Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21431 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 06/10/2020), n.21431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 34617-2018 proposto da:

M.A. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo

studio dell’avvocato VALERIO MORETTI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCO MORETTI;

– ricorrente –

Contro

MERCATONE UNO LOGISTICS SRL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in

persona dei Commissari Straordinari pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 142, presso lo studio

dell’avvocato STANISLAO CHIMENTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCO DALLA VERITA’;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

25/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 7 aprile 2015, la Mercatone Uno Logistics s.r.l. fu ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ex D.Lgs. n. 270 del 1999 e successivamente, con sentenza 10 aprile 2015, n. 70, il Tribunale di Bologna ne dichiarò lo stato di insolvenza, contestualmente disponendo procedersi all’accertamento del passivo ed assegnando ai creditori il termine per le proprie richieste di insinuazione.

1.1. M.A. s.r.l., deducendo di aver stipulato, in qualità di locatrice, con la predetta società, un contratto di locazione (con scadenza (OMISSIS) e tacitamente rinnovabile) avente ad oggetto l’impianto fotovoltaico ivi specificamente indicato, nonchè, in qualità di incaricata, un contratto riguardante l’assistenza nella gestione di tali impianti commissionatale dalla medesima Mercatone Uno Logistics s.r.l., e rappresentando che quest’ultima, dal settembre 2014, non le aveva più regolarmente corrisposto i dovuti canoni locatizi e, fin dall’inizio del descritto rapporto di assistenza, nemmeno i compensi spettantile, formulò la propria domanda di ammissione al passivo della suddetta procedura. In particolare, nel dare atto di essere, a propria volta, debitrice verso Mercatone Uno Logistics s.p.a. per cessioni a proprio favore di contributi del Gestore Servizi Energetici s.p.a. e per servizi amministrativi dalla prima forniti in suo favore, ed invocando il riconoscimento della relativa compensazione, quantificò il proprio residuo credito in complessivi 280.289,98, di cui chiese l’ammissione, in via principale, in prededuzione ex art. 111 L. Fall., pur dando atto che parte di quell’importo era maturata prima dell’aperura della procedura di amministrazione straordinaria.

Formulò, inoltre, nelle conclusioni dell’istanza ex art. 93 L. Fall., un’articolata richiesta, in via subordinata, per il caso di mancato riconoscimento della compensazione, in cui l’ammontare lordo (Euro 635.053,83) venne suddiviso fra prededuzione, privilegio ex art. 2764 c.c. e chirografo.

1.1.1. Il giudice delegato, condividendo il progetto di stato passivo rassegnato dai commissari straordinari, riconobbe la compensazione come richiesta dall’istante e, quindi, pronunciando sulla domanda dalla stessa proposta in via principale, ammise: i) in prededuzione, la complessiva somma di Euro 135.737,06, per crediti post apertura della procedura de qua; iz) in chirografo, l’importo totale di Euro 82.781,59, per crediti ante apertura di quest’ultima; in chirografo, la somma di Euro 59.198,60, per IVA non fatturata. Negò, invece, l’ammissione quanto ad Euro 3.382,74.

1.2. Decidendo, poi, sull’opposizione della M.A. s.r.l., il Tribunale di Bologna, con D. 25 ottobre 2018, n. 3524, l’ha accolta solo parzialmente e, per l’effetto, ha collocato in prededuzione pure la somma di 59.198,60, già insinuata al chirografo, confermando, nel resto, la statuizione del giudice delegato.

1.2.1. In particolare, quel tribunale, da un lato, ha considerato correttamente applicato dal predetto giudice il meccanismo della compensazione; dall’altro, e con riguardo ai crediti maturati da M.A. s.r.l. anteriormente all’ammissione di Mercatone Uno Logistics s.r.l. alla procedura di amministrazione straordinaria, non ha riconosciuto il beneficio della prededuzione invocato ex art. 74 L. Fall., nè il privilegio ex art. 2764 c.c.: il primo, perchè ha disatteso “la pro4pettaione della opponente, che vorrebbe riconosciuta la fattispecie ex art. 74 L. Fall. Sul presupposto del subentro da parte dei commissari straordinari in un contratto ad esecuzione continuata o periodica, con conseguente obbligo di pagare integralmente il prezzo anche delle consegne e o dei servizi già avvenuti, cosicchè i relativi crediti, ante e post procedura, dovrebbero essere ammessi in prededuzione” ed ha giudicato inapplicabile “alla fattispecie l’art. 74 L. Fall., che si riferisce ai contratti ad esecuzione continuata o periodica (tipicamente il contratto di somministrazione) e non anche al contratto di locazione o al contratto di manutenzione dell’impianto fotovoltaico”; il secondo, atteso che “l’opponente non ha indicato i beni su cui esercitare il privilegio a norma dell’art. 93 L. Fall., comma 3 e 4” e che “il bene immobile de quo (impianto fotovoltaico) è ontologicamente inidoneo a fornire frutti e non consta di altri beni atti “a fornire l’immobile locato o alla coltivazione del fondo”, ai sensi dell’art. 2764 c.c., sui quali sia possibile esercitare la prelazione”.

2. Avverso questo decreto M.A. s.r.l. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, resistiti, con controricorso, dalla Mercatone Uno Logistics s.r.l. in amministrazione straordinaria. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Vizio della pronuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione degli artt. 74 e 80 L. Fall., nonchè del D.Lgs. 8 giugno 1999, n. 270, artt. 50 e 51, in punto di non prededucibilità dei canoni di locazione per gli impianti fotovoltaici”. Si assume, in sintesi, che: i) la L. Fall., art. 74,come novellato dal D.Lgs. n. 169 del 2007, rappresenterebbe il “nuovo paradigma dei contratti di durata” e sancirebbe “un principio di carattere generale valido (…) per tutti i contratti ad esecuzione continuata o periodica” e, dunque, anche per il contratto di locazione, con la conseguenza che i crediti del locatore per i canoni scaduti prima del fallimento “assumono, a seguito del subingresso del curatore nel rapporto negoziale, il titolo di crediti nei riguardi della massa e, quindi, prededucibili”. La regola prevista da tale norma varrebbe anche nell’amministrazione straordinaria, giacchè la relativa disciplina richiama le norme della legge fallimentare sui rapporti giuridici pendenti, tra cui anche l’art. 74 L. Fall.; ii) in caso di amministrazione straordinaria, il subentro del commissario nei contratti in corso alla data di apertura della procedura potrebbe avvenire “anche in maniera implicita” e comunque, nella specifica fattispecie in esame, l'”evento subentro risulta incontestabilmente avvenuto ed è oggetto di espresso accertamento giudiziale”; iii) infine, la decisione del tribunale bolognese sarebbe erronea laddove ha escluso l’applicabilità dell’art. 74 L. Fall. ritenendo, invece, applicabile l’art. 80 1.fall., in quanto tali norme disciplinerebbero “aspetti diversi di un rapporto contrattuale che abbia una parte divenuta insolvente”, e l’applicabilità della prima delle due norme appena richiamate sarebbe dovuta anche in considerazione delle peculiari caratteristiche dei contratti di locazione di cui si discute;

II) “Vizio della pronuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione dell’art. 2764 c.c., in punto di non riconoscimento del privilegio ai canoni di locazione per utilizzo di impianti fotovoltaici”. Si deduce che il decreto impugnato è “contrario a precedenti consolidati di questa Ecc.ma Corte di Cassazione” laddove esclude il privilegio perchè “la ricorrente non ha indicato i beni su cui esercitare il privilegio a norma dell’art. 93 L. Fall.”, posto che la M.A. s.r.l. aveva specificamente indicato, fin dalla domanda ex art. 93 L. Fall., i singoli impianti fotovoltaici oggetto dei contratti di locazione da cui derivano (parte de)i propri crediti. Inoltre, non sarebbe corretto ritenere che l’impianto fotovoltaico “è ontologicamente inidoneo a fornire frutti e non consta di altri beni atti “a fornire l’immobile o a coltivare il fondo””, in quanto tra i beni a servizio dello stesso, sui quali potrebbe essere fatto valere il privilegio de quo, andrebbero annoverati “gli immobili sui quali gli impianti insistono, i beni mobili presenti all’interno di tali immobili e i beni ed altri impianti che consentono ai predetti impianti fotovoltaici di operare”.

Ritenuto che.

Le questioni poste dai descritti motivi – sul primo dei quali non si rinvengono specifici precedenti di questa Corte; sul secondo sussistendo pronunce contrastanti – meritano un ulteriore approfondimento, sicchè, non ricorrendo i presupposti per la decisione camerale ex art. 380-bis c.p.c., la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, art. 1-bis.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA