Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21430 del 16/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 16/08/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 16/08/2019), n.21430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5293/2015 proposto da:

D.G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO

45, presso lo studio degli avvocati GIOVANNI PELLETTIERI e ROSA

TRONCELLITI, che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BARLETTA 29, presso lo studio dell’avvocato MARINA ZELA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANILO VITALI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6412/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/09/2014 R.G.N. 3682/2011.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. con sentenza n. 6412 pubblicata il 26.9.2014 la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello proposto da D.G.M., confermando la pronuncia di primo grado, di rigetto della domanda del medesimo, dipendente dell’appaltatrice Rotoclass s.r.l., volta alla declaratoria di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell’appaltante Cassa depositi e prestiti, sul presupposto di una illecita interposizione di manodopera;

2. la Corte territoriale ha rilevato come la censura di parte appellante sulla mancata applicazione della presunzione iuris et de iure, di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 3, fosse stata sollevata solo in appello e fosse come tale inammissibile; ha aggiunto come il ricorrente in appello non avesse opposto una critica specifica e puntuale alle argomentazioni del Tribunale che, in linea con la giurisprudenza di legittimità aveva sottolineato l’operativitàdella citata presunzione assoluta solo in ipotesi di conferimento dei mezzi di rilevanza tale da rendere marginale l’apporto dell’appaltatore;

3. ha giudicato inammissibili perchè nuove le deduzioni dell’appellante sulla esistenza stessa, in un determinato periodo, dell’appalto tra Rotoclass s.r.l. e la Cassa Depositi e Prestiti; ha accertato, in base ai documenti prodotti, come l’attivit・appaltata alla Rotoclass comprendesse anche la movimentazione dei fascicoli, svolta in concreto dal D.G.;

4. ha accertato, in base all’istruttoria svolta, l’esercizio del potere organizzativo e direttivo della prestazione di lavoro da parte di Rotoclass, anche attraverso i referenti presso l’unità produttiva della Cassa, oltre che la gestione da parte delle medesima appaltatrice del rapporto di lavoro col D.G. quanto al controllo della prestazione, alla concessione di ferie e permessi, escludendo l’esercizio di un diretto potere conformativo ad opera della Cassa Depositi e Prestiti;

5. avverso tale sentenza il sig. D.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, cui ha resistito con controricorso la Cassa Depositi e Prestiti;

6. entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

7. col primo motivo di ricorso il sig. D.G. ha censurato la sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: a) per violazione e falsa applicazione degli artt. 342,345,434,437 c.p.c., in relazione al divieto di nuove domande e nuovi documenti nonch・all’effetto devolutivo dell’appello e all’utilizzo dei poteri ufficiosi del giudice del lavoro, anche in relazione alla mancata contestazione dei fatti alla luce dell’art. 416 c.p.c.; b) per violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 3, e art. 5, nonchè dell’art. 1655 c.c.; c) per violazione degli artt. 24 e 111 Cost.;

8. col secondo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, quanto alla inesistenza di un contratto di appalto alla data (4.6.2001) di assunzione del medesimo;

9. col terzo motivo il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli articoli: a) artt. 1362 – 1363,1366 – 1369 c.c., in relazione all’interpretazione dei contratti depositati dalla resistente; b) L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 3, e art 5, nonchèdell’art. 1655 c.c.; c) art. 2697 c.c., comma 2; d) artt. 24 e 111 Cost.;

10. col quarto motivo ha criticato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per falsa e omessa applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 3, nella fattispecie in esame;

11. col quinto motivo il D.G. ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per mancata corrispondenza della motivazione ai criteri di cui all’art. 112 c.p.c.;

12. col sesto motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 1655 c.c., in relazione ai presupposti essenziali di un appalto legittimamente stipulato, anche in relazione alla L. n. 1369 del 1960, art. 1, e D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, in relazione agli appalti di cui ai documenti del fascicolo di cassazione nn. 6, 7, 10, 11, 12;

13. col settimo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere omesso, in relazione all’art. 132 c.p.c., il prudente apprezzamento sulla credibilità dei testi, in base all’art. 116 c.p.c., anche in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.;

14. i motivi di ricorso presentano plurimi profili di inammissibilità.

15. in ordine al primo motivo, deve rilevarsi come la Corte di merito, sulla questione di mancata applicazione della presunzione iuris et de iure, di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 3, abbia adottato una motivazione complessa; ha dichiarato la questione inammissibile per novit・della stessa; ha rilevato che l’appellante non avesse censurato in modo puntuale e specifico le considerazioni comunque svolte nella sentenza di primo grado in cui la questione era stata “specificamente affrontata e risolta… mediante un’argomentata interpretazione condotta alla stregua della giurisprudenza di legittimità ivi citata, e poi ancora attraverso una ragionata comparazione tra gli strumenti materiali delle imprese”; ha valutato le argomentazioni in diritto svolte dal Tribunale in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema d’interposizione nelle prestazioni di lavoro, “l’utilizzazione da parte dell’appaltatore di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 1, solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l’apporto dell’appaltatore, sicchè l’utilizzazione da parte dell’appaltatore di mezzi dell’appaltante deve essere significativa e non marginale nell’ambito dell’insieme dei mezzi utilizzati” (Cass. n. 16488 del 2009; n. 11022 del 2009; n. 4181 del 2006);

16. l’attuale ricorrente ha censurato la statuizione di inammissibilità per novità della deduzione in appello ed ha messo in rilievo la contraddittorietà logica tra il primo ed il secondo motivo di inammissibilità rilevati dalla Corte di merito; ha poi censurato il secondo motivo di inammissibilità e la conferma dell’interpretazione data in primo grado all’art. 1, comma 3 cit. rilevando (pag. 11 del ricorso) che “il primo giudice, introducendo una nuova figura di appalto cd. border-line, certamente sconosciuta al legislatore del 1960, aveva, in definitiva, fatto ricorso ad una giurisprudenza che non aveva sentenziato in ordine alla sua specifica eccezione”. Questa censura è anzitutto, inammissibile, atteso che non è riportata, neanche per estratto, la parte della sentenza di primo grado che ha affrontato la questione. Inoltre, come statuito dalla Corte d’appello, la decisione di primo grado sul superamento della presunzione assoluta si basava su un accertamento in fatto comprendente “una ragionata comparazione tra gli strumenti materiali delle due imprese”; tale accertamento in fatto non è stato censurato nè sarebbe censurabile in questa sede, con la conseguenza che la critica mossa dal ricorrente, di non riferibilità della giurisprudenza citata alla fattispecie oggetto di causa, in quanto presuppone una diversa ricostruzione in fatto, fuoriesce dal perimetro della violazione e falsa applicazione di legge (cfr. Cass. n. 6035 del 2018; n. 23847 del 2017; n. 195 del 2016; n. 18782 del 2005);

17. anche la censura che investe l’altro profilo di inammissibilità per novità della questione di inesistenza dell’appalto tra Rotoclass e la Cassa, non può trovare accoglimento atteso che l’interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata (Cass. n. 22893 del 2008; n. 5876 del 2011; n. 7932 del 2012); nè nel caso di specie, il ricorrente ha sostenuto che l’erronea interpretazione abbia determinato un error in procedendo, per violazione degli artt. 112 o 345 c.p.c., con conseguente potere-dovere di questa Corte di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (Cass. 21421 del 2014);

18. il secondo motivo, con cui si denuncia l’omesso esame di inesistenza del contratto di appalto, è assorbito per effetto di quanto statuito nel paragrafo precedente;

19. neppure il terzo motivo di ricorso può trovare accoglimento;

20. secondo il consolidato indirizzo di legittimità l’interpretazione degli atti negoziali implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito che può essere denunciato, in sede di legittimità oltre che per vizio motivazionale nei limiti del nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (ratione temporis applicabile), per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (art. 1362 c.c. e ss., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3); fermo tuttavia l’onere del ricorrente di indicare specificamente il modo in cui l’interpretazione si discosti dai canoni predetti, non potendosi, invece, limitare a contrapporre interpretazioni o argomentazioni alternative o, comunque, diverse rispetto a quelle proposte dal giudice di merito, atteso che il controllo di logicità del giudizio di fatto non può risolversi in una revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice di merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, (Cass. n. 18375 del 2006; n. 25270 del 2011; n. 15471 del 2017);

21. i difetti appena descritti si rinvengono nel motivo di ricorso in esame che propone, in sostanza, una lettura dei documenti contrattuali alternativa a quella fatta propria dalla Corte d’appello;

22. il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso, che possono essere trattati unitariamente per ragioni di ordine logico, sono inammissibili;

23. le censure, così come formulate in tutte le varie articolazioni risultano prive di adeguata specificità considerato che, con riferimento alla violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il vizio va dedotto, a pena di inammissibilità non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla Prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 3010 del 2012; n. 16038 del 2013; n. 25419 del 2014; n. 635 del 2015; n. 287 del 2016);

24. inoltre, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte (in caso positivo vertendosi in controversia sulla “lettura” della norma stessa), non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. n. 22348 del 2007; n. 26307 del 2014;). Sicchè il processo di sussunzione, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata (Cass. 23847 del 2017);

25. nel caso di specie, tutte le critiche mosse dal ricorrente, formulate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, presuppongono una diversa ricostruzione in fatto (quanto all’inesistenza di un prodotto autonomo offerto da Rotoclass alla Cassa e all’assenza in capo alla stessa di poteri di gestione ed organizzazione della prestazione, di rischio di impresa e di apporto di mezzi), non ammissibile in questa sede, risultando poi le statuizioni in diritto della sentenza d’appello in tutto conformi all’orientamento di questa Corte in materia di genuinità dell’appalto, in riferimento sia alla L. n. 1369 del 1960, e sia al D.Lgs. n. 276 del 2003;

26. inammissibile è anche il settimo motivo di ricorso atteso che non appare configurabile un vizio di carenza assoluta di motivazione tale da integrare la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4; le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014) hanno precisato che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienzà della motivazione”;

27. si è aggiunto (Cass., S.U., n. 22232 del 2016) che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”, (cfr. anche Cass. n. 12351 del 2017);

28. tali difetti non sono in alcun modo rinvenibili nella decisione impugnata che ha dato ampiamente conto, attraverso una accurata disamina del materiale probatorio, del contenuto dell’attività svolta dal D.G. come limitata alla movimentazione dei fascicoli, della inesistenza di indici sintomatici di una interposizione fittizia di manodopera ed, invece, dell’esercizio da parte di Rotoclass, attraverso i propri referenti collocati presso la Cassa, del potere direttivo e conformativo della prestazione, sia pure organizzata al fine di soddisfare le richieste di reperimento fascicoli dell’appaltante;

29. non vi è spazio per ritenere integrata la violazione dell’art. 116 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., che, come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), presuppongono rispettivamente la valutazione delle prove secondo un criterio diverso da quello indicato dal citato art. 116 c.p.c., cioè una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale, oppure l’inversione degli oneri di prova; elementi neanche dedotti nel caso di specie;

30. neppure può dirsi integrata la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., denunciata in diversi motivi di ricorso ma esplicitata solo nel primo motivo, in modo peraltro assolutamente generico: quanto al diritto di difesa, per avere la Corte d’appello “ignora(to) le ragioni addotte a sostegno della richiesta di riforma della sentenza” e quanto al principio del giusto processo, per non avere la medesima Corte rispettato il “principio dovere di ricercare la verità vera o materiale attraverso l’esame delle deduzioni e documentazioni acquisite al giudizio”;

31. in base alle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

32. la regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;

33. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA