Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21425 del 19/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 21425 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

sentenza con motivazione semplificata

sul ricorso proposto da:
TASSONE Vittorio, elettivamente domiciliato in Roma, lungotevere Michelangelo n. 9, presso lo studio degli Avv. Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, dai quali è rappresentato e difeso per procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è
domiciliato per legge;
– controrícorrente –

Data pubblicazione: 19/09/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli in data 5
maggio 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 luglio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Ranieri Roda con delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, il quale ha chiesto raccoglimento
del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l. – Con ricorso depositato il l ° febbraio 2011 presso la
Corte d’appello di Napoli, Vittorio Tassone ha proposto, ai
sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale sofferto a causa della non
ragionevole durata del giudizio di equa riparazione introdotto
dinnanzi alla Corte d’appello di Salerno con ricorso depositato nel mese di luglio 2004, definito con decreto depositato
nel mese di dicembre 2004 e concluso, a seguito di ricorso per
cassazione notificato nel mese di gennaio 2006, con sentenza
di cassazione con rinvio del giugno 2008 e con decreto della
Corte d’appello di Salerno del maggio 2009.
L’adita Corte d’appello ha rigettato la domanda, ritenendo
ragionevole il tempo complessivamente intercorso per la definizione del processo presupposto.

2

Giusti;

2. – Per la cassazione di questo decreto Vittorio Tassone
ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo.
L’intimata Amministrazione ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

ne semplificata nella redazione della sentenza.
2. – Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e
falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001 e
degli artt. 6, 13 e 41 della CEDU, nonché illogicità ed insufficienza della motivazione.
3. – Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi più volte in ordine alla applicabilità del procedimento disciplinato dalla
legge n. 89 del 2001 ai procedimenti introdotti sulla base
della legge stessa, per i quali deve ritenersi predicabile
l’operatività del termine ragionevole di durata e del conseguente regime indennitario in caso di sua violazione.
Come affermato di recente (Cass. n. 5924 del 2012 e altre
conformi), il giudizio di equa riparazione, che si svolge
presso le Corti d’appello ed eventualmente, in sede di impugnazione, dinnanzi a questa Corte, è un ordinario processo di
cognizione, soggetto, in quanto tale, alla esigenza di una definizione in tempi ragionevoli, esigenza, questa, tanto più
pressante per tale tipologia di giudizi, in quanto finalizzati
proprio all’accertamento della violazione di un diritto fonda-

3

l. – Il collegio ha deliberato l’adozione di una motivazio-

mentale nel giudizio presupposto, la cui lesione genera di per
sé una condizione di sofferenza e un patema d’animo che sarebbe eccentrico non riconoscere anche per i procedimenti ex lege
n. 89 del 2001. Né appare condivisibile l’assunto che il giu-

impugnazione costituiscano una fase necessaria di un unico
procedimento destinato a concludersi dinanzi alla Corte europea, nel caso in cui nell’ordinamento interno la parte interessata non ottenga una efficace tutela all’indicato diritto
fondamentale, atteso che il procedimento interno rappresenta
una forma di tutela adeguata ed efficace, sempre che, ovviamente, si svolga esso stesso nell’ambito di una ragionevole
durata.
Quanto alla determinazione della ragionevole durata di un
procedimento di equa riparazione, nelle numerose sentenze emesse nel 2012 (vedi, segnatamente, la n. 5924, cit.), questa
Corte ha ritenuto che ove, come nel caso di specie, venga in
rilievo un giudizio “Pinto” svoltosi anche dinanzi alla Corte
di cessazione e poi nuovamente, a seguito di cessazione con
rinvio, alla Corte d’appello, la durata complessiva debba essere ritenuta ragionevole ove non ecceda il termine di tre anni.
4. – Il ricorso deve quindi essere accolto, essendo erronea
la decisione della Corte territoriale che ha rigettato congrua

4

dizio dinnanzi alla Corte d’appello e l’eventuale giudizio di

la durata del processo presupposto, potrattasi per un periodo
superiore al triennio.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa può essere decisa nel merito.

pugnato emerge che la durata complessiva del procedimento di
equa riparazione è stata di circa quattro anni e dieci mesi.
Detratto il termine ragionevole, stimato in tre anni, nonché
il termine di undici mesi intercorso tra il deposito del decreto e la proposizione della impugnazione, ulteriore rispetto
al termine breve previsto per il ricorso per cassazione, la
durata non ragionevole risulta essere stata di circa undici
mesi.
Alla luce dell’accertata irragionevole durata del giudizio,
al ricorrente spetta un indennizzo che va liquidato sulla base
di euro 750 per anno, e quindi in complessivi euro 687,50, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Al ricorrente compete altresì il rimborso delle spese
dell’intero giudizio, liquidate complessivamente nella misura
indicata in dispositivo.
Le spese devono essere distratte in favore dei difensori
del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e,
decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia al

5

Nel caso di specie, infatti, dallo stesso provvedimento im-

pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro
687,50, oltre interessi legali dalla data della domanda al
saldo;

condanna

il Ministero alla rifusione delle spese

dell’intero giudizio che liquida, per il giudizio di merito,

per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di
legge, e, per il giudizio di legittimità, in euro 556,25, di
cui euro 506,25 per compensi ed euro 50 per esborsi, oltre agli accessori di legge. Dispone la distrazione delle spese del
giudizio di merito e di legittimità in favore dei difensori
del ricorrente, Avvocati Giovambattista Ferriolo e Ferdinando
Emilio Abbate, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2
Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 luglio
2013.

in euro 706, di cui euro 50 per esborsi, 311 per diritti e 345

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA