Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21431 del 19/09/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 21431 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

sentenza con motivazione semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

FIOCCA Maria, elettivamente domiciliata in Roma, lungotevere
Michelangelo n. 9, presso lo studio degli Avv. Giovambattista
Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, dai quali è rappresentata
e difesa per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è
domiciliato per legge;
– resistente –

Data pubblicazione: 19/09/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n. 644/12,
depositato in data 14 maggio 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 luglio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Ranieri Roda con delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, il quale ha chiesto raccoglimento
del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l. – Con ricorso depositato 1’11 febbraio 2011 presso la
Corte d’appello di Perugia, Maria Fiocca ha proposto, ai sensi
della legge 24 marzo 2001, n. 89, domanda di equa riparazione
del danno non patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole durata del giudizio di equa riparazione introdotto dinnanzi alla Corte d’appello di Roma con ricorso depositato nel
mese di settembre 2003, concluso con decreto di parziale accoglimento depositato nel mese di gennaio 2004 e definito, a seguito di ricorso notificato nel mese di febbraio 2005, con
sentenza della Corte di cassazione, di annullamento con rinvio, del novembre 2005, seguito da decreto della Corte d’appello
del settembre 2009.
L’adita Corte d’appello ha dichiarato la domanda inammissibile, ritenendo non esperibile il rimedio di cui alla legge n.

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Giusti;

89 del 2001 in relazione a procedimenti relativi alla denunciata violazione della durata ragionevole dei giudizi di equa
riparazione, non discendendo tale proponibilità dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed essendo l’eventuale riex lege n. 89 del

2001 compensabile dal giudice del procedimento.
2. – Per la cessazione di questo decreto Maria Fiocca ha
proposto ricorso sulla base di un unico motivo.
L’intimata Amministrazione non ha resistito con controricorso, ma ha depositato una memoria di costituzione al fine
dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata nella redazione della sentenza.
2. – Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e
falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001 e
degli artt. 6, 13 e 41 della CEDU, nonché dell’art. 111 Cost.,
rilevando che la legge n. 89 del 2001 non consente in alcun
modo di distinguere i procedimenti di equa riparazione da
quelli ai quali la medesima legge si applica e di sottrarli
quindi al regime di ragionevole durata, che discende direttamente dalla Convenzione europea e dalla Costituzione italiana.
3. – Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi più volte in ordine alla applicabilità del procedimento disciplinato dalla

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tardo nella definizione dei procedimenti

legge n. 89 del 2001 ai procedimenti introdotti sulla base
della legge stessa, per i quali deve ritenersi predicabile
l’operatività del termine ragionevole di durata e del conseguente regime indennitario in caso di sua violazione.

conformi), il giudizio di equa riparazione, che si svolge
presso le Corti d’appello ed eventualmente, in sede di impugnazione, dinnanzi a questa Corte, è un ordinario processo di
cognizione, soggetto, in quanto tale, alla esigenza di una definizione in tempi ragionevoli, esigenza, questa, tanto più
pressante per tale tipologia di giudizi, in quanto finalizzati
proprio all’accertamento della violazione di un diritto fondamentale nel giudizio presupposto, la cui lesione genera di per
sé una condizione di sofferenza e un patema d’animo che sarebbe eccentrico non riconoscere anche per i procedimenti

ex lege

n. 89 del 2001. Né appare condivisibile l’assunto che il giudizio dinnanzi alla Corte d’appello e l’eventuale giudizio di
impugnazione costituiscano una fase necessaria di un unico
procedimento destinato a concludersi dinanzi alla Corte euro-

Come affermato di recente (Cass. n. 5924 del 2012 e altre

pea, nel caso in cui nell’ordinamento interno la parte interessata non ottenga una efficace tutela all’indicato diritto
fondamentale, atteso che il procedimento interno rappresenta
una forma di tutela adeguata ed efficace, sempre che, ovviamente, si svolga esso stesso nell’ambito di una ragionevole
durata.

9A/1

Quanto alla determinazione della ragionevole durata di un
procedimento di equa riparazione, nelle numerose sentenze emesse nel 2012 (vedi, segnatamente, la n. 5924, cit.), questa
Corte ha ritenuto che ove, come nel caso di specie, venga in

di cassazione e poi nuovamente dinanzi al giudice di rinvio,
la durata complessiva debba essere ritenuta ragionevole ove
non ecceda il termine di tre anni.
4. – Il ricorso deve quindi essere accolto, essendo erronea
la decisione della Corte territoriale che ha ritenuto inammissibile il procedimento di equa riparazione per la irragionevole durata di un procedimento di equa riparazione relativamente
a giudizio presupposto di altra natura.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa può essere decisa nel merito.
Nel caso di specie, infatti, dallo stesso provvedimento impugnato emerge che la durata complessiva del procedimento di
equa riparazione è stata di circa sei anni. Detratto il termine ragionevole, stimato in tre anni, nonché il termine di undici mesi intercorso tra il deposito del decreto e la proposizione della impugnazione, ulteriore rispetto al termine breve
previsto per il ricorso per cessazione, la durata non ragionevole risulta essere stata di circa due anni ed un mese.
Alla luce dell’accertata irragionevole durata del giudizio,
alla ricorrente spetta un indennizzo che va liquidato sulla

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rilievo un giudizio “Pinto” svoltosi anche dinanzi alla Corte

base di euro 750 per anno, e quindi in complessivi euro
1.562,50, oltre interessi legali dalla data della domanda al
saldo.
Alla ricorrente compete altresì il rimborso delle spese

indicata in dispositivo.
Le spese devono essere distratte in favore dei difensori
della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
PER QUESTI moTrvI
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e,
decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia al
pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro
1.562,50, oltre interessi legali dalla data della domanda al
saldo;

condanna

il Ministero alla rifusione delle spese

dell’intero giudizio, che liquida, per il giudizio di merito,
in euro 806, di cui euro 50 per esborsi, 311 per diritti e 445
per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di
legge, e, per il giudizio di legittimità, in euro 606,25, di
cui euro 506,25 per compensi ed euro 100 per esborsi, oltre
agli accessori di legge.

Dispone la distrazione delle spese

del giudizio di merito e di legittimità in favore dei difensori della ricorrente, Avvocati Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratisi antistatari.

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dell’intero giudizio, liquidate complessivamente nella misura

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2
Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 luglio

2013.

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