Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21427 del 16/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 16/08/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 16/08/2019), n.21427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17692/2014 proposto da:

A.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TORRE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MATTEO DE CRESCENZO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

SCUOLA MEDIA STATALE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1762/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 07/01/2014 R.G.N. 1584/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/04/2019 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per estinzione per rinuncia;

udito l’Avvocato ANTONIO ROMBOLA’ per delega Avvocato MATTEO DE

CRESCENZO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Vallo della Lucania, A.M.P. esponeva che in data 8.9.99, mentre lavorava quale docente in servizio presso la scuola media statale (OMISSIS), era rimasta vittima di “difficoltà respiratorie” dovute “all’inalazione di sostanze chimiche tossiche, esalate dalle vernici adoperate da un operaio incaricato dal Comune di tinteggiare le pareti delle aule” della detta scuola.

Dedotta la responsabilità della parte datoriale, chiedeva la condanna di essa al pagamento della somma di Euro 27.996,78, asseritamente dovuta a titolo di risarcimento dei danni subiti come da stima di proprio c.t.p., oltre accessori e spese di lite.

Costituitisi in giudizio con separate memorie, il MIUR e la scuola media statale “A. TORRE” di Vallo della Lucania hanno contestato la domanda chiedendone il rigetto.

Con sentenza n. 821/2011 il Tribunale ha rigettato il ricorso, rilevando in particolare l’assenza di colpa dell’amministrazione scolastica e la fortuità dell’evento lesivo subito dall’insegnante.

Avverso tale pronuncia la A. proponeva gravame.

Radicatosi il contraddittorio, con sentenza depositata il 7.1.14, la Corte d’appello di Salerno rigettava l’impugnazione compensando le spese. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la A., affidato a due motivi; resiste il MIUR con controricorso, mentre la scuola è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Essendo stato prodotto atto di rinuncia al presente ricorso, notificato alle controparti e da queste accettato, deve dichiararsi l’estinzione del processo senza pronuncia sulle spese ex art. 391 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA