Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21431 del 24/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 01/07/2016, dep. 24/10/2016), n.21431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16168/2014 proposto da:

IMOLA LEGNO SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio

dell’avvocato ADRIANO CASELLATO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CLAUDIA CISOTTO giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA;

– intimato –

avverso il decreto n. cron. 2467/25014 del TRIBUNALE di TREVISO,

depositato il 02/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’01/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l’Avvocato Adriano Casellato difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

PREMESSO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – Il Tribunale di Treviso ha respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.p.a. proposta dalla Imola Legno s.p.a.., che lamentava il mancato riconoscimento della prelazione basata su ipoteca iscritta in virtù di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ma privo di decreto di definitività ai sensi dell’art. 647 c.p.c..

La Imola legno ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui non ha resistito la curatela fallimentare intimata.

2. – Con i due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente data la loro connessione, si denuncia violazione di norme di diritto, sostenendo che l’ipoteca non poteva essere disconosciuta, essendosi consolidata ed essendo stato il credito già ammesso in via ipotecaria al passivo del concordato preventivo che aveva preceduto la dichiarazione del fallimento.

3. – Le censure non possono essere accolte.

In assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dagli artt. 124 o 153 disp. att. c.p.c. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio, che si pone come ultimo atto del giudice all’interno del processo d’ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Pertanto il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c., venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi della L. Fall., art. 52 (Cass. 1650/2014). Conseguentemente è inopponibile al fallimento anche l’ipoteca giudiziale iscritta in forza di decreto ingiuntivo solo provvisoriamente esecutivo (Cass. 11811/2014, 6918/2005).

La circostanza dell’avvenuto decorso del termine per il consolidamento dell’ipoteca non incide, all’evidenza, sull’opponibilità, non potendo consolidarsi un’ipoteca in radice non opponibile alla massa.

Nè, infine, rileva che la prelazione ipotecaria sia stata riconosciuta dal debitore nell’ambito della procedura di concordato preventivo precedente la dichiarazione del fallimento, atteso che nella procedura concordataria manca una fase di verifica del passivo con efficacia vincolante per le parti, sicchè il riconoscimento di cui parla la ricorrente resta un mero atto del debitore, che non vincola la massa;

che tale relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;

che l’avvocato di parte ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta, non superato dalle osservazioni contenute nella memoria di parte ricorrente;

che pertanto il ricorso deve essere rigettato;

che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA