Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21430 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.15/09/2017),  n. 21430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. est. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

COOPERLAT società cooperativa a r.l., in persona del I.r.p.t.,

rappr. e dif. dall’avv. Luciano Filippo Bracci, elett. dom. in Roma,

presso lo studio di questi, in Largo del Teatro Valle n. 6, come da

procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif.

dall’Avvocatura Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi

uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza Comm. trib. reg. Marche 10.11.2009,

n. 123/09/09;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 21 giugno 2017 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. COOPERLAT società cooperativa a r.l. (società) impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Marche 10.11.2009 n. 123/09/09 che, accogliendo l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza C.T.P. Ancona n. 130/05/2006 resa in tema di impugnazione di avvisi di accertamento emessi per IVA, IRPEG e IRAP per il 1999 con cui l’Ufficio locale aveva rideterminato il reddito della contribuente, negando i crediti d’imposta sulla base delle risultanze del verbale di constatazione G.d.f. – ne dichiarò la legittimità, così respingendo l’originario ricorso della società:

2. osservò la C.T.R. che nessun ostacolo alla negazione del credito d’imposta, in rettifica della dichiarazione dei redditi, poteva scaturire dalla definizione di cui si era avvalsa la società L. n. 289 del 2002, ex art. 15, potendo ancora operare il citato verbale quale atto istruttorio in punto di contestazione e prova di operazioni inesistenti, come nella specie;

3. il ricorso è articolato su tre motivi, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con i motivi, il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. 27 dicembre 2002, art. 15, non avendo la C.T.R. considerato che, con il pagamento delle somme nella procedura di definizione agevolata, l’amministrazione finanziaria perde la possibilità di utilizzare il verbale di constatazione ai fini dell’accertamento della maggiore imposta e la potenziale controversia è da intendersi chiusa, indipendentemente dalla dichiarazione annuale a debito o a credito;

2. parimenti, vi sarebbe vizio di motivazione avendo la C.T.R. applicato un indirizzo interpretativo comunque attinente al caso di operazioni inesistenti, fattispecie non sussistente nella vicenda, ove ricorrevano detrazioni contestate;

3. con il terzo motivo, infine, si prospetta la violazione dell’art.112 c.p.c., non essendosi le commissioni pronunciate sulla dedotta assenza di motivazione dell’accertamento;

4. i tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per l’indubbia connessione, non sono fondati. La C.T.R. ha del tutto correttamente individuato la fattispecie impositiva a carico del contribuente correlata alla prospettazione in dichiarazione di crediti che, sulla base del processo verbale di constatazione, emergevano quali non spettanti, per via di elementi negativi di reddito non deducibili ovvero non dedotti entro i limiti consentiti, conseguendone indebite detrazioni d’imposta; a tale circostanza può applicarsi il principio per cui la “Amministrazione finanziaria può procedere, nelle ipotesi di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, commi 9 e 10 e art. 15, all’accertamento diretto a dimostrare l’inesistenza di un diritto al rimborso, poichè il condono elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, i quali restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’ufficio” (Cass. 20433/2014, 11429/2015, 16157/2016, 22436/2016);

5. come chiarito nel primo precedente, “la conclusione, relativa alla L. n. 289 del 2002, art. 9, è agevolmente estendibile all’ipotesi “minore” di cui all’art. 15 della medesima legge, nella quale oggetto dí definizione non è l’imposta, come nel caso dell’art. 9, ma soltanto la lite potenziale, come è reso evidente dal riferimento agli avvisi di accertamento per i quali non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso. La definizione di cui all’art. 15 si muove nella medesima logica della definizione di cui all’art. 16, relativa alle liti fiscali pendenti, e cioè non in quella della rinuncia all’accertamento dell’imposta, ma in quella della chiusura da parte dell’amministrazione finanziaria di una lite (potenziale) a determinate condizioni in funzione deflattiva (con un incasso quindi all’esito dell’azione accertativa). Proprio sulla base di questa minor portata della definizione della lite, rispetto a quella di cui all’art. 9, che invece rappresenta la definizione del tributo, le sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto sottratta agli effetti della pronuncia comunitaria la definizione di cui all’art. 16 (Cass. 17 febbraio 2010, n. 3676). La mancata definizione del tributo, e l’effetto della definizione di cui all’art. 15 limitato alla “transazione” della lite (potenziale) in relazione al debito fiscale, rendono indipendente il rapporto giuridico relativo ai crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, i quali restano così soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’ufficio”;

6. l’indirizzo qui seguito, salvaguardando il potere di accertamento dell’amministrazione, presuppone l’irrilevanza della conclusione della dichiarazione annuale (se cioè a debito o a credito), prescinde dalla natura delle infedeltà dichiarative (sufficiente apparendo la loro risultanza già dall’atto di constatazione delle stesse), su di esse ben potendo reggersi l’accertamento con rettifica ove il contribuente, benchè si sia avvalso della procedura definitoria, abbia esposto crediti non esistenti; così il citato precedente ha chiarito, con riguardo all’ordinanza Corte Cost. n. 340/2005, che “il riferimento agli accertamenti non va inteso come attività ulteriore rispetto agli accertamenti già effettuati e definiti, ma nel senso dell’indipendenza del rapporto giuridico relativo al credito”;

7. il ricorso va pertanto rigettato, con condanna alle spese secondo la regola della soccombenza e liquidazione come meglio da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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