Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21432 del 24/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 01/07/2016, dep. 24/10/2016), n.21432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17173/2014 proposto da:

BANCO DI NAPOLI SPA, in persona del suo procuratore, elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGO TEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9-10, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA FIORETTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato DANTE ACIERNO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, in persona dei curatori pro tempore,

elettivamente domiciliato presso la CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA

CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato STEFANO MARIA

RUSSO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NOLA del 22/05/2014, depositato

il 04/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’01/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – Il Tribunale di Napoli ha respinto l’opposizione proposta dal Banco di Napoli allo stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.p.a., osservando che i crediti di Euro 162.728,36 per saldo debitore di un conto corrente e di Euro 70.516,62 per anticipazioni su fatture, vantati dalla opponente, non erano provati, mancando, quanto al primo, la produzione degli estratti conto integrali dall’inizio del rapporto e, quanto al secondo, la documentazione dell’avvenuto accredito delle somme anticipate.

Il Banco di Napoli ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui la curatela fallimentare ha resistito con controricorso.

2. – Con i due motivi di ricorso, connessi e dunque esaminati congiuntamente, denunciando violazione di norme di diritto si lamenta:

a) con riguardo al saldo passivo del conto corrente, omissione di pronuncia sulla controeccezione di prescrizione di crediti opposti in compensazione dalla curatela;

b) con riguardo al credito da anticipazioni su fatture, ultrapetizione, per avere il Tribunale rilevato d’ufficio il difetto di prova dell’accreditamento delle somme anticipate, nonchè violazione del principio di non contestazione, atteso che la curatela in sede di formazione del progetto di stato passivo aveva ammesso che l’accredito delle somme anticipate risultava dagli estratti conto.

3. – Il rilievo sub a) è inammissibile perchè non attiene alla ratio della decisione impugnata, con la quale il Tribunale ha escluso il credito per difetto di prova (gli estratti conto integrali), restando in ciò assorbita ogni ulteriore considerazione riguardo a eventuali controcrediti opposti in compensazione.

I rilievi sub b) sono infondati. Invero il difetto di prova dei fatti costitutivi della domanda non è un’eccezione in senso tecnico, bensì una mera difesa, come tale rilevabile anche d’ufficio, e comunque la curatela aveva contestato nel giudizio di opposizione – secondo quanto risulta dalla sentenza, non smentita sul punto dal ricorso – la sussistenza del credito per anticipazioni. Nè può farsi riferimento al principio di non contestazione – riguardante la costituzione in giudizio del convenuto – con riferimento alla fase della formazione dello stato passivo antecedente all’introduzione del giudizio di opposizione”;

che tale relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;

che pertanto il ricorso deve essere rigettato;

che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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