Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21426 del 24/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 24/10/2016), n.21426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1434/2015 proposto da:

DOMOTEC IMPIANTI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARLETTA 29, presso

lo studio dell’avvocato MARINA ZELA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO L.R.G., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA TACITO, 41, presso lo studio dell’avvocato SIMONE

GRASSI, rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO DI PRIMA giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA del 27/11/2014,

depositata il 02/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l’Avvocato MARINA ZELA, difensore del ricorrente, che si riport

agli scritti;

udito l’Avvocato MAURIZIO MORGANTI per delega dell’avvocato FILIPPO

DI PRIMA, difensore del controricorrente, che si riporta agli

scritti.

Fatto

PREMESSO

Che il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – Il Tribunale di Catania ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del fallimento del Dott. L.R.G., farmacista, proposta dalla Domotec Impianti s.r.l., ritenendo insufficienti le prove offerte dalla ricorrente di un suo credito chirografario di Euro 120.000,00 a titolo di corrispettivo di lavori di ristrutturazione asseritamente eseguiti presso i locali della farmacia.

Il Tribunale ha ritenuto che le risultanze delle scritture contabili, avendo efficacia probatoria esclusivamente tra imprenditori, non potessero essere opposte ai creditori concorsuali; che le fatture emesse dalla società creditrice non costituissero prova del credito; che le altre prove documentali (tra le quali quattro assegni, non protestati, emessi a favore della ricorrente) e testimoniali fossero inidonee, essendo le prime prive di data certa e le seconde generiche.

2. – La Domotec Impianti s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui la curatela intimata ha resistito con controricorso.

3. – Il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce “violazione dell’art. 360, nn. 3 e 5 (violazione o falsa applicazione di norme di diritto)”, sono inammissibili perchè non contengono l’articolazione di specifiche e chiare censure di legittimità nei confronti del provvedimento impugnato. Con essi, infatti, si argomenta circa una pretesa violazione del contraddittorio, di cui non si scorge l’attinenza alla causa di cui trattasi, promossa dalla stessa ricorrente (che dunque aveva essa stessa, semmai, l’onere di instaurare il contraddittorio nei confronti della controparte, ai sensi dell’art. 101 c.p.c.); oppure circa l’inopponibilità a terzi di scritture prive di data certa ai sensi dell’art. 2704 c.c., o l’efficacia probatoria delle scritture contabili nei rapporti tra imprenditi, ai sensi dell’art. 2710 c.c., sulle quali il Tribunale ha adottato chiare statuizioni – peraltro corrette in diritto – che non vengono tuttavia censurate con pari chiarezza in punto di legittimità.

3. – Il terzo motivo, con cui, denunciando violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione, si lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale sulla esecuzione dei lavori da parte della ricorrente, è inammissibile essendo consentita, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo come modificato con D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, qui applicabile in considerazione della data di pubblicazione del decreto impugnato), la sola censura di omesso esame circa un fatto – non già la semplice prova di esso (cfr. Cass. Sez. Un. 8053/2014) – decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti.;

che detta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che il collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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