevuto beni o somme nella fase della liquidazione poiché ciò poteva influire sulla misura della responsabilità del socio, ma non anche sulla sua legittimazione passiva a ricevere la notificazione degli atti, i quali, in virtù del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65 devono essere notificati, qualora i successori non abbiano comunicato all’Ufficio delle imposte del domicilio fiscale le proprie generalità ed il proprio domicilio fiscale, ai successori impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso o comunque ai successori direttamente.

2. Con il secondo motivo si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poiché, essendo stato con gli accertamenti contestato alla società ed ai soci di non avere sottoposto a tassazione operazioni extracontabili occulte, ricostruite sulla base delle movimentazioni bancarie della società che non avevano trovato riscontro nella contabilità e che quindi i due soci (ciascuno al 50%), essendo stato oltretutto il V. prima amministratore e poi liquidatore della società, si erano appropriati di tali utili occulti, in base a presunzione derivante dalla giurisprudenza consolidata ella Corte di Cassazione, prima o durante la fase della liquidazione, era evidente che le somme indicate nel bilancio finale (pari a 0) non potevano rappresentare il limite ex art. 2495 c.c. della responsabilità del socio rispetto al debito societario, poiché ciò avrebbe precluso qualsiasi tipo di accertamento fiscale nei confronti della società in violazione delle norme che prevedono ampi termini di decadenza per l’azione accertatrice ed il controllo delle dichiarazioni al fine di consentire alla Amministrazione Finanziaria di dimostrare che, pendente societate, erano stati conseguiti ricavi in nero ovvero altri redditi extracontabili da parte dei soci, fermo restando che il socio avrebbe potuto fare valere in giudizio che non vi era stata alcuna evasione e che i pretesi utili occulti non esistevano.

3. Con il terzo motivo, con specifico riguardo all’accertamento relativo ai redditi personali del socio, la Agenzia delle Entrate lamenta, infine, che la sentenza impugnata abbia violato e falsamente applicato l’art. 44 del TUIR e art. 2495 c.c., in virtù dei quali gli utili occulti della società si presumevano distribuiti ai soci in caso di società di capitali a ristretta base societaria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poiché era errato che l’accertamento nei confronti della società fosse rimasto caducato in conseguenza della estinzione della società, così come era errato che da tale pretesa caducazione ne discendesse la caducazione dell’accertamento nei confronti del socio per i propri redditi personali, in quanto ciò poteva derivare solo dalla dimostrazione della infondatezza della pretesa impositiva il cui onere, in considerazione della tipologia di accertamento, spettava al contribuente. Ed era erroneo anche il principio affermato dalla sentenza impugnata per cui il credito dell’Erario sarebbe stato inesistente con la chiusura della liquidazione, poiché l’accertamento tributario non faceva sorgere l’obbligazione tributaria, ma seguiva alla stessa con efficacia dichiarativa.

4. Il ricorso è fondato.

5. Preliminarmente si rileva che non sussiste la inammissibilità del ricorso rilevata dal controricorrente ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, per avere il provvedimento impugnato deciso in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, poiché, come si rileverà nel prosieguo, è avvenuto proprio il contrario.

6. Il primo e il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente poiché attengono, sia pure sotto diversi profili, alla possibilità di notificare ai soci, quali successori, l’accertamento per i redditi sociali non dichiarati con riguardo alle annualità di imposta precedenti alla estinzione della società ed ai limiti della responsabilità dei soci per le annualità pregresse una volta che il bilancio di liquidazione sia stato chiuso omettendo gli utili non confluiti nella contabilità.

6.1. La sentenza di appello ha ritenuto che di nulla dovesse rispondere V.F. poiché l’Ufficio non aveva dimostrato i presupposti per potere fare valere l’atto impositivo nei suoi confronti, dopo la estinzione della società che determinava la inesistenza del credito tributario e cioè che gli era successore della società ormai estinta e che aveva ricevuto parte dei beni risultanti dal bilancio di liquidazione finale che la Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto depositare e dimostrare in causa.

6.2. In proposito la sentenza impugnata invoca però principi giuridici erronei poiché l’attuale approdo giurisprudenziale, già in base alla elaborazione giurisprudenziale precedente al 2014, allorché è stata emessa la sentenza d’appello (v.4060/10; 4061/10; 4062/10) – a parte le questioni relative alla responsabilità dell’ex amministratore e dell’ex liquidatore (per i quali, in base alla giurisprudenza delle Sezioni Unite, v. S.U. 2767/1989, il credito della Amministrazione Finanziaria verso il liquidatore e l’amministratore è credito non tributario, ma civilistico, il quale trova titolo autonomo rispetto all’obbligazione fiscale, costituente mero presupposto della responsabilità stessa, ancorché detta responsabilità debba essere accertata dall’Ufficio con atto motivato da notificare ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, avverso il quale è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36 cit., comma penultimo e u.c.), che però non interessano nel caso in esame, avendo la Agenzia delle Entrate dichiaratamente rinunciato a fare valere la responsabilità di tali soggetti -, quanto alla posizione dei soci è nel senso che nel processo tributario l’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono – venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono limitatamente o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti “pendente societate”; ne discende che i soci peculiari successori della società subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all’ente, in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovvero a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale, dovendo invece escludersi la legittimazione “ad causam” del liquidatore della società estinta, il quale può essere destinatario di un’autonoma azione risarcitoria ma non della pretesa attinente al debito sociale (v. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16362 del 30/07/2020 Rv. 658435 – 01).

6.3. Si tratta di approdo che richiama quanto già affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (4060/10; 4061/10; 4062/10) per cui la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina ipso facto l’estinzione, avendo assunto la formalità della cancellazione a seguito della vicenda riformatrice la medesima efficacia costitutiva che per le società di capitali riveste la formalità dell’iscrizione, e ciò, con un significativo mutamento di rotta rispetto all’orientamento giurisprudenziale prevalente sino ad allora, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, peraltro collegato anche al novellato art. 2495 c.c. (nel testo risultante dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la cui entrata in vigore è fissata al 1 gennaio 2004, che qui interessa, trattandosi di estinzione avvenuta nel 2008 nella vigenza del differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495 c.c., comma 2, (v Cass. sez. V, 6743/15, 7923/16, 8140/16; sez. VI-5, 15648/15, 19142/16, 11100/17), con cui questa Corte ha altresì ripetutamente chiarito, con riferimento sia a diverse tipologie di enti collettivi (società di capitali, società di persone, associazioni non riconosciute) che a diverse tipologie di atti (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento), che “in tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore, con conseguente eliminazione di ogni possibilità di instaurare o proseguire il giudizio nei confronti dell’ex liquidatore, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito” trattandosi di impugnazione “improponibile, poiché l’inesistenza del ricorrente è rilevabile anche d’ufficio (Cass. sez. V, 5736/16, 20252/15, 21188/14), non essendovi spazio per ulteriori valutazioni circa la sorte dell’atto impugnato, proprio per il fatto di essere stato emesso nei confronti di un soggetto già estinto (Cass. sez. V, n. 4778/17, (arg. a contrario n. 4786/17), n. 2444/17; Cass. sez. VI-5, n. 19142/16; v. anche, implicitamente, Cass. Sez. U., n. 3452/17, p.to 1.1; cfr. Cass. nn. 23029/17, 4853/15, 21188/14, 22863/11, 14266/06, 2517/00). Nel contempo le Sezioni Unite hanno peraltro ulteriormente chiarito (SS. UU. 6070/13; 6071/13; 6072/13) che, a seguito dell’estinzione della società. conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono, il che sacrificherebbe ingiustamente il diritto dei creditori sociali, ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate. In base alla sentenza di questa Corte sopra citata (S. U. 2767/1989), ad approdi non dissimili si deve giungere, infine, con riguardo alla posizione dei singoli soci poiché l’art. 36 cit., comma 3, stabilisce che i soci, i quali abbiano ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o abbiano avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al comma 1 nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. E’, dunque, consentito al Fisco di agire in via sussidiaria nei confronti dei soci “pro quota”, fermo restando che la responsabilità dei soci per le obbligazioni fiscali non assolte è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell’attivo nelle varie fasi, sicché il Fisco, il quale voglia agire nei confronti del socio di società di capitali, in particolare, è tenuto a dimostrare il presupposto della responsabilità di quest’ultimo, e cioè che vi sia stata la distribuzione dell’attivo e che una quota di tale attivo sia stata riscossa (Euro 19732/2005), ovvero che vi siano state le assegnazioni sanzionate dalla norma fiscale.

6.4. Correttamente quindi, nel caso in esame, in cui l’accertamento è intervenuto quando la società (nella specie di capitali) era già estinta. in relazione ad una annualità di imposta (2006) precedente alla estinzione avvenuta in data 23.12.2008, l’accertamento è stato emesso e notificato direttamente nei confronti dei soci quali successori ex lege della stessa (v. intestazione dell’accertamento n. (OMISSIS), relativo ai redditi della società trascritta a pagina 7 del ricorso, in cui si rileva che l’accertamento è stato intestato e poi notificato, per quanto qui interessa “a V.F. in qualità di socio legittimato in proprio a ricevere gli atti dei rapporti ancora in corso relativi alla società estinta Residenza Turistico Alberghiera Le Pleiadi”). Ma sul punto non è condivisibile la sentenza impugnata laddove assume che la Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto dimostrare che V.F. era successore della società, poiché, essendo socio della stessa al 50%, come del tutto pacifico in causa e assunto nell’accertamento, nessuna prova del rapporto successorio doveva essere offerta, trattandosi di successione ex lege.

6.5. La sentenza impugnata non coglie nel segno neppure laddove afferma che la Agenzia avrebbe dovuto dimostrare che il socio aveva ricevuto beni o somme in base al bilancio finale di liquidazione, potendo rispondere solo di quanto ricevuto in base al bilancio “ufficiale”, poiché la Agenzia, con l’accertamento di cui si tratta, trascritto a pagine 11 e 12 del ricorso, aveva contestato ai soci di avere conseguito ed occultato ricavi “in nero” che erano stati distribuiti extra contabilmente ai soci, i quali ne dovevano rispondere, costituendo tali ricavi e conseguenti utili il limite della loro responsabilità poiché erano stati riscossi prima o al massimo contestualmente al bilancio finale di liquidazione che li aveva occultati, spettando ai soci l’onere di provare che erano stati, invece, accantonati ovvero reinvestiti, in base alle regole dell’onere della prova. D’altronde l’accertamento era stato correttamente emesso pro quota e limitatamente all’ammontare del patrimonio distribuito sia pure con modalità extra contabili. E ciò comportava che la sentenza impugnata avrebbe dovuto non già annullare l’accertamento per mancanza della prova di distribuzione di utili sulla base del bilancio bensì verificare la sussistenza o meno di utili extracontabili e della loro distribuzione.

6.6. In ogni caso questa Corte ha affermato che la limitazione della responsabilità del socio a quanto riscosso in esito alla liquidazione opera esclusivamente in sede processuale e non incide sulla validità dell’accertamento intestato ai soci quali successori della società già estinta al momento dell’accertamento, come nel caso in esame, considerato che i soci sono sempre destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all’esito della liquidazione, fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità riferito all’ammontare di quanto abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2495 c.c.). Con la conseguenza che ove tale limite di responsabilità dovesse rendere evidente l’inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell’interesse ad agire, che peraltro non è mai stato contestato nel presente giudizio, ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo (così Cass. SU n. 6070 del 2013, cit.; v. anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21517 del 20/09/2013 Rv. 628164 – 01).

6.7. Tanto più che – e ciò si riflette anche sui redditi personali dei soci ai fini IRPEF – è consolidato pure l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, costituente il diritto vivente, dal quale non si ha motivo di discostarsi in questa sede, per cui l’accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa legittima, addirittura nell’ipotesi di accertamento con adesione, la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e pertanto prescinde dalle modalità di accertamento, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell’Amministrazione finanziaria dimostrando che i maggiori ricavi dell’ente sono stati accantonati o reinvestiti (v. Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 32959 del 20/12/2018 Rv. 652116 – 01).

6.8. E’ stato altresì ritenuto che detta presunzione non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (v. Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1947 del 24/01/2019 Rv. 652391 – 01; conformi: N. 15824 del 2016 Rv. 640622 – 01). Il che si collega con il principio per cui il socio di società a ristretta base societaria ha l’onere di conoscenza e di controllo degli affari sociali e si può liberare soltanto dimostrando che la conoscibilità gli era stata resa impossibile da fattori straordinari e quali iniziative aveva comunque preso per sopperire a tali situazione, nonché, qualora volesse addurre la propria estraneità alla gestione sociale, di dimostrare la propria estraneità e la mancanza di ingerenza nella conduzione societaria attraverso una attività concreta di dissociazione (v. Cass. n. 18042 del 2018 rv. 649406; Cass. Sez, 6/5 ordinanza 18042 del 9.7.2018, ex multis); mentre niente di tutto ciò era stato rilevato dal contribuente, come risulta dalla sentenza impugnata e dal controricorso che non contiene alcun accenno ad una difesa del contribuente in tal senso.

6.9. E’ infine erronea, come correttamente rilevato dalla Agenzia ricorrente, anche la ulteriore ratio decidendi, contenuta nella sentenza impugnata, per cui il credito dell’Erario non esisteva in quanto l’accertamento non era stato notificato prima della estinzione della società e non poteva quindi ritenersi sorto, poiché la stessa non si confronta con il principio recepito dalla giurisprudenza di questa Corte per cui i soci sono sempre destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all’esito della liquidazione, come nel caso di tributi in corso di accertamento (v Cass. SU n. 6070 del 2013, cit.; v. anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21517 del 20/09/2013 Rv. 628164 – 01).

7. E’ fondato anche il terzo motivo di ricorso con cui si deduce erroneità della decisione della sentenza di appello anche laddove aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato pure l’accertamento relativo ai redditi che erano stati ritenuti distribuiti occultamente al socio, in quanto caducato in conseguenza della estinzione della società.

7.2. Preliminarmente il contribuente assume che sul punto non ci sarebbe stato l’appello dell’Agenzia, a fronte di una pronuncia di primo grado che aveva annullato entrambi gli accertamenti impugnati, poiché l’appello non si sarebbe concentrato sul secondo avviso di accertamento relativo ai redditi personali del socio; peraltro non è contestato che l’appello investiva la intera pronuncia di rigetto che riguardava i due accertamenti contestualmente impugnati e che, essendo l’accertamento emesso nei confronti del socio per i propri redditi personali del tutto consequenziale a quello emesso nei confronti del socio in relazione ai redditi della società, applicandosi la presunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci di società a ristretta base societaria, che non risulta contestata ex se, la trattazione della impugnazione doveva essere necessariamente unitaria.

7.3 Ciò posto, la tesi iniziale del contribuente per cui la nullità dell’accertamenti dei redditi ai fini IRPEF del socio deriverebbe dalla inesistenza di redditi da distribuire – in disparte il rilievo che l’accertamento notificato al socio quale successore della società era valido – è poi ugualmente erronea, poiché, potendo derivare la caducazione dell’accertamento nei confronti del socio per i propri redditi personali solo dalla dimostrazione della infondatezza della pretesa impositiva il cui onere, in considerazione della tipologia di accertamento, spettava al contribuente, quest’ultimo avrebbe dovuto contestare non solo la presunzione di distribuzione di maggiori utili ma anche la validità dell’accertamento, a carico della società, in ordine a ricavi non contabilizzati, sempre alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di accertamento dei redditi di partecipazione, i procedimenti relativi alla società di capitali ed al singolo socio restano indipendenti, cosicché il socio, ove abbia impugnato l’accertamento a lui notificato senza addirittura aver preso parte al processo instaurato dalla società, conserva la facoltà di impugnare pure l’accertamento nei confronti della società (v. Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 19013 del 27/09/2016 Rv. 641108 – 01). E ancora questa Corte ha già più volte riconosciuto che l’avviso di accertamento per redditi imputati per trasparenza al socio, in seguito addirittura ad infruttuosa notifica di un precedente atto impositivo ad una società estinta in data antecedente, non è affetto da nullità derivata in conseguenza dell’invalidità della notifica alla società stessa, in quanto in tal caso si realizza un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale le obbligazioni facenti capo alla società si trasferiscono ai singoli soci che ne rispondono illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso in seguito alla liquidazione a seconda che, “pendente societate”, fossero illimitatamente o limitatamente responsabili per i debiti sociali (v. da ultimo, Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 16365 del 30/07/2020 Rv. 658648 – 01), cosicché, anche in tal caso, sarebbe spettato al socio impugnare, eventualmente, anche l’accertamento nei confronti della società per farne valere la illegittimità nel merito ed al giudice del merito decidere in proposito.

9. In conclusione, in accoglimento del ricorso della Agenzia delle Entrate, la sentenza impugnata deve essere cassata per non essersi attenuta ai principi di diritto sopra indicati con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021

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