Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21427 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 06/10/2020), n.21427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2194-2019 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati STEFANIA DAL CERO, SERGIO DAL

CERO, CORRADO FARINON;

– ricorrente –

contro

A.L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VITELLESCHI 42, presso lo studio dell’avvocato LUCIA TEMPESTINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato NATALE CALLIPARI;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositato il

23/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE

ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Venezia, con decreto del 23 ottobre 2018, ha rigettato il reclamo di C.A. avverso il decreto del Tribunale di Vicenza che aveva rigettato la sua richiesta di revoca o riduzione dell’assegno divorzile, di Euro 2000,00 mensili, disposto in favore dell’ex coniuge A.L.M..

La corte ha ritenuto non rilevanti i fatti indicati dal reclamante – in particolare, l’assegnazione alla A. di un immobile del valore di Euro 290000 a seguito dello scioglimento della comunione con l’ex coniuge e la rinuncia da parte di quest’ultima ai diritti di crede pretermessa della madre – sul presupposto che avrebbero dovuto essere valorizzati nel giudizio di divorzio e non in quello di revisione delle condizioni di divorzio o che fossero comunque non rilevanti, anche perchè non comportanti effetti apprezzabili nei rapporti patrimoniali con l’ex coniuge (come la variazione patrimoniale conseguente allo scioglimento della comunione) o implicanti scelte individuali insindacabili (come la rinuncia a titolo gratuito all’esercizio dell’azione di riduzione verso il coerede).

Il C. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, resistito dalla A., la quale ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso presenta profili di rilevanza nomofilattica che ne consigliano la discussione in pubblica udienza, tenuto conto del tenore delle questioni controverse, concernenti l’attitudine ad incidere sulle valutazioni inerenti al riconoscimento e alla revisione dell’assegno divorzile delle attribuzioni patrimoniali in sede di scioglimento della comunione legale tra i coniugi e delle scelte dell’ex coniuge di rinunciare ai diritti ereditari.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione del ricorso all’udienza pubblica della 1a sezione civile.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

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