Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21429 del 24/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 24/10/2016), n.21429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28660/2015 proposto da:

O.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI MIGLIACCIO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

QUESTURA DI CASERTA;

– intimata –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA del 30/09/2015, depositata

il 30/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO

Che il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – Il Tribunale di Roma, in data 30 settembre 2015, ha disposto la proroga di 30 giorni del trattenimento nel centro di identificazione ed espulsione di (OMISSIS) del sig. O.E., cittadino (OMISSIS), ritenendo ininfluente la dedotta sospensione dell’efficacia del decreto di espulsione, disposta dal Giudice di pace di Caserta, nel giudizio di opposizione al medesimo decreto, in data 17 settembre 2015.

2. – Il sig. E. ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo di censura, cui non ha resistito l’amministrazione intimata.

3. – Il motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008 artt. 21 e 22 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, essendo la sospensione del provvedimento espulsione ostativa alla proroga del trattenimento, è fondato.

La convalida o la proroga del trattenimento di un cittadino straniero presso un centro d’identificazione ed espulsione, infatti, non può essere disposta dal giudice di pace, quando l’efficacia del provvedimento espulsivo che ne costituisce il presupposto sia stata, ancorchè indebitamente, sospesa, atteso che il sindacato giurisdizionale in sede di convalida o proroga del trattenimento, pur non potendo avere ad oggetto la validità dell’espulsione amministrativa, deve comunque rivolgersi alla verifica dell’esistenza ed efficacia della predetta misura coercitiva (Cass. 11442/2014, 20869/2011);

che detta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che il collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;

che pertanto il ricorso va accolto e il decreto impugnato va cassato senza rinvio, essendo decorso il termine entro il quale la convalidava andava disposta;

che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio e condanna l’amministrazione intimata alle spese processuali, liquidate in Euro 2.800,00, di cui Euro 2.600,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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