Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21425 del 27/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/07/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 27/07/2021), n.21425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21928/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

R.E., elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria n.

5, presso lo studio dell’Avv. Laura Tricerri, rappresentato e difeso

dall’Avv. Corrado Disa, giusta procura a margine del controricorso

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Avverso la sentenza n. 85/09/14 della Commissione tributaria

regionale del Friuli Venezia Giulia, depositata il 13 febbraio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 febbraio

2021 dal Consigliere Raffaele Rossi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. A seguito di verifica contabile, l’Agenzia delle Entrate procedeva, con metodo sintetico D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 38 alla rettifica del reddito complessivo di R.E. per i periodi d’imposta 2004 e 2005, emettendo due separati avvisi di accertamento riferiti a ciascuna annualità.

In specie, l’Ufficio acclarava in capo al contribuente la disponibilità di un immobile (della superficie di mq 150) ubicato in zona di particolare pregio di Trieste ed adibito a casa di abitazione, il possesso di un’autovettura di grossa cilindrata, il pagamento di rate di mutuo; individuato l’importo reddituale attribuito ai singoli beni come indice di ricchezza in applicazione del c.d. redditometro, determinava il maggior reddito percepito ai fini IRPEF e recuperava a tassazione l’imposta non versata, maggiorata di sanzioni ed interessi.

2. L’impugnativa del contribuente – spiegata con separati ricorsi poi riuniti per connessione dal giudice di prime cure – veniva disattesa in primo grado e parzialmente accolta, a seguito di appello, dalla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia con la sentenza in epigrafe menzionata, la quale quantificava nelle minori somme di Euro 82.204,88 e di Euro 73.429,39 il reddito imponibile del contribuente rispettivamente per le annualità 2004 e 2005.

3. Ricorre per cassazione, affidandosi ad un motivo, l’Agenzia delle Entrate; resiste, spiegando altresì ricorso incidentale articolato su quattro motivi, R.E..

Il contribuente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con la memoria illustrativa, il contribuente ha documentato (allegando copia delle relative domande) di aver proposto tempestiva e rituale istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, ed allegato di aver provveduto (mediante i pagamenti già eseguiti lite pendente) al versamento delle somme dovute, determinate a mente dei commi 2 e 2-bis del citato articolo.

A fronte di detta istanza (riferita, come si evince dal contenuto di essa, agli avvisi di accertamento oggetto del contendere) non risulta intervenuto diniego di definizione ad opera dell’A.F., non avendo di ciò fornito prova (né invero allegazione) quest’ultima.

Alcuna istanza di trattazione è stata poi presentata dalle parti entro il termine, ex lege stabilito, del 31 dicembre 2020.

Appare pertanto perfezionata la fattispecie estintiva del processo prevista dalla citata norma ed in tal senso si impone declaratoria con cessazione della materia del contendere, come da dispositivo.

5. Le spese del processo così dichiarato estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, a mente dello specifico precetto del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13.

In ragione della definizione condonistica della vertenza, non si ravvisano i presupposti per imporre alla società il pagamento del c.d. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (così Cass. 07/12/2018, n. 31372; Cass. 07/06/2018, n. 14782; Cass. 12/11/2015, n. 23175).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6 e cessata la materia del contendere.

Pone le spese di lite a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021

 

 

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