Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21433 del 16/08/2019
Cassazione civile sez. lav., 16/08/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 16/08/2019), n.21433
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3590-2015 proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che
la rappresenta e difende;
– ricorrente principale –
contro
A.F., G.M., M.E., AU.GI.,
O.G., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TIRSO
90, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PATRIZI, rappresentati e
difesi dall’avvocato ANTONIO DI STASI;
– controricorrenti – ricorrenti incidentali –
e contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.;
– ricorrente principale – controricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 545/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 13/08/2014 R.G.N. 110/2014.
Fatto
RILEVATO IN FATTO E DIRITTO
che:
1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza depositata il 13.7.2014, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, ha accolto la domanda di A.F., Au.Gi., G.M., M.E., O.G. nei confronti di Rete Ferroviaria s.p.a. per la costituzione di un rapporto di lavo, con conseguente inquadramento nel livello E;
2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Rete Ferroviaria s.p.a. ed i controricorrenti hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale;
3. la società, con nota dell’11.7.2018, ha depositato verbale di conciliazione intervenuto in sede sindacale ove risulta che tutte le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto della reciproca rinuncia (ed accettazione) agli atti e all’azione proposta presso questa Corte con compensazione integrale delle spese di lite;
4. il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione essendo sopravvenuto un mutamento della situazione evocata in giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 30 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2019