Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21425 del 16/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 16/08/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 16/08/2019), n.21425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23/2014 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati RAFFAELA FABBI,

LORELLA FRASCONA’ che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

ARIMAR S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso

lo studio dell’avvocato RENATO SILVESTRI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALESSANDRA MELANDRI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 845/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 18/12/2012 r.g.n. 927/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso peril rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIANDOMENICO CATALANO per delega verbale LORELLA

FRASCONA’;

udito l’Avvocato ALESSANDRA MELANDRI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il giudice del lavoro del Tribunale di Ravenna accertò che alla produzione di zattere di salvataggio, battelli pneumatici e giubbotti di salvataggio della società ARIMAR spa andava applicata, a decorrere dall’1.4.2004, la voce di tariffa 2197 ai fini del versamento del premio assicurativo all’Inail ai sensi del D.M. 12 dicembre 2000.

Proposta impugnazione in via principale dall’Inail ed in via incidentale dalla Arimar, la Corte d’appello di Bologna (sentenza del 18.12.2012) ha respinto entrambe le impugnazioni dopo aver rilevato che la diversa voce tariffaria 6421, indicata dall’Inail, era legata essenzialmente alla cantieristica navale, assolutamente estranea all’ambito delle lavorazioni della Arimar. Era, invece, nuova e, quindi, inammissibile la domanda svolta con l’appello incidentale volta alla classificazione dell’attività nella voce tariffaria 8210.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inail con un solo motivo, cui resiste la Arimar spa con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con un solo motivo l’Inail deduce i seguenti vizi di violazione di legge: – Violazione e falsa applicazione del D.M. 18 giugno 1988, e del successivo D.M.12 dicembre 2000; errata applicazione della voce tariffaria 2197 e mancata applicazione della voce di tariffa 6421; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 4 delle Modalità di applicazione della tariffa di cui al D.M. 12 dicembre 2000, il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene il ricorrente che la Arimar spa produceva battelli gonfiabili, gommoni, tender, zattere di salvataggio autogonfiabili, galleggianti ed accessori che erano a tutti gli effetti delle imbarcazioni o dei galleggianti per l’ormeggio e la navigazione, per cui dovevano essere ricondotti alla voce di tariffa 6421.

Preliminarmente va respinta, in quanto infondata, l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla difesa della controricorrente: invero, dagli atti emerge che il ricorso fu consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 16.12.2013, vale a dire entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 18.12.2012.

Il ricorso è, però, infondato.

Invero, la Corte d’appello di Bologna ha correttamente rilevato che secondo il sistema delle tariffe contributive approvate con Decreto Ministeriale, il rischio di infortuni, al quale è riferito il tasso di contribuzione, è legato al tipo di lavorazione e non al prodotto e che il concetto di lavorazione include il ciclo di operazioni necessario per realizzare quanto descritto nelle voci di tariffa. Tanto premesso, la Corte di merito ha precisato che attraverso la consulenza tecnica d’ufficio si era potuto accertare che, tra l’altro, i battelli pneumatici prodotti dalla società Arimar non potevano essere definiti imbarcazioni da diporto in quanto la loro lunghezza massima era inferiore a 7,50 metri, così come quella dei tender era di m. 2,50; inoltre, la società appellata non produceva gli scafi in plastica rinforzata o vetroresina per i battelli ed i tender, in quanto li acquistava presso ditte esterne; infine, era risultato che le operazioni fondamentali svolte dal personale della Arimar consistevano nel taglio dei tessuti e nella cucitura e saldatura degli stessi, mentre l’allestimento dei battelli, dei tender e delle zattere avveniva mediante parti ed accessori forniti da ditte esterne, che venivano poi assemblate nella Arimar.

Da tutto ciò che precede la Corte territoriale ha poi tratto il convincimento, adeguatamente motivato, che le attività sopra elencate, svolte all’interno della Arimar, non denotavano il rischio lavorativo proprio delle attività rientranti nella tariffa 6421, legato essenzialmente alla cantieristica navale, a sua volta caratterizzata da complessi lavori di carpenteria e saldatura che dovevano ritenersi assolutamente estranei all’ambito delle lavorazioni svolte nella Arimar. Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo. Ricorrono, altresì, i presupposti di legge per la condanna del ricorrente al pagamento del contributo unificato, come da dispositivo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 7000,00, di cui Euro 6800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2019

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