Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21427 del 17/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 17/10/2011), n.21427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6895-2007 proposto da:

P.D., S.L., S.G.,

S.A., (gli ultimi tre quali eredi di P.

R.), tutti quali eredi D.T.M., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio

dell’avvocato GULLO ALESSANDRA, rappresentati e difesi dall’avvocato

MAGARAGGIA GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA PREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PATTERI ANTONELLA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 309/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 20/02/2006 R.G.N. 1410/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato POLLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli eredi di D.T.M. hanno chiesto che venisse accertata l’irripetibilità di alcune somme trattenute dall’Inps nei confronti della de cuius e nei loro confronti a seguito della riliquidazione della pensione diretta e del trattamento pensionistico di reversibilità di cui era titolare la D.T., riliquidazione che aveva fatto seguito al riconoscimento della integrazione al minimo di quest’ultimo trattamento, in esecuzione di una precedente sentenza del Pretore di Brindisi, ed al trasferimento dell’integrazione al trattamento minimo dalla pensione diretta a quella di reversibilità.

Il Tribunale ha rigettato la domanda con sentenza che è stata confermata dalla Corte di Appello di Lecce, che con sentenza depositata in data 20.2.2006 ha ritenuto che gli eredi non avrebbero potuto pretendere più di quanto sarebbe spettato alla loro dante causa a seguito della riliquidazione dell’intera posizione pensionistica della de cuius, e così non più dell’importo ad essa dovuto a titolo di integrazione al minimo della pensione di reversibilità, detratto quanto indebitamente corrisposto per lo stesso titolo sulla pensione diretta. Quanto alla somma già recuperata nei confronti della D.T., la Corte territoriale ha ritenuto che l’affermazione dei ricorrenti, secondo cui il reddito della loro dante causa sarebbe stato inferiore a quello previsto dalla legge, era rimasta sfornita di prova, non essendo sufficiente a tal fine la sola generica autocertificazione di uno degli eredi.

Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione gli eredi di D.T. M. affidandosi a due motivi di ricorso cui resiste con controricorso l’Inps.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo si denuncia omessa e insufficiente motivazione e contemporanea violazione ed erronea applicazione degli artt. 1242 e 2697 c.c., assumendo che l’Istituto previdenziale non avrebbe mai fornito la prova del credito vantato nei confronti della pensionata, e recuperato in parte nei suoi confronti e in parte nei confronti degli eredi, sicchè detto credito non avrebbe potuto essere dedotto in compensazione dall’Inps (anche perchè la compensazione in senso tecnico postula l’autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti e pertanto va esclusa allorchè i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto).

2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione ed erronea applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 263, contestando la statuizione della Corte territoriale con cui è stato ritenuto che i limiti posti dalle norme speciali alla ripetizione nei confronti degli eredi del pensionato (L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 263) non opererebbero quando l’Istituto previdenziale, nell’ambito di una riliquidazione del complessivo trattamento pensionistico spettante ad uno stesso soggetto e costituito da una pensione diretta e da una di reversibilità, proceda ad una compensazione tra crediti e debiti dell’assicurato in relazione ad un medesimo titolo – quello della integrazione al minimo che deve essere riconosciuta su una delle pensioni in godimento – ed al recupero delle somme che siano state erroneamente corrisposte a titolo di integrazione al minimo su un’altra pensione.

3.- Il primo motivo è infondato. Ed invero, anche a prescindere dalla considerazione svolta dal resistente, secondo cui nella fattispecie in esame l’erogazione del trattamento minimo non dovuto sulla pensione diretta costituiva un presupposto della originaria domanda di parte ricorrente, tendente ad ottenere che fosse dichiarata l’illegittimità del conguaglio operato dall’Istituto tra quanto erogato a titolo di integrazione al minimo sulla pensione diretta e quanto spettante per lo stesso titolo sulla pensione di reversibilità, va rilevato che nel caso in esame deve trovare applicazione il principio che è stato anche recentemente ribadito dalle sezioni unite di questa Corte – cfr. sentenza n. 18046 del 2010 – ed ancora da Cass. n. 198/2011 e n. 1228/2011, secondo cui in tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato in qualità d’attore dal pensionato che miri ad ottenere l’accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l’ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l’esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (nella specie, le sezioni unite hanno ritenuto che spettasse al pensionato – attore l’onere di provare che il mancato superamento della soglia di reddito per l’attribuzione della quota d’integrazione al minimo, contestata dall’ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata).

Nella specie, tale prova non è stata fornita in alcun modo dagli odierni ricorrenti, che si sono limitati ad una generica contestazione del fondamento della pretesa dell’ente previdenziale, sicchè le censure espresse da parte ricorrente non possono trovare accoglimento.

4.- Il secondo motivo è fondato e deve essere accolto nei limiti di cui appresso. Deve anzitutto ritenersi priva di qualsiasi fondamento la doglianza che attiene alla legittimità della trattenuta effettuata dall’Inps nei confronti della de cuius prima del suo decesso (avvenuto in data (OMISSIS)). La Corte d’appello ha, infatti, ritenuto che l’affermazione degli eredi della D.T., secondo cui la somma in questione non sarebbe stata assoggettabile a recupero per essere stato il reddito della loro dante causa nel 1995 inferiore alla soglia stabilita dalla legge, era rimasta “assolutamente sfornita di precisazione e di prova”, essendo stata prodotta solo una generica “autocertifìcazione” di un erede. Tale statuizione non è stata specificamente, e quindi validamente, censurata da parte dei ricorrenti, che si sono limitati soltanto a dedurre la mancata contestazione dell’Inps in ordine alla suddetta “autocertificazione”, sicchè il motivo di ricorso in esame, per questa parte, deve ritenersi inammissibile, prima ancora che infondato.

5.- Il motivo è fondato, invece, per quanto riguarda la censura relativa alla somma trattenuta dall’ente previdenziale nei confronti degli eredi. La Corte territoriale ha ritenuto la legittimità della trattenuta sul rilievo della unitarietà del rapporto concernente l’integrazione al minimo delle varie pensioni fruite da uno stesso beneficiario, osservando poi che, rispetto a tale rapporto unitario, sarebbe ben possibile configurare una compensazione contabile tra debiti e crediti dell’assicurato, con conseguente esclusione dell’operatività delle norme limitative della ripetizione. Tali affermazioni non appaiono condivisibili, ponendosi in contrasto con i principi che sono stati di recente riaffermati da questa Corte, ed ai quali il Collegio intende dare continuità, secondo cui le pensioni godute dallo stesso soggetto, che siano erogate da uno stesso istituto assicuratore o da istituti diversi, una quale pensione diretta e l’altra quale pensione ai superstiti, ineriscono a rapporti ben distinti, e questa distinzione si estende anche alle eventuali integrazioni al minimo, costituenti accessori della pensione in relazione a cui sono dovute o di fatto sono corrisposte, con la conseguenza che “in caso di riconoscimento della integrazione al minimo della pensione su cui questo beneficio effettivamente spetti, in base al D.L. n. 463 del 1983, art. 6, comma 3, conv. in L. n. 638 del 1983, non sono ravvisabili ragioni sufficienti per escludere l’operatività delle norme limitative della ripetizione, quali la L. n. 88 del 1989, art. 52 e la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 263 con riferimento alle somme che siano state nel frattempo erroneamente corrisposte a titolo di integrazione al minimo su un’altra pensione” (cfr. Cass. n. 6142/2001, seguita da Cass. n. 6618/2001, Cass. n. 15996/2001 e, più recentemente, Cass. n. 3703/2006).

Nella sentenza n. 6142/2001 cit. è stato altresì precisato come sia chiaramente erronea l’argomentazione secondo cui i limiti posti dalle norme speciali alla ripetizione nei confronti del pensionato di prestazioni indebite non opererebbero quando l’istituto previdenziale proceda ad una compensazione tra crediti e debiti dell’assicurato, evidenziando come tale ragionamento parte da una premessa errata, e cioè “che possa ritenersi sussistere effettivamente un credito dell’istituto previdenziale, avente ad oggetto la restituzione di erogazioni non dovute, se l’azione di ripetizione è inibita da una norma speciale”, ed osservando anche che tale impostazione porterebbe sostanzialmente ad una vanificazione della portata e della ratio delle norme speciali sulla ripetizione degli indebiti previdenziali.

6.- La sentenza impugnata, che sullo specifico punto non si è attenuta ai principi sopra enunciati, deve essere pertanto cassata limitatamente allo stesso punto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito (art. 384 c.p.c., comma 1, nel testo vigente anteriormente alla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006), dichiarando l’irripetibilità della somma di Euro 6.454,00 (L. 12.496.680) richiesta dall’Istituto direttamente nei confronti degli eredi della D.T..

7.- In considerazione dell’esito globale della lite, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara irripetibile l’importo di Euro 6.454,00 (L. 12.496.680) richiesto direttamente nei confronti degli eredi;

compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

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