Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21428 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/09/2017, (ud. 19/06/2017, dep.15/09/2017),  n. 21428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 17355 del ruolo generale dell’anno

2010, proposto da:

LI.FIN. -Ligure finanziaria in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura

speciale a margine del ricorso, dagli avvocati Luigi Manzi e Cesare

Glendi, elettivamente domiciliatosi presso lo studio del primo in

Roma, alla Via F. Confalonieri, n. 5;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12,

elettivamente si domicilia;

– controricorrente e ricorrente in via incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Liguria, depositata in data 11 maggio 2009, n. 60.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La pretesa impositiva scaturisce dall’esame dei conti correnti della società contribuente e dei suoi soci, che ha fatto emergere in relazione all’anno 1995 prelievi e versamenti che non sono stati adeguatamente giustificati, di modo che sono stati considerati ricavi non contabilizzati ai fini delle imposte dirette ed operazioni imponibili non contabilizzate ai fini dell’Iva.

Ne è scaturito un avviso di accertamento col quale si sono recuperate le maggiori imposte (Irpeg, Ilor ed Iva), che la società ha impugnato, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale.

Quella regionale ha parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia.

Ha in primo luogo giustificato l’inosservanza da parte dell’Ufficio del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dello statuto dei diritti del contribuente, in ragione dell’urgenza, rappresentata, quanto alla pretesa per Iva, dall’approssimarsi della scadenza del termine previsto per il relativo accertamento.

Nel merito, ha ritenuto adeguatamente giustificata la pretesa, ma con esclusione dei prelievi dei quattro soci perchè, ha sottolineato, in relazione ad essi l’avviso scaturisce da una doppia presunzione, ossia che quanto prelevato dal singolo sia stato utilizzato per acquisti in nero, da investire successive vendite, sempre in nero, delle merci acquistate, con indebita percezione dei redditi, sottratti ad imposizione.

Il giudice d’appello ha poi escluso la pregiudizialità di altra decisione della Commissione tributaria provinciale concernente il 1997 e, quanto alla notificazione dell’avviso, ha respinto le relative eccezioni, rilevando che la notificazione è avvenuta presso il domicilio del liquidatore, di modo che il rifiuto della figlia di costui ha giustificato il deposito dell’atto presso la casa comunale e che comunque la condotta processuale della contribuente ha sanato l’eventuale irregolarità della notificazione.

Contro questa sentenza la società propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a sette motivi, cui l’Agenzia replica con controricorso e ricorso incidentale, articolato in quattro motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.-Infondato è il primo motivo del ricorso principale, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, col quale la società lamenta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e degli artt. 139,140 e 156 c.p.c., sostenendo che la notificazione dell’avviso, eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ma senza affissione dell’avviso di deposito dell’atto in Comune alla porta di abitazione, a fronte della dichiarazione resa al messo notificatore dalla figlia del destinatario dell’atto che il padre era momentaneamente assente, sia inesistente.

Sul punto, difatti, in generale, le sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916) hanno chiarito che l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.

1.1.- Questi principi, benchè espressi con riguardo alla notificazione del ricorso per cassazione sono applicabili, per la loro portata generale, altresì alla notificazione dell’avviso (per la loro estensione alla notificazione della cartella di pagamento, vedi Cass. 28 ottobre 2016, n. 21865).

1.2.- In particolare, si è precisato (tra varie, Cass. 30 dicembre 2016, n. 27479 e 30 settembre 2016, n. 19522) che la notificazione dell’atto impositivo, eseguita ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 140 c.p.c., che manchi dell’affissione dell’avviso di deposito presso la casa comunale, è nulla ed in quanto tale sanabile per raggiungimento dello scopo.

1.3.- Per conseguenza, nel caso in esame i vizi della notificazione, anche qualora sussistenti, sono stati comunque sanati dalla tempestiva impugnazione dell’avviso ad opera della contribuente.

2.- Inammissibile è, poi, il secondo motivo del ricorso principale col quale, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la contribuente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’illegittimità dell’indagine sui conti bancari disposta dal Comandante di zona in mancanza di indizi di evasione.

2.1.- Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; conf., tra varie, 11 settembre 2015, n. 17956).

2.2.- Il che è quanto accaduto nel caso in esame, in cui i profili coinvolgono aspetti preliminari, inequivocabilmente superati dalla decisione di fondatezza nel merito, nei limiti indicati in narrativa, dell’avviso di accertamento.

3.- Fondato è, invece, il terzo motivo del ricorso principale, col quale la società si duole della violazione dell’art. 12, comma 7, dello statuto dei diritti del contribuente, là dove il giudice d’appello, pur riconoscendo che l’avviso di accertamento è stato emanato antecedentemente al decorso del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni ad esso prodromico, ha escluso la nullità dell’avviso, reputando sufficiente a concretare la particolare e motivata urgenza che consente l’inosservanza del termine dilatorio l’approssimarsi della scadenza di quello previsto per l’accertamento.

E’ ius receptum che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, comporta l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza (Cass., sez. un., 29 luglio 2013, n. 18184).

3.1.- Dopo qualche iniziale perplessità, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai ferma nel ritenere che le specifiche ragioni di urgenza non possano identificarsi con l’imminente spirare del termine di decadenza per l’accertamento, del quale la sentenza impugnata, sia pure in narrativa, dà conto (tra varie, vedi Cass. 12 agosto 2015, n. 16707; 7 agosto 2015, n. 16602;

15 luglio 2015, n. 14803; 28 marzo 2014, n. 7315; 5 febbraio 2014, n. 2592; 3 febbraio 2014, n. 2279; 3 febbraio 2014, n. 2281; 29 gennaio 2014, n. 1869), giacchè è dovere dell’amministrazione attivarsi tempestivamente per consentire il dispiegarsi del contraddittorio procedimentale. Altrimenti, si è rimarcato, si verrebbero a convalidare, in via generalizzata, tutti gli atti in scadenza, in contrasto col principio secondo cui il requisito dell’urgenza deve essere riferito alla concreta fattispecie e, cioè, al singolo rapporto tributario controverso; fermo restando, hanno rimarcato le sezioni unite, che spetta all’ufficio l’onere di provarne in giudizio la sussistenza.

3.2.- Al cospetto dell’imminente scadenza dei termini previsti per l’azione di accertamento, per poter ravvisare le specifiche ragioni d’urgenza sono necessarie allegazione e prova dell’oggettiva impossibilità di adempimento dell’obbligo, a causa dell’imminente scadenza del termine di decadenza, che non abbia consentito di adempiere l’obbligo e che sia dipesa da fatti o condotte non imputabili all’Ufficio a titolo di incuria, negligenza o inefficienza (in termini, tra varie, Cass. 10 giugno 2015, n. 11993; 16 marzo 2016, n. 5149).

4.- Il motivo va quindi accolto, in quanto, a fronte dell’accertamento dell’inosservanza del termine dilatorio, non risulta che sia stata dedotta la sussistenza di tali presupposti; il che determina l’assorbimento dei restanti motivi del ricorso principale, nonchè del ricorso incidentale, che affrontano il merito della vicenda.

In accoglimento del motivo, la sentenza impugnata va cassata e, non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio va deciso nel merito, con l’accoglimento dell’impugnazione originariamente proposta.

L’avvenuto consolidamento della giurisprudenza di legittimità successivamente al deposito del ricorso comporta la compensazione di tutte le voci di spesa.

PQM

 

la Corte:

rigetta il primo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il secondo, accoglie il terzo, assorbiti i restanti, nonchè il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’impugnazione originariamente proposta. Compensa tutte le voci di spesa.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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