Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21428 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 06/10/2020), n.21428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 31266-2018 proposto da:

M.A. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo

studio dell’avvocato VALERIO MORETTI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCO MORETTI;

– ricorrente –

contro

M. BUSINESS SRL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei

Commissari Straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI RIPETTA 142, presso lo studio dell’avvocato STANISLAO

CHIMENTI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO DALLA VERITA’;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

03/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE

EDUARDO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con D.M. Sviluppo Economico 7 aprile 2015, la M. Business s.r.l. fu ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ex D.Lgs. n. 270 del 1999 e successivamente, con sentenza 10 aprile 2015, n. 68, il Tribunale di Bologna ne dichiarò lo stato di insolvenza, contestualmente disponendo procedersi all’accertamento del passivo ed assegnando ai creditori il termine per le proprie richieste di insinuazione.

1.1. M.A. s.r.l., deducendo di aver stipulato, in qualità di locatrice, con la predetta società, alcuni contratti di locazione (tutti con scadenza 31 dicembre 2015 e tacitamente rinnovabili) aventi ad oggetto gli impianti fotovoltaici ivi specificamente indicati, nonchè, in qualità di incaricata, un contratto riguardante l’assistenza nella gestione di tali impianti commissionatale dalla medesima M. Business s.r.l., e rappresentando che quest’ultima, dal settembre 2014, non le aveva più regolarmente corrisposto i dovuti canoni locatizi e, fin dall’inizio del descritto rapporto di assistenza, nemmeno i compensi spettantile, formulò la propria domanda di ammissione al passivo della suddetta procedura. In particolare, nel dare atto di essere, a propria volta, debitrice verso M. Business s.r.l. per cessioni a proprio favore di contributi del Gestore Servizi Energetici s.p.a., ed invocando il riconoscimento della relativa compensazione, quantificò il proprio residuo credito in complessivi Euro 1.263.105,05, di cui così chiese l’ammissione in via principale: i) Euro 1.186.003,11, in prededuzione L. fall. ex art. 111, per crediti maturati dopo l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria; ii) Euro 77.101,95, in chirografo, per crediti maturati prima dell’apertura della procedura suddetta. Formulò, inoltre, nelle conclusioni dell’istanza L. fall. ex art. 93, un’articolata richiesta, in via subordinata, per il caso di mancato riconoscimento della compensazione.

1.1.1. Il giudice delegato, condividendo il progetto di stato passivo rassegnato dai commissari straordinari, riconobbe la compensazione come richiesta dall’istante e, quindi, pronunciando sulla domanda dalla stessa proposta in via principale, ammise: i) in prededuzione, la complessiva somma di Euro 795.410,08, per crediti post apertura della procedura de qua; ii) in chirografo, l’importo totale di Euro 460.801,795, per crediti ante apertura di quest’ultima. Negò, invece, l’ammissione quanto ad Euro 6.893,196.

1.2. Decidendo, poi, sull’opposizione della M.A. s.r.l., il Tribunale di Bologna, con decreto del 3 ottobre 2018, n. 3268, l’ha accolta solo parzialmente e, per l’effetto, ha ammesso l’opponente per l’ulteriore somma di Euro 6.893,19, in chirografo, confermando, nel resto, la statuizione del giudice delegato.

1.2.1. In particolare, quel tribunale, da un lato, ha condiviso l’impostazione della creditrice quanto all’esclusione dell’importo di Euro 6.893,16, ritenuta ingiustificata per il fatto che “la procedura non chiarisce in cosa consiste la carenza documentale per la minor somma esclusa”; dall’altro, e con riguardo ai crediti maturati da M.A. s.r.l. anteriormente all’ammissione di M. Business s.r.l. alla procedura di amministrazione straordinaria, non ha riconosciuto il beneficio della prededuzione invocato L. fall. ex art. 74, nè il privilegio ex art. 2764 c.c.: il primo, perchè ha disatteso “la prospettazione della ricorrente, che vorrebbe riconosciuta la continuità L. fall. ex art. 74, e, di conseguenza, la predednione su tutti i crediti ante e post A.S.” ed ha giudicato inapplicabile “alla fattispecie la L. fall., art. 74, che si riferisce ai contratti ad esecuzione continuata o periodica, quale non è il contratto di locazione o il contratto di manutenzione degli impianti fotovoltaici”; il secondo, atteso che “la ricorrente non ha indicato i beni su cui esercitare il privilegio a norma della L. fall., art. 93, e, soprattutto, il bene immobile de quo (impianto fotovoltaico) è ontologicamente inidoneo a fornire frutti e non consta di altri beni atti “a fornire l’immobile o a coltivare il fondo” sui quali esercitare la prelazione”.

2. Avverso questo decreto M.A. s.r.l. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, resistiti, con controricorso, dalla M. Business s.r.l. in amministrazione straordinaria. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Vizio della pronuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione della L. fall., artt. 74 e 80, nonchè del D.Lgs. 8 giugno 1999, n. 270, artt. 50 e 51, in punto di non prededucibilità dei canoni di locazione per gli impianti fotovoltaici”. Si assume, in sintesi, che: i) la L. fall., art. 74, come novellato dal D.Lgs. n. 169 del 2007, rappresenterebbe il “nuovo paradigma dei contratti di durata” e sancirebbe “un principio di carattere generale valido (..) per tutti i contratti ad esecuzione continuata o periodica” e, dunque, anche per il contratto di locazione, con la conseguenza che i crediti del locatore per i canoni scaduti prima del fallimento “assumono, a seguito del subingresso del curatore nel rapporto nego.ziale, il titolo di crediti nei riguardi della massa e, quindi, prededucibili”. La regola prevista da tale nonna varrebbe anche nell’amministrazione straordinaria, giacchè la relativa disciplina richiama le norme della legge fallimentare sui rapporti giuridici pendenti, tra cui anche la L. fall., art. 74;

in caso di amministrazione straordinaria, il subentro del commissario nei contratti in corso alla data di apertura della procedura potrebbe avvenire “anche in maniera implicita” e comunque, nella specifica fattispecie in esame, l'”evento subentro risulta incontestabilmente avvenuto ed è oggetto di espresso accertamento giudiziale”; infine, la decisione del tribunale bolognese sarebbe erronea laddove ha escluso l’applicabilità della L. fall., art. 74, ritenendo, invece, applicabile la L. fall., art. 80, in quanto tali nonne disciplinerebbero “aspetti diversi di un rapporto contrattuale che abbia una parte divenuta insolvente”, e l’applicabilità della prima delle due norme appena richiamate sarebbe dovuta anche in considerazione delle peculiari caratteristiche dei contratti di locazione di cui si discute;

II) “Vizio della pronuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione dell’art. 2764 c.c., in punto di non riconoscimento del privilegio ai canoni di locazione per utilizzo di impianti fotovoltaici”. Si deduce che il decreto impugnato è “contrario a precedenti consolidati di questa Ecc.ma Corte di Cassazione” laddove esclude il privilegio perchè “la ricorrente non ha indicato i beni su cui esercitare il privilegio a norma della L. fall., art. 93”, posto che la M.A. s.r.l. aveva specificamente indicato, fin dalla domanda L. fall. ex art. 93, i singoli impianti fotovoltaici oggetto dei contratti di locazione da cui derivano (parte de)i propri crediti. Inoltre, non sarebbe corretto ritenere che l’impianto fotovoltaico “è ontologicamente inidoneo a fornire frutti e non consta di altri beni atti “a fornire l’immobile o a coltivare il fondo””, in quanto tra i beni a servizio dello stesso, sui quali potrebbe essere fatto valere il privilegio de quo, andrebbero annoverati “gli immobili sui quali gli impianti insistono, i beni mobili presenti all’interno di tali immobili e i beni ed altri impianti che consentono ai predetti impianti fotovoltaici di operare”.

RITENUTO CHE:

Le questioni poste dai descritti motivi – sul primo dei quali non si rinvengono specifici precedenti di questa Corte; sul secondo sussistendo pronunce contrastanti – meritano un ulteriore approfondimento, sicchè, non ricorrendo i presupposti per la decisione camerale ex art. 380-bis c.p.c., la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, art. 1-bis.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

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