Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21425 del 24/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 24/10/2016), n.21425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27256/2014 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AREZZO 29,

presso lo studio dell’avvocato MARCO ANTONANGELI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALVARO RIOLO giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DI A.A. IN ESTENSIONE DEL FALLIMENTO DI

(OMISSIS) SAS (OMISSIS) E D.M.C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIOVANNI VITELLESCHI 26, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO

PASSALACQUA, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PIZZUTO

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

– intimati –

avverso la sentenza n. 703/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

30/09/2014, depositata il 14/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l’Avvocato GAETANO MILIO per delega dell’avvocato ALVARO RIOLO,

difensore del ricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

PREMESSO

Che il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – La Corte d’Appello di Messina ha respinto il reclamo della sig.ra A.A., socia accomandante della (OMISSIS) s.a.s. di M.C., avverso la dichiarazione del proprio fallimento in estensione di quello della società per essersi ingerita nell’amministrazione, ai sensi dell’art. 2320 c.c..

La Corte ha ritenuto che i numerosi pagamenti eseguiti dalla reclamante per un lungo arco di tempo, anche con rilascio di titoli cambiari, dimostrassero un comportamento continuo e costante di assunzione di obbligazioni per la società, evidenziando che non si trattava di singoli interventi riconducibili al vincolo familiare con il socio accomandatario, che era anche suo marito, o a mere esecuzioni di direttive del medesimo.

2. – La soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. La curatela intimata ha resistito con controricorso.

3. – Le censure della ricorrente sono inammissibili.

La Corte d’appello, infatti, ha accertato, in punto di fatto, che i pagamenti eseguiti sistematicamente dalla sig.ra A. rivelavano l’assunzione di obbligazioni per la società da parte sua, e che tale attività ella svolgeva autonomamente, ossia non su incarico del marito o per affectio familiare.

L’accertamento di tali fatti, certamente idonei ad integrare gli estremi dell’ingerenza del socio accomandante nella gestione, ai sensi dell’art. 2320 c.c., non è censurato in maniera adeguata dalla ricorrente. Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, invero, le statuizioni in fatto del giudice di merito possono essere censurate in sede di legittimità esclusivamente per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Nel ricorso in esame, invece, non v’è traccia di censure siffatte, limitandosi la ricorrente a sostenere di avere avuto un ruolo di mera garante della società e di aver agito sempre su disposizioni di suo marito e dolendosi, inoltre, della mancata ammissione della prova testimoniale dedotta”;

che detta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che il collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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