Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21429 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 06/10/2020), n.21429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 31267-2018 proposto da:

M&MS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo

studio dell’avvocato VALERIO MORETTI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati PAOLO BIAVATI, MARCO MORETTI;

– ricorrente –

contro

M. BUSINESS SRL, in persona dei Commissari Straordinari pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 142, presso lo

studio dell’avvocato STANISLAO CHIMENTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCO DALLA VERITA’;

– controricorrente –

Avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

28/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE

EDUARDO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con D.M. Sviluppo Economico 7 aprile 2015, la M. Business s.r.l. fu ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ex D.Lgs. n. 270 del 1999 e successivamente, con sentenza 10 aprile 2015, n. 68, il Tribunale di Bologna ne dichiarò lo stato di insolvenza, contestualmente disponendo procedersi all’accertamento del passivo ed assegnando ai creditori il termine per le proprie richieste di insinuazione.

1.1. M&MS s.r.l., deducendo di aver stipulato, in qualità di locatrice, con la predetta società, alcuni contratti di locazione (tutti con scadenza 31 dicembre 2017) aventi ad oggetto gli impianti fotovoltaici ivi specificamente indicati, e rappresentando che la conduttrice, dal settembre 2014, non le aveva più regolarmente corrisposto i dovuti canoni locatizi, formulò la propria domanda di ammissione al passivo della suddetta procedura. In particolare, nel dare atto di essere, a propria volta, debitrice verso M. Business s.r.l. per cessioni a proprio favore di contributi del Gestore Servizi Energetici s.p.a., ed invocando il riconoscimento della relativa compensazione, quantificò il proprio residuo credito e così ne chiese l’ammissione in via principale: i) Euro 1.178.911,57, in prededuzione L. fall. ex art. 111, per crediti maturati dopo l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria e fino al 31 ottobre 2015, oltre ad Euro 259.360,55 per IVA su detto ammontare; ii) Euro 16.083,01, in privilegio ex art. 2764 c.c., quale differenza a credito di M&MS a seguito dell’avvenuta compensazione indicata e documentata nell’istanza; Euro 3.736,81, in chirografo, per crediti maturati prima dell’apertura della procedura suddetta.

1.2. Successivamente, il 10 marzo 2017, M&MS s.r.l. e l’ufficio commissariale della procedura di amministrazione straordinaria della M. Business s.r.l. stipularono un accordo concernente la sola disciplina dei crediti sopra descritti in prededuzione, sorti dopo l’apertura della procedura, non anche quelli ad essa anteriori. Per effetto di tale accordo, questi ultimi furono rideterminati, sulla base della quadratura dei saldi (tra periodi ante e post procedura), in Euro 519.434,09 in relazione ai quali la M&MS s.r.l. – rinunciando all’insinuazione per quanto già precedentemente invocato in prededuzione, – insistè per l’ammissione al passivo della menzionata procedura: i) in via principale, con il riconoscimento all’intero importo della prededuzione L. fall. ex art. 74; ii) in subordine, collocandone Euro 263.264,02 in privilegio ex art. 2764 c.c., trattandosi di canoni locatizi, ed il residuo di Euro 256.170,07 in chirografo, a titolo di IVA..

1.2.1. Il giudice delegato, condividendo il progetto di stato passivo rassegnato dai commissari straordinari, così dispose: “Escluso per Euro 1.438.272,12, come da accordo siglato tra le parti in data 101312017. Ammesso per Euro 3.736,81, categoria chirografari, come richiesto. Ammesso per 16.083,01 nella categoria privilegiati di grado 16 per crediti del locatore di immobili di cui all’art. 2764 c.c., come richiesto, per minor credito oggetto di compensazione parziale, nei limiti di quanto verrà effettivamente ricavato”.

1.3. Decidendo, poi, sull’opposizione della M&MS s.r.l., – la quale aveva lamentato il mancato riconoscimento dei suoi crediti antecedente all’apertura della procedura, ed il mancato riconoscimento a questi ultimi della prededuzione L. fall. ex art. 74, o, in subordine, del privilegio ex art. 2764 c.c. almeno quanto ad Euro 263.264,02 per canoni locatizi – il Tribunale di Bologna, con decreto del 28 settembre 2018, n. 3214, l’ha accolta solo parzialmente e, per l’effetto, ha ammesso l’opponente al passivo della menzionata procedura per la somma di Euro 519.434,09, in chirografo.

1.3.1. In particolare, quel tribunale, da un lato, ha condiviso l’impostazione della creditrice relativamente alla quantificazione in Euro 519.434,09 del credito di quest’ultima per canoni maturati ante procedura; dall’altro, non ha riconosciuto il beneficio della prededuzione invocato L. fall. ex art. 74, nè il privilegio ex art. 2764 c.c.: il primo, perchè “la locazione di immobili trova la sua disciplina nella L. fall., art. 80, e non nell’art. 74, che si riferisce al diverso contratto di somministrazione”; il secondo, atteso che “pur volendo qualificare gli impianti fotovoltaici come beni immobili, i beni su cui esercitare il privilegio non sono stati.specificamente indicati in sede di domanda di insinuazione al passivo ai sensi della L. fall., art. 93, ma altresì per l’assoluta inattitudine degli immobili in questione (ossia gli impiantifotovoltaici) a contenere beni “che servono a fornire” gli stessi”.

2. Avverso questo decreto M&MS s.r.l. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, resistiti, con controricorso, dalla M. Business s.r.l. in amministrazione straordinaria. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Vizio della pronuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione della L. fall., artt. 74 e 80, nonchè del D.Lgs. 8 giugno 1999, n. 270, artt. 50 e 51, in punto di non prededucibilità dei canoni di locazione per gli impianti fotovoltaici”. Si assume, in sintesi, che: i) la L. fall., art. 74, come novellato dal D.Lgs. n. 169 del 2007, rappresenterebbe il “nuovo paradigma dei contratti di durata” e sancirebbe “un principio di carattere generale valido (…) per tutti i contratti ad esecuzione continuata o periodica” e, dunque, anche per il contratto di locazione, con la conseguenza che i crediti del locatore per i canoni scaduti prima del fallimento “assumono, a seguito del subingresso del curatore nel rapporto negoiale, il titolo di crediti nei riguardi della massa e, quindi, prededucibili”. La regola prevista da tale notnia varrebbe anche nell’amministrazione straordinaria, giacchè la relativa disciplina richiama le norme della legge fallimentare sui rapporti giuridici pendenti, tra cui anche la L. fall., art. 74; ii) in caso di amministrazione straordinaria, il subentro del commissario nei contratti in corso alla data di apertura della procedura potrebbe avvenire “anche in maniera implicita” e comunque, nella specifica fattispecie in esame, l'”evento subentro risulta incontestabilmente avvenuto ed è oggetto di espresso accertamento giudiziale”; iii) infine, la decisione del tribunale bolognese sarebbe erronea laddove ha escluso l’applicabilità della L. fall., art. 74, ritenendo, invece, applicabile la L. fall., art. 80, in quanto tali norme disciplinerebbero “aspetti diversi di un rapporto contrattuale che abbia una parte divenuta insolvente”, e l’applicabilità della prima delle due norme appena richiamate sarebbe dovuta anche in considerazione delle peculiari caratteristiche dei contratti di locazione di cui si discute;

II) “Vizio della pronuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione dell’art. 2764 c.c., in punto di non riconoscimento del privilegio ai canoni di locazione per utilizzo di impianti fotovoltaici”. Si deduce che il decreto impugnato è “contrario a precedenti consolidati di questa Ecc.ma Corte di Cassazione” laddove esclude il privilegio perchè “la ricorrente non ha indicato i beni su cui esercitare il privilegio a norma della L. fall., art. 93”, posto che la M&MS s.r.l. aveva specificamente indicato, fin dalla domanda L. fall. ex art. 93, i singoli impianti fotovoltaici oggetto dei contratti di locazione da cui derivano (parte de)i propri crediti. Inoltre, non sarebbe corretto ritenere che l’impianto fotovoltaico “è ontologicamente inidoneo a fornire frutti e non consta di altri beni atti “a fornire l’immobile o a coltivare il fondo””, in quanto tra i beni a servizio dello stesso, sui quali potrebbe essere fatto valere il privilegio de quo, andrebbero annoverati “gli immobili sui quali gli impianti insistono, i beni mobili presenti all’interno di tali immobili e i beni ed altri impianti che consentono ai predetti impianti fotovoltaici di operare”.

RITENUTO CHE:

Le questioni poste dai descritti motivi – sul primo dei quali non si rinvengono specifici precedenti di questa Corte; sul secondo sussistendo pronunce contrastanti – meritano un ulteriore approfondimento, sicchè, non ricorrendo i presupposti per la decisione camerale ex art. 380-bis c.p.c., la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, art. 1-bis.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

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