Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21431 del 17/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/10/2011, (ud. 19/09/2011, dep. 17/10/2011), n.21431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27893-2009 proposto da:

CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE SALERNO, NAPOLI e AVELLINO, IN

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA BALDUINA 66, presso lo studio dell’avvocato SPAGNUOLO GIUSEPPE,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

CASTRENSE 7, presso lo studio dell’avvocato TAGLIALATELA GIOVANNI,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2144/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/07/2009 r.g.n. 9055/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/09/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato SPAGNUOLO GIUSEPPE;

udito l’Avvocato TAGLIALATELA GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 6 luglio 2009, la Corte d’Appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio, dichiarava illegittimo il licenziamento collettivo intimato a V.A. con condanna del Consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli, Avellino alla reintegrazione del lavoratore nel posto precedentemente occupato o in altro con mansioni equivalenti.

2. Con la sentenza di questa Corte n. 21138 del 2008 era stata annullata la statuizione del giudice del gravame che, accertata la sussistenza dello stato di crisi dell’azienda, aveva ritenuto corretta la procedura seguita, sul presupposto dell’adeguatezza e fondatezza della comunicazione di inizio della procedura di mobilità fondata sull’effettiva situazione di crisi e sulla base dei rilievi secondo cui ove non raggiunto l’accordo con le OO.SS., ciononostante non era inibito al datore di lavoro privilegiare, tra i criteri di scelta, quello inerente all’attività produttiva, trascurando l’anzianità ed i carichi di famiglia, dovendo il giudice verificare solo la correttezza procedurale dell’operazione (rispettata, nella specie, per essere stato l’inizio della procedura di mobilità comunicato alle OO.SS. ed adeguatamente motivato con riferimento alla situazione di difficoltà economica in cui versava il Consorzio).

Inoltre, la Corte di merito aveva rettificato la motivazione della sentenza del Tribunale nel punto in cui aveva erroneamente affermato esservi stato accordo con le OO.SS., mentre la procedura si era chiusa in disaccordo, ritenendo tale circostanza non preclusiva della possibilità di accordare la prevalenza al criterio delle esigenze produttive. Infine, il giudice del gravame riteneva esauriente la comunicazione finale.

3. La sentenza n. 21138 del 2008 di questa Corte accoglieva i due motivi di ricorso incentrati sulla violazione della L. n. 223 del 1991, art. 5 e sul vizio di motivazione, sul presupposto che nella lettera di inizio della procedura venivano indicate solo le figure ritenute in esubero, ma non i criteri di scelta, talchè le OO.SS. non erano riuscite a formulare alcuna controproposta, onde solo con la comunicazione finale il consorzio enunciava i criteri di scelta del personale contestualmente licenziato.

4. Accogliendo i predetti motivi di censura la Corte cassava la decisione, per difformità con i propri precedenti, riaffermando il principio di diritto per cui “in caso di mancato accordo con le OO.SS., i criteri di scelta indicali dalla norma (anzianità, carichi di famiglia, esigenze tecnico-produttive) devono essere applicati in concorso tra loro e l’indicazione dei predetti criteri legali deve essere effettuata in modo chiaro e trasparente, talchè sia possibile fin dall’inizio della procedura individuare chi sarà espulso e chi rimarrà al lavoro”.

5. Questa Corte ha, inoltre, ritenuto assorbito il terzo motivo di censura, con il quale si deduceva violazione della L. n. 223 del 1991, art. 5 e vizio di motivazione sotto il profilo della violazione dei criteri di scelta nell’identificazione dei lavoratori da licenziare, difetto di procedura e non conformità della graduatoria ai risultati, sul presupposto che la relativa indagine rientrasse tra i compiti del giudice di rinvio.

6. La Corte territoriale, in sede di rinvio, puntualizzava che:

– con la lettera di avvio della procedura del 21/24 agosto 2001 nulla di preciso il Consorzio preannunciava in ordine ai parametri in forza dei quali aveva individuato i nove dipendenti in esubero genericamente indicati con riferimento alle qualifiche professionali;

– con successive note il Consorzio comunicava di non aver raggiunto alcun accordo con le OO.SS., in merito alla procedura di licenziamento e ai criteri di scelta;

– solo con la comunicazione finale del 19 novembre 2001 il Consorzio individuava i criteri da applicare per la selezione del personale da collocare in mobilità e di quello da mantenere alle sue dipendenze, con motivazione apparente e generica, smentita dalla concreta e contestuale applicazione in ordine all’individuazione nominativa degli interessati in cui venivano privilegiate le sole esigenze tecnico – produttive, in base a valutazioni datoriali discrezionali, e pretermessi gli altri due criteri legali di scelta, preferendo gli ultimi dipendenti collocati nella medesima graduatoria che avevano maturato un punteggio inferiore ai primi quattro;

– in definitiva, riteneva violate dal Consorzio la L. n. 223 cit. e le regole di buona fede e correttezza per l’omessa indicazione, in modo chiaro e trasparente, dei criteri di scelta del personale da collocare in mobilità in modo da consentirne la preventiva identificazione, e per aver, con ulteriore nota integrativa, asserito di tener conto anche dell’anzianità e dei carichi di famiglia, disattendendo invece tali criteri, con l’esclusione dalla graduatoria dei dipendenti dal quinto al nono posto ritenuti dotati di specializzazioni e titoli che li rendevano non fungibili, individuandoli in base all’effettiva specializzazione professionale necessaria per ricoprire i posti disponibili.

7. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, il Consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli, Avellino in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore protempore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.. L’intimato ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

8. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 394, 112, 115 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione su un punto essenziale della controversia (art 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Si censura la sentenza impugnata per non essersi il giudice del merito limitato ad accertare l’applicazione dei criteri legali di scelta del personale da licenziare e per aver annullato il licenziamento per la frattura tra motivi dedotti ed adottati e per la scelta dei licenziandi nel confronto con i dipendenti dell’intero complesso aziendale. Si indica, di conseguenza, come fatto controverso che “il giudice del merito ha motivato l’annullamento del licenziamento con il fatto che siffatti motivi non sarebbero idonei a giustificare la riduzione del personale dipendente di 5 unità. Invece, il giudice del merito non avrebbe potuto annullare il licenziamento operato dall’ente pubblico per nessuna delle ragioni addotte, ma poteva solo esaminare i criteri di scelta del personale dipendente e liquidare il danno provocato”.

Con il quesito di diritto si chiede alla Corte di dire se il giudice del rinvio, a fronte del principio di diritto stabilito dalla corte regolatrice – in caso di mancato accordo con le OO.SS., i criteri di scelta indicati dalla norma (anzianità, carichi di famiglia, esigenze tecnico – produttive) devono essere applicati in concorso tra loro – sia tenuto a verificare se in concreto tali criteri di scelta del personale da licenziare siano stati applicati o meno dal datore di lavoro in caso di licenziamento collettivo per riduzione di personale ai sensi della L. n. 223 del 1991, dopo aver verificato che la graduatoria relativa di tutto il personale dipendente, con il punteggio riferito a ciascuna unità e per ogni criterio di scelta, era stata predisposta sin dall’inizio dell’apertura della procedura di riduzione del personale, senza valutare i motivi che hanno determinato la riduzione del personale e senza disporre l’annullamento dei disposti licenziamenti.

9. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5 dell’art. 1362 c.c. e della L. n. 300 del 1970, art. 18, e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia in ordine ai criteri di scelta. Si censura le decisione per aver accertato che il datore aveva applicato i criteri legali di scelta ed aveva, invece, ritenuto nella graduatoria contraddetto il concorso dei predetti criteri. Si censura, inoltre, la decisione per non aver ritenuto conseguente alla violazione dei criteri legali il mero risarcimento del danno disponendo la reintegrazione nel posto di lavoro soppresso. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto con il quale si chiede alla Corte di dire se il criterio stabilito dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, di reintegrazione del prestatore di lavoro in caso di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo dichiarato illegittimo, sia applicabile ad un solo lavoratore licenziato, in relazione all’ipotesi di licenziamento collettivo in cui il datore di lavoro abbia, nel rispetto della forma scritta, violato i criteri legali di scelta dei lavoratori da licenziare, nonostante l’avvenuto accertamento del rispetto dei tre criteri riferiti al carico di famiglia, all’anzianità e alla professionalità”. Quanto alle censure per vizio di motivazione, per aver il giudice del gravame ritenuto di giustificare la declaratoria di inefficacia del licenziamento con rifermento all’individuazione dei criteri legali di scelta dei nominativi posti in mobilità, viene formulato il seguente momento di sintesi: “La viziata applicazione dei criteri legali individuati dal datore di lavoro e comunicati ai de sanatari, con riferimento all’anzianità, al carico di famiglia, alla professionalità inserita nelle esigenze tecnico – produttive, è stata valutata come ragione di inefficacia del licenziamento della parte che invocava tutela. L’insufficienza di tale motivazione a giustificare la decisione dell’annullamento del licenziamento consiste nel fatto che il datore di lavoro ha informato sia i sindacati, sia gli impiegati interessati dei motivi che inducevano il Consorzio a ridurre di 5 unità l’intero organico di 48 addetti, con la soppressione del settore commerciale, e di scegliere i singoli impiegati rispetto a tutte le maestranze, senza poter ricorrere alla sanzione dell’inefficacia del provvedimento datoriale”.

10. Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso non è soggetto, ratione temporis, alle prescrizioni dell’art. 366-bis c.p.c., trattandosi di impugnazione avverso sentenza pubblicata dopo il 4 luglio 2009 (L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d e art. 58, comma 5; ex multis, Cass. 7119/2010; Cass. 20323/2010).

11. Ritiene, ancora preliminarmente, la Corte che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata e la denuncia, sotto il profilo di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, dell’omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie deve essere correlata all’onere di indicarne specificamente il contenuto.

12. Nella specie il ricorrente inammissibilmente sollecita – senza osservare l’onere della puntuale ed esauriente trascrizione delle missive di avvio e conclusione della procedura in contestazione che sarebbero stati male o insufficientemente valutati dal giudice del rinvio – una diversa lettura delle risultanze documentali di causa ad opera di questa Corte di legittimità.

13. Peraltro all’omessa trascrizione del contenuto dei documenti da cui risulterebbero correttamente applicati dal datore di lavoro i criteri legali non sopperisce neanche l’integrale trascrizione degli atti delle pregresse fasi di merito annotata in calce al ricorso per cassazione, evincendosi da tali annotazioni un generico e non testuale riferimento alla documentazione della quale si addebita al giudice del rinvio la non corretta valutazione.

14. L’omessa trascrizione della missiva di avvio della procedura e della graduatoria finale non consente, pertanto, al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la Corte di Cassazione deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (ex multis, Cass. 17915/2010).

15. Peraltro, tale omissione assume rilievo pregnante nel controllo affidato al giudice di legittimità in sede di sindacato sulla sentenza del giudice di rinvio, gravata di ricorso per infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronunzia di annullamento.

16. Pertanto, il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di Cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

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