Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21433 del 19/09/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 21433 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA

sul ricorso 34917-2006 proposto da:
TOSELLI FEDERICA TSLFRC73P46B111R, TOSELLI ENRICO
TSLNRC76L09B111F, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA XX SETTEMBRE,

26,

presso lo studio dell’avvocato

STUDIO VIETTI E ASSOCIATI, rappresentati e difesi
dagli avvocati AULETTA FERRUCCIO, GAGLIASSO LOREDANA,
2013

BALZI BENILDE;
– ricorrenti –

453

contro

0 ,0)4 DG-ookt,

STUDIO CARBONE FRANCO DOTTORI COMMERCIALISTI SS,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA

Data pubblicazione: 19/09/2013

38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI BENITO,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
SCANAVINO GIORGIO;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1708/2005 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/02/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l’Avvocato AULETTA Ferruccio, difensore dei
ricorrenti che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

D’APPELLO di TORINO, depositata il 31/10/2005;

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Svolgimento del processo
1. – Con atto di citazione notificato il 29 dicembre 2000, P.M. società
semplice si oppose al decreto ingiuntivo del 30 ottobre 2000, emesso dal
Tribunale di Alba in favore dello Studio Carbone Franco Dottori

15.511.200 a titolo di compensi professionali dal 1995 al 1999, eccependo
l’intervenuta prescrizione estintiva per le prestazioni eseguite tra il
1995 e il 1997, e contestando ogni debenza per le prestazioni dal 1997 al
1999, chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento del danno subito.
La sentenza di primo grado accolse la eccezione di prescrizione, mentre,
quanto alle prestazioni dal 1997 al 1999, data la genericità della notula,
limitò il diritto dello Studio Carbone al compenso al solo incarico di
domiciliazione della corrispondenza diretta alla società P.M., riducendo
la liquidazione a lire 30.000 mensili, con determinazione del relativo
ammontare in complessive lire 720.000.
2. – La sentenza fu impugnata dallo Studio Carbone, che, tra l’altro, per
quanto ancora rileva nella presente sede, deferì il giuramento decisorio a
P.M. per accertare se si fosse verificata la estinzione del debito avente
ad oggetto il pagamento delle prestazioni professionali rese dallo Studio
Carbone negli anni 1995 e 1997.
L’appellata P.M.,

costituitasi nel giudizio,

eccepì l’intervenuta

preclusione del giuramento, trattandosi di prova costitutiva, comportando
la sua ammissione una vera e propria rimessione in termini, ormai
preclusa.
La Corte d’appello di Palermo ammise il giuramento, fissandolo alla
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Commercialisti, società semplice, per il pagamento della somma di lire

udienza del 10 dicembre 2003.
In occasione di tale udienza l’appellata eccepì che il giuramento doveva
ritenersi ammesso

“de scientia” perché deferito necessariamente al legale

rappresentante della predetta società.

originaria formula “giuro essere vero che” nell’altra “giuro di sapere
che”. Enrico Toselli, uno dei due rappresentanti, dichiarò di non
conoscere la circostanza oggetto della formula del giuramento, cioè di non
sapere se la società P.M. avesse pagato il compenso allo Studio Carbone e
avesse così estinto l’obbligazione, mentre l’altra rappresentante,
Federica Toselli, non si presentò per un giustificato impedimento.
La Corte fissò una nuova udienza per consentirle di prestare il
giuramento.
P.M. chiese revocarsi l’ordinanza di ammissione di tale giuramento da
parte della Toselli, rilevando che la mancata conoscenza della circostanza
che ne era oggetto da parte di Enrico Toselli determinava la virtuale
soccombenza della parte che lo aveva deferito, e che l’esito del
giuramento deferito all’altra rappresentante avrebbe costituito, a
vantaggio dell’una o dell’altra parte, prova contraria di quanto già
ammesso con il primo giuramento, vietata dall’art. 2738, primo comma,
cod.civ.
Infine, il procuratore della società P.M. dichiarò che Federica Toselli
non intendeva comparire.
2. – Con sentenza depositata il 31 ottobre 2005, la Corte d’appello di
Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannò

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Su tale eccezione la Corte di merito emise nuova ordinanza, modificando la

l’appellata P.M. al pagamento in favore dell’appellante della somma di
lire 10.711.200.
Per quanto ancora rileva nella presente sede, il giudice di secondo grado
sottolineò il carattere assorbente, quanto al rigetto della eccezione di

l’ammissibilità di tale giuramento anche in grado di appello, la Corte di
merito disattese anche il rilievo dello Studio Carbone circa la
inammissibilità della modifica apportata alla formulazione originaria
ritenendo di interpretare così il senso complessivo della volontà delle
parti. Osservò poi la Corte che le dichiarazioni dubitative del Toselli
non potevano non equipararsi alla mancata prestazione del giuramento, con
la conseguente soccombenza che ne scaturisce per la parte chiamata a
giurare e che non abbia reso il giuramento, mentre Federica Toselli non si
era affatto presentata. In definitiva, entrambi i legali rappresentanti,
con il rispettivo comportamento processuale, avevano scelto di non
confermare l’estinzione dell’obbligazione, che era il presupposto
dell’eccezione di prescrizione presuntiva, al cui superamento era rivolto
il mezzo del giuramento. Il mancato raggiungimento della prova legale
comportava il travolgimento definitivo della eccezione ai sensi dell’art.
2960 cod.civ., cui conseguiva l’ammissibilità dell’esame della domanda di
pagamento dei compensi professionali di cui si tratta. Al riguardo, la
Corte osservò che nessuna contestazione era stata sollevata sicchè
l’assenza di ogni elemento contrario all’ammissione dell’esistenza del
credito ne comportava il riconoscimento, con conseguente condanna della
P.M. al pagamento dei compensi richiesti.

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prescrizione, dell’esito del giuramento decisorio. Premessa

4. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono Federica ed Enrico
Toselli, sulla base di tre motivi illustrati anche da successiva memoria.
Resiste con controricorso la società semplice Studio Carbone Franco
Dottori Commercialisti.

1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce

.
ventate

e de

scientia,

Premessa la distinzione tra giuramento de
e richiamato l’orientamento giurisprudenziale

secondo il quale il giudice non può di ufficio mutare la formula del
giuramento decisorio, si osserva che, nella specie, avendo la società P.M.
due legali rappresentanti, sarebbe stato necessario individuare il
soggetto cui deferire il giuramento
fatto proprio del giurante.

Al

de ventate,

avente ad oggetto un

contrario,

era stato deferito

impersonalmente e genericamente al legale rappresentante della P.M. un
giuramento secondo la formula de ventate, vertente non già su di un fatto
proprio del soggetto delato quale persona fisica, ma della società dallo
stesso rappresentata. Tuttavia, la conseguenza della errata formulazione
era stata, invece che quella della inammissibilità del deferito
giuramento, quella di una non richiesta né possibile modifica di ufficio
della formula del giuramento, che solo la parte personalmente o il suo
procuratore avrebbero potuto operare.
2. – Il motivo non è meritevole di accoglimento.
2.1. – Anzitutto, non è esatto che si sarebbe dovuto individuare il
soggetto cui deferire il giuramento: infatti, la società P.M. si era

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Motivi della decisione

costituita nel giudizio in persona dei soci e legali rappresentanti
Federica ed Enrico Toselli, sicchè il deferimento del giuramento decisorio
era da intendere rivolto ad entrambi.
Costoro, poi, proprio in quanto legali rappresentanti della predetta

pagamento da parte della stessa società del pagamento del compenso per le
prestazioni professionali rese dallo Studio Carbone.
2.2. – Né è esatto che la formula del giuramento di cui si tratta fosse
stata modificata di ufficio, posto che, come puntualmente sottolineato nel
controricorso, la società semplice Studio Carbone Franco Dottori
Commercialisti, in sede di memoria del 6 febbraio 2004 sottoscritta dai
difensori, in qualità di procuratori speciali autorizzati

ex art. 233

cod.proc.civ., aveva richiesto, in via subordinata, l’ammissione del
giuramento decisorio dei legali rappresentanti della società P.M., Enrico
e Federica Toselli, secondo la formula .
3. – Con il secondo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione
degli artt. 2739, secondo comma, cod. civ., e 239 cod. proc. civ. Avrebbe
errato il giudice di secondo grado nell’apprezzare le risultanze testuali
della dichiarazione del Toselli, il quale aveva affermato di non sapere se
la società P.M. avesse estinto il debito nei confronti dello Studio
Carbone, e soprattutto nell’attribuire a tale dichiarazione di non
conoscenza valore equipollente alla mancata prestazione del giuramento,
negando alla dichiarazione medesima l’effetto di prova legale a favore
della parte delata.

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società, erano ben in grado di confermare il fatto consistente nel

4. – La censura è priva di fondamento.
Correttamente, invero, la Corte di merito, rilevato che Federica Toselli
si era rifiutata di prestare il giuramento deferitole, e che Enrico
Toselli, legale rappresentante, unitamente alla prima, della società

pagamento del compenso per le prestazioni professionali rese dallo Studio
Carbone tra il 1995 e il 1997 in favore della stessa P.M., ha concluso nel
senso che la formula del giuramento non era stata confermata dai legali
rappresentanti della predetta società, con la conseguenza del
travolgimento della eccezione di prescrizione presuntiva.
5. – Resta assorbito dalle considerazioni che precedono l’esame del terzo
motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione o falsa applicazione
degli artt. 2738, primo comma, e 2739, primo comma, cod. civ.,
osservandosi che, una volta prestato il giuramento da Enrico Toselli, la
prova legale dei fatti oggetto della controversia in tal modo raggiunta si
sarebbe dovuta ritenere raggiunta, con l’effetto di rendere inammissibile
l’ulteriore giuramento deferito a Federica Toselli.
6. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Avuto riguardo
alla singolarità ed alle alterne sorti della vicenda processuale de

qua,

si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese del
presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le
parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione

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semplice P.M., aveva affermato di non sapere se fosse stato effettuato il

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