Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21427 del 16/08/2019
Cassazione civile sez. lav., 16/08/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 16/08/2019), n.21427
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17692/2014 proposto da:
A.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TORRE,
rappresentata e difesa dall’avvocato MATTEO DE CRESCENZO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.
(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
e contro
SCUOLA MEDIA STATALE (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 1762/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 07/01/2014 R.G.N. 1584/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/04/2019 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CIMMINO Alessandro, che ha concluso per estinzione per rinuncia;
udito l’Avvocato ANTONIO ROMBOLA’ per delega Avvocato MATTEO DE
CRESCENZO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Vallo della Lucania, A.M.P. esponeva che in data 8.9.99, mentre lavorava quale docente in servizio presso la scuola media statale (OMISSIS), era rimasta vittima di “difficoltà respiratorie” dovute “all’inalazione di sostanze chimiche tossiche, esalate dalle vernici adoperate da un operaio incaricato dal Comune di tinteggiare le pareti delle aule” della detta scuola.
Dedotta la responsabilità della parte datoriale, chiedeva la condanna di essa al pagamento della somma di Euro 27.996,78, asseritamente dovuta a titolo di risarcimento dei danni subiti come da stima di proprio c.t.p., oltre accessori e spese di lite.
Costituitisi in giudizio con separate memorie, il MIUR e la scuola media statale “A. TORRE” di Vallo della Lucania hanno contestato la domanda chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 821/2011 il Tribunale ha rigettato il ricorso, rilevando in particolare l’assenza di colpa dell’amministrazione scolastica e la fortuità dell’evento lesivo subito dall’insegnante.
Avverso tale pronuncia la A. proponeva gravame.
Radicatosi il contraddittorio, con sentenza depositata il 7.1.14, la Corte d’appello di Salerno rigettava l’impugnazione compensando le spese. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la A., affidato a due motivi; resiste il MIUR con controricorso, mentre la scuola è rimasta intimata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Essendo stato prodotto atto di rinuncia al presente ricorso, notificato alle controparti e da queste accettato, deve dichiararsi l’estinzione del processo senza pronuncia sulle spese ex art. 391 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2019