Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21425 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. I, 06/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 06/10/2020), n.21425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4048/2019 proposto da:

C.Y. (alias C.I.), elettivamente domiciliato in Roma

Viale Angelico, n. 38, presso lo studio dell’Avv. Roberto Maiorana,

che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce

al ricorso per cassazione.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di ROMA, n. 19798/2018, pubblicato

in data 22 novembre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, C.Y. (alias C.I.a), nato in (OMISSIS), ha impugnato dinanzi al Tribunale di Roma, il provvedimento con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

2. Il richiedente ha dichiarato di essere nato a (OMISSIS), di appartenere al gruppo etnico mandinga e di essere musulmano; di essersi allontanato dal paese d’origine per disaccordi con il fratello maggiore a causa dell’appartenenza di quest’ultimo ad una associazione islamica che si occupava di aiutare le persone e di costruire moschee; che un giorno un camion, che trasportava materiale per la costruzione di una moschea, era stato assaltato da membri della comunità cristiana che si opponevano alla costruzione del luogo di culto islamico; che era intervenuta la polizia, in seguito agli scontri, ed alcuni componenti dell’associazione erano stati arrestati, ma lui e ed altre due persone erano riusciti a fuggire dapprima in Libia e poi in Italia, dove era arrivato nel settembre 2016.

3. Il Tribunale ha respinto la domanda, con decreto del 22 novembre 2018, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione internazionale, anche umanitaria.

4. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso C.Y., con atto notificato il 18 gennaio 2019, svolgendo quattro motivi.

5. L’Amministrazione intimata ha presentato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo C.Y. lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e l’errato esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto della discussione tra le parti, ovvero la condizione di pericolosità e la situazione di violenza generalizzata esistenti in Guinea.

2. Con il secondo motivo C.Y. lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e l’omesso ed errato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente.

3. Con il terzo motivo C.Y. lamenta la mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio politiche del paese di origine, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14.

3.1. Premesso che il Tribunale ha esaminato e respinto la domanda di riconoscimento di protezione internazionale, avuto specifico riguardo alla protezione sussidiaria e alle dichiarazioni del richiedente, sicchè il lamentato “omesso esame” è palesemente destituito di fondamento, le riportate doglianze non meritano accoglimento.

Il Tribunale ha correttamente escluso la sussistenza del “danno grave” per debito scrutinio della fattispecie in relazione alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. a) e b), nella estraneità della situazione di conflitto privato dedotto al potere costituito, correttamente individuato quale necessario esito dell’esercizio dei poteri dell’apparato amministrativo-giudiziario, e quindi in una pena capitale o comunque destinata a tramutarsi, nella sua espiazione, in un trattamento inumano o degradante.

In ciò valutando proprio il racconto del richiedente e ritenendo, oltre l’inattendibilità delle dichiarazioni per non avere saputo riferire il nome dell’associazione e altre caratteristiche della stessa, anche che la vicenda esposta dal ricorrente non presentava i caratteri della persecuzione, trattandosi di un problema legato esclusivamente alla sfera personale del richiedente ed alla giustizia ordinaria, dalla quale il ricorrente aveva inteso fuggire.

Il Tribunale, inoltre, ha rilevato che si potevano configurare i rischi specifici ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), perchè il richiedente aveva esposto il timore meramente soggettivo di potere essere arrestato sebbene non fosse stato mai identificato dalle forze dell’ordine e di temere i maltrattamenti del fratello che non approvava la sua partecipazione all’associazione islamica.

3.2 Ed invero, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) e tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero sotto il profilo della mancanza assoluta della motivazione, della motivazione apparente, o perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass., 5 febbraio 2019, 2019, n. 3340; Cass., 12 giugno 2019, n. 15794).

3.3 Il Tribunale ha, altresì, provveduto ad escludere la sussistenza di situazioni di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (art. 14, lett. c) D.Lgs. cit.) valorizzando il mutato assetto politico-istituzionale della Guinea.

Il Tribunale afferma, infatti, richiamando specifiche fonti a pagina 3 del provvedimento impugnato, che, pur essendo il paese caratterizzato da una certa instabilità politica, fermo restando che si tratta di uno dei paesi più poveri del mondo, con attività economiche poco sviluppate ed un sistema sanitario con strutture scarse e distribuite in maniera non adeguata, tale quadro di complessiva precarietà non era qualificabile come conflitto armato generatore di indiscriminate violenze a danno di civili.

L’apprezzamento di fatto, concludente, e sottratto al sindacato di legittimità, ha condotto il Tribunale ad escludere la sussistenza di una situazione di grave danno in capo al ricorrente ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, anche per il profilo di cui alla lett. c).

3.4 Il motivo, quindi, anche per quanto concerne l’ulteriore profilo di censura è infondato perchè la motivazione esiste ed è basata su risultanze di causa specificamente richiamate e valutate dal collegio giudicante e quindi sorretta da un contenuto non inferiore al “minimo costituzionale”, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte, così da sottrarsi al sindacato di legittimità della stessa e alla conseguente valutazione di “anomalia motivazionale” delineata come violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053).

4. Con il quarto motivo C.Y. lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo errato il Tribunale a non applicare al ricorrente la protezione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè del D.Lgs. n. 296 del 1998, art. 19, che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi, anche in relazione alle previsioni di cui al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1 e alla L. n. 110 del 2017, che ha introdotto il reato di tortura e ai principi generali di cui all’art. 10 Cost. e all’art. 3 CEDU.

4.1 Del pari infondato è il motivo che insiste sulla situazione di vulnerabilità del ricorrente, richiedente la protezione umanitaria, mediante l’allegazione delle critiche e rischiose condizioni di vita esistenti in Gambia, oltre che il richiamo alla tutela dei diritti inviolabili dell’uomo e tra questi il diritto alla salute e all’alimentazione, trattandosi di circostanze inidonee ad integrare, quantomeno in ragione della loro astrattezza, i presupposti della misura invocata e, comunque, dedotte in difetto di correlazione con la specifica ratio decidendi sottesa alla statuizione sul punto che ha affermato la mancata allegazione da parte del richiedente di specifiche ragioni di vulnerabilità, oltre che di certificazioni mediche (avendo il richiedente riferito di avere subito maltrattamenti durante il transito in Libia e ottenuto un rinvio allo specifico fine di detto deposito), neanche in termini di effettiva e sufficiente integrazione sociale.

In proposito, questa Corte, dopo avere precisato che “la protezione umanitaria, nel regime vigente “ratione temporis”, tutela situazioni di vulnerabilità – anche con riferimento a motivi di salute – da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente” ha evidenziato che “non è ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di ” estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico” (Cass., 7 febbraio 2019, n. 3681).

4.2 E’ infondata anche la censura che richiama il principio di non refoulement previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, oltre che dalla direttiva 2008/115/CE.

Senza prescindere dalla genericità della deduzione che manca di ogni puntuale riferimento al caso in esame e manca di confronto con la decisione impugnata, va precisato che l’istituto del divieto di espulsione o di respingimento previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, in cui si declina il più generale principio di non refoulement, resta in ogni caso inserito nel diverso contesto dell’opposizione alla misura espulsiva, che impone al richiedente di prospettare il concreto pericolo di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rimpatrio nel paese di origine, mentre la disciplina della protezione internazionale introduce una misura umanitaria, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto di elevato rischio personale, qualora tale condizione venga positivamente accertata dal giudice (Cass., 8 aprile 2019, n. 9762; Cass., 17 febbraio 2011 n. 3898).

5. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna C.Y. alla rifusione, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.100, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

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