Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2143 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/01/2011, (ud. 22/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LA TERZA Maura – rel. Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA

G. VERDI 10 presso IPZS (UFFICIO DELLA FUNZIONE AFFARI LEGALI E

SOCIETARI), presso lo studio dell’avvocato TURCO CHIARA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELENA SOLDI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato PETROCELLI MARCO GUSTAVO,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7953/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/10/2007, R.G.N. 149/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2010 dal Presidente Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato PETROCELLI MARCO GUSTAVO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Roma F.M. conveniva in giudizio l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, suo datore di lavoro, affinchè venisse dichiarato il suo diritto all’inquadramento come capo reparto di livello A dal 1991, con la parametrazione dell’indennità di grado a tale livello e con condanna del Poligrafico alle conseguenti differenze retributive. Nel contraddittorio con l’Istituto Poligrafico, che si opponeva alla domanda, il Tribunale la accoglieva e la statuizione veniva confermata dalla locale Corte d’appello. La Corte territoriale osservava che, in un primo tempo, secondo la declaratoria del CCNL, il ricorrente era stato inquadrato come capo reparto nel livello B/1 e che, a norma del regolamento aziendale, al capo reparto inquadrato in B/1 competeva una indennità di grado pari al 18% della retribuzione; che, successivamente il medesimo era stato inquadrato come capo reparto di livello A) perchè nel reparto di appartenenza vi erano altri impiegati di livello B/1. L’Istituto Poligrafico sosteneva che al ricorrente competeva si l’inquadramento come capo reparto di livello A), ma che nel regolamento non era prevista, per detta qualifica, la indennità di grado, riservata solo al capo reparto B/1. La Corte adita disattendeva questa tesi ed affermava, interpretando commi diversi dell’art. 28 del regolamento, che l’indennità di grado competeva anche al capo reparto di livello A), in quanto compensativa delle responsabilità affidate e di una prestazione giornaliera aggiuntiva all’orario contrattuale, pari a venti minuti, da effettuare all’inizio ed alla fine del lavoro.

Avverso detta sentenza l’Istituto Poligrafico ricorre con un unico complesso motivo.

Resiste il F. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione del CCNL Grafici, dell’art. 41 Cost., e degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. in relazione alla normativa regolamentare e si chiede alla Corte di decidere se, in applicazione delle regole ermeneutiche sopra indicate, con riferimento alle disposizioni regolamentari pattizie, di cui ai punti 15 (trattamenti integrativi aziendali) e 13, dell’art. 28 parte 2^ del Regolamento del Personale, in caso di passaggio al superiore livello A del CCNL di categoria, sia o meno legittimo cumulare alla retribuzione contrattuale riconosciuta per tale profilo A, l’indennità e il trattamento integrativo aziendale specificatamente previsto dal Regolamento del Personale, all’art. 28, per la diversa figura organizzativa del Capo Reparto di livello B/1.

Il ricorso è improcedibile.

Esso infatti si fonda sulla interpretazione sia del CCNL, sia del Regolamento del personale, che non è stato allegato al ricorso come previsto dall’art. 369 cod. proc. civ., n. 4, essendo stata- allegato, al ricorso solo una normativa di legge sul Poligrafico dello Stato.

Il mancato deposito, unitamente al ricorso, della contrattazione collettiva su cui il ricorso si fonda, non consente alla Corte la verifica della fondatezza della proposta impugnativa e l’erroneità della interpretazione effettuata dalla sentenza impugnata.

Si osserva al riguardo (Ordinanza n. 11614 del 13/05/2010) che l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è soddisfatto solo con il deposito da parte del ricorrente dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, senza che possa essere considerata sufficiente la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui sia stato effettuato il deposito di detti atti o siano state allegate per estratto le norme dei contratti collettivi, a meno che in ricorso non figuri la precisa indicazione del luogo ove queste siano state depositate.

Nella specie anche detta indicazione manca, onde il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 25,00 oltre duemila Euro per onorari, oltre spese generali Iva e CPA. Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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