Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21432 del 19/09/2013
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21432 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA
—SENTENZA
sul ricorso 7795-2007 proposto da:
TONOLO
GIUSEPPINA
TNLGPP43D52D612E,
BOLOGNINI
COBIANCHI LAURA BLGLDL66P64F205N, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio
dell’avvocato BATTAGLIA EMILIO, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MARICONDA VINCENZO;
– ricorrenti contro
PALMIERI SONJA MARINA PLMIM68M63A952M, CHIAPPETTA
MICHELE CHPMHL56M08D0861, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA GIULIO VENTICINQUE 6, presso lo studio
Data pubblicazione: 19/09/2013
dell’avvocato POLIMENO LAURA, rappresentati e difesi
dall’avvocato GALLO AMERIGO;
– controricorrenti
–
avverso la sentenza n. 1922/2006 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 17/07/2006;
udienza del 19/02/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
ROSARIA SAN GIORGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’estinzione del procedimento per intervenuta
rinuncia.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
L.
Fatto e diritto
1. – Con atto di citazione notificato in data 15 maggio 2002, le
signore Giuseppina Tonolo ved. Bolognini e Laura Bolognini Cobianchi,
eredi di Maurelio Bolognini Cobianchi, convennero in giudizio innanzi
Palmieri, chiedendo che, previa declaratoria di esclusiva proprietà
dell’area dagli stessi occupata, fosse inibita ai convenuti il
godimento e l’uso di detta area.
2. – Il Tribunale adito, con sentenza depositata in data 20 settembre
2003, respinse la domanda.
3. – Il Tonolo e la Bolognini Cobianchi proposero avverso tale
sentenza gravame, che fu rigettato dalla Corte d’appello di Milano
depositata in data 17 luglio 2006.
4. – Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso la
Tonolo e la Bolognini Cobianchi sulla base di tre motivi. Hanno
resistito con controricorso Michele Chiappetta e Sonja Marina
Palmieri.
Successivamente, con atto del 30 gennaio 2013, espressamente accettato
dai controricorrenti, le ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al
ricorso, circostanza da cui discende l’estinzione del giudizio. Nulla
va infine stabilito in ordine alle spese processuali, ai sensi
dell’art. 391 cod.proc.civ.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
3
al Tribunale di Milano i signori Michele Chiappetta e Sonja Marina