Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21428 del 16/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 16/08/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 16/08/2019), n.21428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1551/2015 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIERGIOVANNI ALLEVA;

– ricorrente –

contro

ENI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA 402,

presso lo studio dell’avvocato ALESSIO PATTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MASSIMO CANNIZZO;

SYNDIAL ATTIVITA’ DIVERSIFICATA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA 402, presso lo studio dell’avvocato

ALESSIO PATTI, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO

CANNIZZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1428/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 10/12/2013 R.G.N. 1405/2009;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. la Corte d’appello di Catania, con sentenza del 10.12.2013, confermava la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva respinto la domanda di C.C., intesa all’accertamento della responsabilità dell’ENI s.p.a. e della Syndial s.p.a. (già Enichem s.p.a.) in relazione ai danni patiti dal predetto per il mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c., e di informazione di cui al D.P.R. n. 303 del 1956, art. 4 bis, in occasione dell’effettuazione, nel marzo 1988, di un esame spirometrico che aveva accertato la presenza di una sindrome disventilatoria di tipo ostruttivo di grado lieve moderato, individuata in percentuale dell’80% come ascrivibile al fumo di sigaretta ed in percentuale del 20% ascrivibile a fattori inquinanti dell’ambiente di lavoro;

2. la Corte condivideva l’interpretazione del Tribunale quanto all’impossibilità, evidenziata dal c.t.u., di ravvisare alcun nesso di causalità tra l’omissione datoriale e l’evento lesivo, per estrema brevità del periodo di occupazione svolto nell’ambiente di lavoro, dall’acquisizione del dato diagnostico alla cessazione dell’attività (da aprile a dicembre 1988, epoca della collocazione in cassa integrazione);

3. escluso che il ricorrente avesse agito per l’accertamento della malattia professionale, il giudice del gravame riteneva corretto quanto osservato nella sentenza di primo grado in ordine alla non configurabilità di un nesso causale tra condotta datoriale ed evento lesivo, osservando, in adesione alle conclusioni dei cc.tt.uu. officiati, che il periodo di occupazione svolto nell’ambiente di lavoro da aprile a dicembre 1988 fosse totalmente ininfluente ai fini dell’incidenza sulla progressione della malattia. Tali conclusioni non erano state fatto oggetto di alcuna critica da parte dell’appellante, il quale aveva svolto argomentazioni su elementi di fatto estranei al thema decidendum;

4. invero, quest’ultimo, a fronte dell’esclusione di ogni occultamento dell’esame da parte dell’azienda, aveva opposto il ritrovamento della spirometria solo nel corso del 2003, senza fornire alcun chiarimento in merito alle circostanze di detto rinvenimento ed all’incidenza della lamentata scarsa diligenza nella custodia del libretto sanitario sulla produzione in termini risarcibili di un danno a ciò conseguito, laddove, in relazione all’ulteriore profilo di responsabilità collegato alla mancata prospettazione dei rischi alla salute emergenti dalla detta spirometria, la Corte riteneva che non potessero delinearsi profili di responsabilità datoriale in relazione ad un obbligo di informativa attinente a rischi di insorgenza o di aggravamento di malattie comuni e che, anche ove inscrivibile tale obbligo nell’ambito dei doveri di cui all’art. 2087 c.c., la prova della condotta inadempiente, unitamente a quella del nesso di causalità, faceva carico al lavoratore;

5. in definitiva, non era stato dimostrato nè l’occultamento, nè l’omessa informazione del ricorrente sui risultati del detto esame, così come era mancata la prova del nesso di causalità tra il supposto inadempimento ed il danno alla salute lamentato;

6. di tale decisione ha domandato la cassazione il C., affidando l’impugnazione a due motivi, cui hanno resistito, con separati controricorsi, l’ENI e la Syndial;

7. il P.G. ha fatto prevenire le proprie conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 1. bis c.p.c.;

8. tutte le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. con il primo motivo, si denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c., e del D.P.R. n. 303 del 1956, art. 4 bis, in ordine all’obbligo datoriale di fornire informazioni al lavoratore sui rischi per la salute, assumendosi che la previsione di cui al D.P.R. n. 303 del 1956, art. 4 bis (rectius lett. b), relativa ai doveri di informazione incombenti al datore riguardi non solo le patologie in atto, ma anche quelle derivanti dalle attività lavorative ed ai rischi di insorgenza o aggravamento delle malattie comuni;

1.2. si sostiene che in relazione a ciò, nel caso esaminato, doveva tenersi conto della possibilità che la nocività dell’ambiente potesse avere un effetto concausale (20%) nella insorgenza della patologia e della possibilità che anche una malattia comune potesse subire aggravamenti a causa dell’attività lavorativa e che pertanto l’intera situazione doveva essere convenientemente segnalata;

2. con il secondo motivo, si ascrivono alla decisione impugnata violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2087 c.c., in ordine al malgoverno della prova in tema di mancata informazione sanitaria e relative conseguenze, osservandosi che una cosa è l’esame spirometrico, altra è il referto della spirometria, ossia la sua spiegazione, realizzante l’obbligo di informazione, e che la corretta applicazione dei principi sull’onere della prova impedisca di ritenere che il C. fosse onerato di provare di “non essere stato informato”;

2.1. si ritiene che il nesso causale sia dimostrato dalla stessa esperienza comune e che ciò che rileva è che il diritto del C. ad essere informato della sussistenza della malattia e delle relative prospettive di evoluzione ingravescente sia stato violato;

3. deve premettersi che le eccezioni dei controricorrenti sulla prescrizione e sull’esistenza e rilevanza di un precedente giudicato costituiscono novum, e che, in dispregio dei principi di specificità ed autosufficienza, non si indica dove e quando sia stata depositata la sentenza adottata all’esito del giudizio intentato nei confronti dell’INAIL; e ciò era tanto più necessario in quanto di tali questioni non si fa cenno nella sentenza impugnata, che ha omesso ogni esame della questione di carenza di legittimazione passiva della Syndial per essere prevenuta ad una decisione di rigetto del gravame;

4. i motivi di ricorso possono trattarsi congiuntamente per la evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto;

5. deve rilevarsi che la Corte d’appello ha motivato sia sul fatto che l’esposizione ulteriore agli effetti nocivi era durata un periodo minimo che non poteva avere avuto ripercussioni sulla salute del lavoratore in termini di produzione di un danno etiologicamente collegato alla condotta datoriale, evidenziando che tale assunto non era stato fatto oggetto di specifica censura, sia sulla mancata individuazione e prova del fatto costituente condotta inadempiente del datore e del nesso di causalità materiale tra inadempimento dedotto e danno;

6. da tanto ha fatto discendere la conseguenza che il datore di lavoro non poteva ritenersi onerato di alcuna prova per superare la presunzione di cui all’art. 1218 c.c., attraverso la dimostrazione di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all’attività svolta, e di aver adottato tutte le misure che, in considerazione della peculiarità dell’attività e tenuto conto dello stato della tecnica, fossero necessarie per tutelare l’integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza (cfr., tra le tante, Cass. 26.4.2017 n. 10319, Cass. 26.6.2009 n. 15078, Cass. 13.8.2008 n. 21590, Cass. 19.7.2007 n. 16003);

7. la questione della mancata informazione del deficit di funzionalità respiratoria è posta dal ricorrente anche in termini di responsabilità extracontrattuale, ma non si fa cenno dell’avvenuto assolvimento degli oneri probatori connessi alla prospettazione di un tale tipo di responsabilità, che pone a carico del ricorrente anche la prova della colpa datoriale e, prima ancora, non si contesta quanto affermato in sentenza in ordine alla mancanza nell’atto di appello di ogni riferimento a tale profilo di responsabilità;

8. quanto alla responsabilità ai sensi dell’art. 2087 c.c., non si forniscono nella presente sede elementi idonei a sostenere che la Corte territoriale si sia discostata dai principi regolatori della specifica materia;

9. al riguardo va preliminarmente evidenziato il diverso atteggiarsi del contenuto dei rispettivi oneri probatori del lavoratore e del datore di lavoro a seconda che le misure di sicurezza siano “nominate” ovvero ‘innominatè, valendo per queste ultime la regola che la prova liberatoria a carico del datore di lavoro (fermo restando l’onere probatorio spettante al lavoratore) debba essere correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che, ancorchè non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli ‘standards’ di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (v. da ultimo Cass. 26.3.2019 n. 8911, con richiamo a Cass. 25 maggio 2006, n. 12445; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3033; Cass. 2 luglio 2014, n. 15082; Cass. 26 aprile 2017, n. 10319; Cass. 20 febbraio 2018, n. 4084; Cass. 31 ottobre 2018, n. 27964);

10. va, poi, in primo luogo, condiviso quanto affermato dalla Corte in ordine all’impossibilità di ritenere che tra gli obblighi informativi di cui al D.P.R. n. 303 del 1956, art. 4, lett. b), sia da ricomprendere il dovere di rendere edotti i lavoratori dei modi di prevenire anche i danni esulanti dai rischi connessi allo specifico obbligo di protezione e prevenzione previsto dalla norma (rischi derivanti dalle attività di Lui all’art. 1, comma 1, che individua il campo di applicazione dello stesso decreto); negli stessi termini il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 18, prescrive obblighi informativi connessi ai rischi delle attività svolte;

11. in secondo luogo deve evidenziarsi che, avendo il giudice del gravame considerato anche l’ipotesi che l’obbligo datoriale fosse esteso alla prevenzione dell’aggravamento di malattie comuni, la decisione è fondata su un coacervo di valutazioni che il ricorrente mira inammissibilmente nella presente sede a contrastare, contrapponendo una diversa ricostruzione delle vicende relative alla disponibilità materiale, da parte del lavoratore, del referto contenente la diagnosi conseguente all’effettuato esame spirometrico ed alla comunicazione dei risultati di quest’ultimo;

12. l’esame della censura volta a contestare l’affermata insussistenza del nesso causale del supposto inadempimento con il danno subito dal lavoratore è evidentemente assorbito dalla rilevata inidoneità dei rilievi afferenti alla mancanza di ogni responsabilità datoriale accertata dalla Corte territoriale;

13. per le svolte considerazioni, il ricorso deve essere respinto;

14. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate, in favore di ciascuna delle controricorrenti, nella misura indicata in dispositivo.

15. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2019

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