Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21433 del 24/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 01/07/2016, dep. 24/10/2016), n.21433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29648/2014 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 162,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MEINERI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIORGIO SCAGLIOLA giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1657/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

18/07/2014, depositata il 12/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’01/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

considerato che il ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso; considerato che pertanto va dichiarato estinto il giudizio di cassazione, senza provvedere sulle spese processuali, attesa la mancanza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia al ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA