Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21427 del 24/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 24/10/2016), n.21427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14467/2015 proposto da:

AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dell’avvocato GIUSEPPE SAMUELE BERTA giusta procura in atti;

– controricorrente –

contro

B.G., B.M., G.C., GA.CE.,

L.G., L.P., R.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 722/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

07/05/2014, depositata il 27/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/06/2016 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO

Che il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – La Corte d’appello di Brescia ha rigettato il gravame con il quale l’Agenzia del Demanio, convenuta in giudizio davanti al Tribunale dai sig.ri B.G., B.M., G.C., Ga.Ce., L.G., L.P., R.A. e R.G., lamentava che nel giudizio di primo grado era stata dichiarata contumace senza aver ricevuto notifica dell’atto di citazione.

La Corte ha rilevato infatti che era andata a buon fine la rinnovazione della notifica disposta dal primo giudice ed ha dichiarato inammissibile, in quanto proposta soltanto con la comparsa conclusionale, la nuova eccezione con cui l’Amministrazione denunciava il vizio della seconda citazione, consistente nell’omissione del riferimento al fatto che si trattava di una notifica in rinnovazione.

2. – Avverso tale pronuncia propone ricorre per cassazione l’Agenzia del Demanio, affidandosi a due motivi, cui gli intimati resistono con controricorso.

3. – Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione di norme di legge, sostiene che il fatto da essa dedotto nella comparsa conclusionale non integrava una nuova e diversa eccezione, bensì la mera prospettazione di un fatto impeditivo della controeccezione (di avvenuta notifica della citazione in rinnovazione) dedotta dagli appellati.

3.1 – La censura è infondata.

La prospettazione della ricorrente è fuorviante: più che la dialettica eccezione-controeccezione, infatti, rileva qui la considerazione che il vizio della citazione – e dunque della sentenza di primo grado – evidenziato nella comparsa conclusionale in appello, doveva essere dedotto quale motivo d’impugnazione, ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1; e i motivi di appello devono essere contenuti, a pena d’inammissibilità, nell’atto introduttivo del giudizio di gravame, mentre non possono essere dedotti con la comparsa conclusionale, destinata alla sola illustrazione – giammai integrazione – di essi.

4. – Il secondo motivo, attenendo alla fondatezza della questione di nullità di cui al precedente motivo, è assorbito;

che detta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;

che la difesa di parte controricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che il collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;

che pertanto il ricorso va rigettato;

che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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