Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21433 del 17/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 17/10/2011), n.21433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19678-2009 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato SCRIVO PASQUALE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato IOLITA MASSIMO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 170/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 16/06/2009 R.G.N. 96/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito l’Avvocato GERARDIS CRISTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 26 marzo 2009 la Corte d’appello di Brescia ha rigettato l’impugnazione proposta dal Ministero della Giustizia avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 28 gennaio 2008 che lo ha condannato a corrispondere a M.G.E., cancelliere con posizione economica e funzionale C3, la somma di Euro 142.580,00 a titolo di differenze retributive per l’assegnazione di mansioni di dirigente per i periodi dall’8 gennaio al 27 dicembre 2001, e per il periodo successivo al 20 marzo 2003; con la stessa sentenza la Corte territoriale ha condannato il medesimo ministero al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 13.258,29 a titolo di differenze retributive maturate successivamente alla sentenza di primo grado. La Corte territoriale ha motivato tale sentenza considerando la rituale allegazione e prova delle mansioni corrispondenti a quelle del dirigente, ed il suo svolgimento quale reggenza di posto vacante, non prevista fra le mansioni del livello C3.

Il Ministero della Giustizia propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolandolo su cinque motivi.

Resiste il M. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 in punto a: “sufficienza ed idoneità, ai fini dell’accertamento giudiziale dello svolgimento di mansioni dirigenziali da parte del dipendente pubblico che ha agito per ottenere le relative differenza stipendiali rispetto a quanto percepito per la sua qualifica di appartenenza, della mera constatazione della allegazione nel ricorso introduttivo di una serie di compiti svolti asseritamente dirigenziali e di una relazione proveniente dall’attuale dirigente di cancelleria sulle mansioni svolte dal ricorrente nel periodo oggetto di causa.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 in punto alla rilevanza ai fini dell’accertamento del presupposto di fatto dello svolgimento di mansioni dirigenziali dell’attribuzione del posto vacante presso la segreteria della Procura Generale di Brescia, a decorrere dal 28 dicembre 2001, di un dirigente vincitore di concorso dott. O.A..

Con il terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 2697 cod. civ. e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 deducendo il mancato assolvimento dell’onere della prova riguardo allo svolgimento delle mansioni superiori da parte del M..

Con quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 44 del 1990, art. 5, comma 2 e del D.P.R. n. 266 del 1987, art. 20 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 assumendosi, in particolare, che sarebbe stato omesso di considerare che le mansioni svolte rientrerebbero comunque tra quelle proprie del Direttore di Cancelleria, ivi compreso l’esercizio delle funzioni vicarie di dirigente.

Con quinto motivo si lamenta violazione de D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 17, 21 e 52 e della previsione contenuta nell’allegato A del CCNL Comparto ministeri 16 febbraio 1999 laddove descrive le specifiche professionali dell’area C posizione economica C3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 deducendosi che sarebbe stata omessa una verifica specifica sotto il profilo quantitativo e qualitativo dei compiti affidati al dipendente, dalla quale sarebbe emerso che l’attribuzione di alcuni compiti propri del dirigente non avrebbe comunque comportato l’assunzione di responsabilità dirigenziale, mentre lo svolgimento di compiti per la maggior parte compresi nella qualifica C3 non avrebbe comportato il riconoscimento di differenze retributive D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 52, comma 4.

Il ricorso è infondato.

Il primo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente) facendo entrambi riferimento al mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del lavoratore originario ricorrente. I motivi sono chiaramente infondati. Come costantemente affermato da questa Corte (da ultimo ord. 6 aprile 2011 n. 7921), con la proposizione del ricorso per Cassazione il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Nel caso in esame la Corte territoriale ha in effetti esaminato e valutato il materiale probatorio in modo congruo e logico, per cui le risultanze e l’apprezzamento in merito sia alle mansioni effettivamente svolte dal M., che alla loro riconducibilità a quelle proprie del dirigente, non sono rivisitabili in questa sede di legittimità.

Per un corretto iter motivazionale è opportuno esaminare ora il quinto motivo che pure si riferisce all’apprezzamento probatorio relativo alle mansioni effettivamente svolte dal M., e che sarebbero state solo allegate ma non provate dal lavoratore. Riguardo all’apprezzamento probatorio possono ripetersi le considerazioni di diritto sopra svolte in relazione al primo ed al terzo motivo di ricorso. Va tuttavia aggiunto, con riferimento alle mansioni che danno diritto alle differenze retributivi in questione, che, contrariamente a quanto affermato dal ministero ricorrente, comunque la declaratoria della posizione economica C3 di cui all’allegato A sub d) del CCNL del Comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, non prevede il “dirigere e coordinare l’attività degli uffici che dipendono da quelli dirigenziali generali”, ma la diversa mansione di “dirigere o coordinare attività di vari settori e strutture di livello non dirigenziale”. Pertanto l’effettivo svolgimento di mansioni dirigenziali affermato dalla Corte territoriale, anche sotto questo profilo, logicamente esulano dalle mansioni proprie dell’appartenente alla posizione economica C3. In ordine al quarto motivo deve ribadirsi che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, le mansioni svolte dal M. non sono comprese nella qualifica di appartenenza. In particolare il Ministero ricorrente assume che le funzioni svolte dal M. rientravano tra quelle proprie del Direttore di Cancelleria per cui l’attribuzione delle funzioni vicarie di Dirigente, rientrando tra le attività proprie del profilo di appartenenza, non costituiva svolgimento di mansioni superiori e non dava, conseguentemente, diritto alla corresponsione di differenze retributive. Come chiarito anche da questa Corte di legittimità, il profilo lavorativo relativo alla posizione economica C3, di cui all’allegato A del c.c.n.l. del Comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, non ricomprende tra le proprie funzioni l’espletamento di quelle di reggenza della superiore posizione lavorativa dirigenziale per vacanza del relativo posto, atteso che – in base al principio di cui all’art. 1362 cod. civ., secondo cui il principale strumento interpretativo della volontà delle parti è costituito dalle parole ed espressioni del contratto – deve ritenersi che i contraenti, omettendo l’indicazione della reggenza tra le mansioni proprie della qualifica della posizione economica C3, abbiano inteso consapevolmente escludere tale figura dalla relativa declaratoria (Cass. 17 marzo 2005 n. 5892). E’ inoltre decisiva la circostanza per cui la figura professionale di Direttore di Cancelleria con posizione economica C3 super di cui al citato allegato A del CCNL integrativo del Comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, in cui il M. risultava formalmente inquadrato, prevede solo l’assunzione temporanea delle funzioni dirigenziali in assenza del titolare. A tale riguardo, come pure chiarito dalla Corte di Cassazione, il D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, art. 20 (contenente le norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dei Ministeri), in tema di reggenza da parte del personale appartenente alla nona qualifica funzionale del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, deve essere interpretato, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e dei principi generali di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 cod. civ. e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52), nel senso che l’ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità (“in attesa della destinazione del dirigente titolare”), con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo in virtù della suddetta specifica norma regolamentare, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicchè, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell’ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali (Cass. 17 aprile 2007 n. 9130). Nel caso in esame i giudici di merito hanno accertato che la reggenza del M. si è prolungata ben oltre il termine necessario per l’espletamento della procedura di nomina del dirigente titolare per cui la mansione svolta certamente esula da quelle previste dalla citata declaratoria.

Riguardo, infine, al secondo motivo va ribadito quanto già affermato più sopra, che lo svolgimento delle mansioni dirigenziali da parte del M. non possono ricondursi all’ipotesi del vicariato o della reggenza, non risultando ritualmente dedotto nè provato da parte del Ministero, attuale ricorrente, che il posto dirigenziale supplito non fosse vacante o fosse, quanto meno, in via di copertura essendo iniziate le procedure per la nomina del Dirigente fin dall’inizio del periodo in cui il M. ha svolto le superiori mansioni.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 30,00 oltre ad Euro 2.000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA