Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21428 del 24/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 24/10/2016), n.21428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23828/2015 proposto da:

X.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI giusta procura speciale notarile;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di PERUGIA del 23/07/2015,

depositata il 23/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO

Che il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – Il Giudice di pace di Perugia ha convalidato il decreto di accompagnamento alla frontiera emesso dal Questore nei confronti del sig. X.B., cittadino (OMISSIS), in esecuzione del decreto prefettizio di espulsione.

Il sig. X. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi di censura.

L’amministrazione intimata non si è difesa.

2. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si lamenta che il difensore di fiducia del ricorrente era stato avvisato solo venticinque minuti prima dell’udienza di convalida, alla quale non aveva perciò potuto partecipare e si era dovuto far sostituire da un collega, e che il giudice aveva rifiutato di concedere a quest’ultimo il richiesto termine a difesa.

2.1. – Il motivo è infondato, perchè la tempestività dell’avviso dell’udienza di convalida, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4, va valutata in relazione alla finalità di consentire la partecipazione del difensore all’udienza stessa – partecipazione che, ove vi sia stata (ancorchè, come nella specie, mediante un sostituto), preclude una valutazione di intempestività – e deve altresì escludersi, in mancanza di previsione legislativa, l’obbligo della concessione di un termine a difesa da parte del giudice (Cass. 11099/2013).

3. – Il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui si denuncia il difetto assoluto di motivazione del decreto di convalida. Per quanto, invero, il Giudice di pace abbia seguito una modalità irrituale di redazione del provvedimento, motivando la decisione nel verbale di udienza ed inserendo poi il dispositivo in un documento separato, non può non tenersi conto del complessivo contenuto dell’atto e considerare che esso è invece ampiamente motivato, in particolare quanto alle ragioni che imponevano l’accompagnamento alla frontiera, mediante il riferimento alla pericolosità dello X. (rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 4, lett. a) desunta, in base alle allegazioni dell’autorità amministrativa, dalla sottoposizione dell’interessato alle misura di prevenzione della sorveglianza speciale e della confisca dei beni provento di attività illecite, da una condanna per tentata estorsione e dalla pendenza di un processo penale per violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, nell’ambito del quale era stato sottoposto a custodia cautelare.

Il motivo è poi infondato quanto alla denuncia di omessa traduzione del decreto di convalida in lingua conosciuta dall’interessato, non essendo previsto dalla legge il corrispondente obbligo.

Per il resto il motivo si sostanzia in pure e semplici considerazioni di merito, non deducibili in sede di legittimità.;

che detta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;

che la difesa del ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che il collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta, non superate da quelle svolte nella memoria di parte ricorrente;

che pertanto il ricorso va rigettato;

che in difetto di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali;

che dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, onde non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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