Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21433 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.15/09/2017),  n. 21433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. est. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

ALMAVIVA CONTACT s.p.a., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif.

dall’avv. Emanuele Coglitore e dall’avv. Mariagrazia Bruzzone,

elett. dom. in Roma, presso lo studio del primo, in via Federico

Confalonieri n.5, come da procura a margine dell’atto;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif.

dall’Avvocatura Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi

uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza Comm. trib. reg. Lazio 8.2.2011, n.

51/35/11 in RG 8514/09;

letta la memoria del ricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 21 giugno 2017 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo

Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. ALMAVIVA CONTACT s.p.a. (già Atesia s.p.a.) impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lazio 8.2.2011, n. 51/35/11 in RG 8514/09 che, respingendo il suo appello avverso la sentenza C.T.P. Roma n. 340/03/2008 in tema di impugnazioni, poi riunite, di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento emessi per IVA, IRPEG e IRAP per il 2003, ne dichiarò la legittimità quanto all’originario rilievo n.1), sopravvissuto all’acquiescenza prestata da Agenzia delle Entrate all’accoglimento dei primi ricorsi della contribuente quanto ai rilievi nn.2), 3) e 4);

2. per quanto qui di residuo interesse, stante il tenore della sentenza impugnata ed il suo rinvio in motivazione alla sentenza della C.T.P., con il citato atto l’Ufficio locale aveva rideterminato il reddito IRPEG, la debenza IRAP e IVA del contribuente, a seguito di controllo sulla deduzione, ritenuta indebita, di costi relativi a migliorie, avendo riguardo a lavori su un immobile, condotto in leasing e su cui veniva svolta l’attività d’impresa, non essendo emerso che i lavori in precedenza effettuati dalla società concedente fossero diversi da quelli di cui alle fatture rilasciate alla contribuente;

3. il ricorso è articolato su unico complesso motivo, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2697 c.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, oltre al vizio di motivazione, non avendo la sentenza tenuto conto, ai fini della prova della realità ed esistenza delle operazioni di ristrutturazione immobiliare, che esse erano diverse rispetto a quelle effettuate dalla società concedente il leasing e prima della relativa stipula;

2. il motivo è inammissibile, contravvenendo il ricorso, in più punti, innanzitutto alla necessaria specificità di rappresentazione degli elementi di fatto asseritamente trascurati dalla C.T.R., elementi che, riferendosi alle singole prestazioni di manutenzione sull’immobile rispettivamente effettuate prima della stipula contrattuale ovvero dopo la stessa, hanno trovato oggetto di chiara valutazione di sostanziale identità presso le commissioni di merito, così interpretata la sequenza preparatoria del contratto ed in particolare il pieno assenso della ricorrente all’allestimento immobiliare preparato dalla concedente il leasing e di totale gradimento per la presa in carico e l’utilizzo immediato del bene;

3. sul punto, la ricorrente per un verso ha elencato atti e documenti apparentemente inediti rispetto a quelli prodotti a sostegno dell’appello, dunque di per sè inammissibilmente veicolanti una doglianza nuova; per altro verso, la critica alla sentenza non è fuoriuscita da un’insistita rivendicazione di mera generica diversità del rispettivo contenuto senza però una puntuale individuazione di tutte le operazioni manutentive rispettivamente prima incorporate nel prezzo del canone, perchè assunte ed attuate dalla concedente il leasing, a confronto di quelle commissionate a terzi, nei mesi immediatamente seguenti; nè l’aver riportato pedissequamente parte degli atti processuali è coinciso con la rilevata carenza di trascrizione degli atti e documenti essenziali al giudizio; va così ripetuto che “qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata per l’asserito omesso esame di un documento (…) è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività del documento non valutato (o insufficientemente valutato), che il ricorrente precisi – mediante integrale trascrizione del contenuto dell’atto nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa.” (Cass.4980/2014);

4. il denunciato limite, per contro, attiene ad un parallelo profilo di assenza di decisività dei fatti asseritamente trascurati, circostanza che si riflette altresì sulla asserita violazione di legge relativa al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, non avendo la ricorrente esattamente indicato quando, in che fase processuale e su quali atti la corrispondente sollecitazione istruttoria sarebbe stata immotivatamente disattesa; occorre ribadire che “il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, attribuisce al giudice tributario il potere di disporre l’acquisizione d’ufficio di mezzi di prova non per sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori, ma soltanto in funzione integrativa degli elementi di giudizio, il cui esercizio è consentito ove sussista una situazione obiettiva di incertezza e laddove la parte non possa provvedere per essere i documenti nella disponibilità della controparte o di terzi.”(Cass.955/2016);

5. il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese secondo la regola della soccombenza e liquidazione come meglio da dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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